Il Nesso di causalità tra civile e penale

Il Nesso di causalità o eziologico tra civile e penale

Come applicare le norme per l’accertamento della responsabilità

Riferimenti normativi: art.40-41 c.p. art.1223 cc, art.2043 cc

Riferimento giurisprudenziali :  Cass. SSUU 30328/2002 (sentenza Franzese)

Sento spesso nella mia attività professionale l’utilizzo facile del termine responsabilità, sia essa civile o penale.

Prima di ritenere chicchessia responsabile, bisogna capire come funziona a livello giuridico il criterio di determinazione della responsabilità, poi in base al tipo di responsabilità civile o penale ci sarà l’onere della prova che sarà imputato a determinato soggetti individuati dalle norme.

Il linea generale possiamo sostenere che un soggetto può ritenersi responsabile di un illecito civile o penale se a seguito di una sua condotta od omissione si è verificato un determinato evento.

Questo legame tra condotta ed evento si chiama Nesso causale o Nesso eziologico.

Una volta accertata l’esistenza del nesso, poi bisogna provarlo, quindi in materia penale la prova è a carico dell’accusa, nel civile dobbiamo distinguere tra responsabilità contrattuale (onere della prova a carico del danneggiante) responsabilità extracontrattuale (onere della prova a carico del danneggiato) e responsabilità da contatto sociale (onere della prova a carico del danneggiante).

Il nesso causale (almeno quello materiale) non è disciplinato dalla normativa civilistica, ma soltanto da quella penale.

Il nesso causale trova il suo fondamento giuridico negli art. 40 e 41 del codice penale

L’art.40 del c.p. recita: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Un’altra differenza tra civile e penale, sta nella probabilità che quel determinato comportamento sia o meno causa dell’evento.

Nella responsabilità penale, vige il principio al di là di ogni ragionevole dubbio

Nella responsabilità civile, vige il principio più probabile che non

Come è chiaro, il grado di probabilità civile è molto più basse, quello penale è quasi vicino alla certezza.

Nel tempo si è posto il problema delle conseguenze penali dovute a determinate situazioni complesse, il cui nesso causale  non è facile individuare, si pensi ad esempio le conseguenze di salute di un attività di inquinamento industriale che causa cancro.

La Cassazione con la sentenza Franzese,  Cass. SSUU 30328/2002, ha ritenuto applicabile a queste situazioni complesse, un criterio diverso da principio al di là di ogni ragionevole dubbio , applicando invece un criterio di alta probabilità vicino alla certezza, accertando che senza quel comportamento posto in essere dall’agente  quell’evento non si sarebbe verificato.

Quindi deve verificarsi un elevata credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo tale che la condotta è condicio sine qua non, senza la quale  viene meno lo specifico evento con quelle modalità e in quel momento.

A questo punto la domanda nasce spontanea, il criterio di determinazione del nesso causale è lo stesso per il civile e per il penale?

No, il criterio di determinazione è quello penale ex art. 40 c.p., ma i principi di determinazione della probabilità sono diversi.

In primo luogo cerchiamo di capire la differenza tra Nesso causale materiale e giuridico.

Il Nesso casuale materiale, costituisce il collegamento tra comportamento omissivo o commissivo ed evento lesivo (danno evento) è disciplinato soltanto dall’art. 40 del c.p.

Il Nesso casuale giuridico costituisce il collegamento tra comportamento omissivo o commissivo e  relative conseguenze  (danno conseguenza) è disciplinato soltanto dall’art. 1223  del c.c.

Quindi tra civile e penale quello che cambia è la verifica probabilistica, più blanda superiore al 50% di probabilità nel civile e vicino alla certezza nel penale.

Questa differenza risiede nella differenza di funzione tra diritto penale e diritto civile.

Il diritto penale, ha una funzione sanzionatoria e va a sanzionare la libertà personale dei cittadini, costituzionalmente garantita (art.27 C.), per cui è giusto che ci sia un elevata credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo tale che la condotta è condicio sine qua non, senza la quale  viene meno lo specifico evento.

Il diritto civile, ha una funzione riparatoria e va a sanzionare il patrimonio del cittadino e quindi comporterà solo un danno patrimoniale, proprio per questo si applica il principio più probabile che non, che sia poco superiore al 50%.

L’art.2043 del cc recita: Qualunque fatto  doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In caso di morte ad esempio per un trattamento sanitario, il risarcimento non ha di per se oggetto il risarcimento della morte, ma della chance di sopravvivenza, più giovane è la vittima più alto è il risarcimento, più sana è la vittima più alto è il risarcimento.

Un’altra questione da tener presente è che nel processo penale ci si può costituire parte civile e quindi sarà lo stesso giudice penale ad accertare la responsabilità civile, in questo caso i criteri saranno più rigorosi e in caso di assoluzione penale, ci sarà la preclusione al risarcimento civile (Art. 652 c.p.p.)

Qualora invece il danneggiato/vittima abbia sia dall’inizio del processo penale, esperito un autonoma azione civile, in questo caso, il processo sarà completamente autonomo e il giudice civile libero di utilizzare un accertamento probabilistico più blando di quello penale, non sussistendo in questo caso alcuna preclusione (Art. 75 c.2) al risarcimento nel caso di assoluzione penale.

Napoli, 31/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *