
Il giudice Tributario può disapplicare i Regolamenti comunali illegittimi senza la necessità di impugnarli innanzi al tar
La sentenza della Cassazione n. 5366/2026 segna un passaggio di particolare rilievo sistematico nel contenzioso tributario locale: il giudice tributario può disapplicare i regolamenti comunali illegittimi, anche in assenza di previa impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Il principio rafforza il ruolo del giudice tributario come giudice “pieno” del rapporto d’imposta e delimita l’operatività della pretesa degli enti locali, evitando che atti regolamentari illegittimi producano effetti impositivi.
La Suprema Corte afferma che il giudice tributario può disapplicare un regolamento comunale illegittimo anche senza previa impugnazione amministrativa grazie all’ art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992, Come chiarito nella pronuncia, la disapplicazione è possibile in via incidentale, non è necessario l’annullamento da parte del giudice amministrativo, il potere deriva direttamente dalla legge processuale tributaria (art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992 ).
Il principio trova base nell’art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992, che consente al giudice tributario di disapplicare atti amministrativi generali quando risultino illegittimi, Tra questi atti rientrano espressamente i regolamenti comunali.
La sentenza ribadisce una distinzione fondamentale tra potere di disapplicare e potere di annullare, il potere di disapplicare è riconosciuto dalla legge al Giudice tributario, il potere di annullare invece è riconosciuto al Giudice amministrativo.
Il giudice tributario non elimina l’atto dall’ordinamento, ma lo rende inapplicabile nel caso concreto, nella fattispecie del gravame il giudice tributario aveva ritenuto che sussisteva impossibilità di disapplicare il regolamento non impugnato.
La Cassazione ribalta tale impostazione, l’interesse alla contestazione nasce con l’accertamento, la mancata impugnazione amministrativa non preclude la disapplicazione.
La pronuncia ha una portata sistemica molto rilevante il processo tributario diventa sede piena di controllo della legittimità sostanziale della pretesa fiscale, anche quando fondata su atti regolamentari.
Ne derivano due conseguenze operative fondamentali, Fine della “blindatura regolamentare”
L’ente locale non può più difendersi sostenendo la mancata impugnazione del regolamento e la Centralità dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 che riconosce Il potere di disapplicazione diventa uno strumento difensivo strategico.
In definitiva, la sentenza afferma un principio chiave la legittimità della pretesa tributaria prevale sulla forma dell’atto regolamentare e il contribuente può difendersi nel merito, senza essere costretto a un doppio binario (tributario + amministrativo).
Napoli,li 29/03/2026
Avv. Giuseppe Marino

