Illegittima pretesa sanzionatoria per omesso deposito del bilancio da parte della Camera di Commercio di Napoli

Camera di commercio di Napoli

Illegittima pretesa sanzionatoria per omesso deposito del bilancio da parte della Camera di Commercio di Napoli, la sanzione riguarda il tardivo deposito dall’approvazione e l’omessa convocazione, non il mancato deposito nei 120/180 gg. La Sanzione va accertata entro 90 gg e si prescrive dopo 5 anni

Consulenza: Whassap 3358378028 – email:  info@studiomarino.com

Negli ultimi tempi numerose imprese hanno ricevuto dalla Camera di Commercio di Napoli contestazioni e richieste di pagamento di sanzioni amministrative motivate con il presunto omesso o tardivo deposito del bilancio d’esercizio, sul presupposto che lo stesso non sarebbe stato depositato entro i termini di 120 o 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Tale interpretazione risulta giuridicamente errata e illegittima, in quanto confonde due momenti distinti previsti dall’ordinamento:

  1. La convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio
  2. Il deposito del bilancio al Registro delle Imprese

Solo il secondo comportamento è sanzionabile ai sensi della normativa vigente, e solo nel caso in cui il deposito avvenga oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

Normativa sulla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

Il termine entro cui l’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del bilancio è disciplinato da:

  • Art. 2364 c.c. (per le società per azioni)
  • Art. 2478-bis c.c. (per le società a responsabilità limitata)

Le norme stabiliscono che:

  • Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • Lo statuto può prevedere un termine fino a 180 giorni nei casi particolari previsti dalla legge (ad esempio esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società).

È fondamentale evidenziare che la norma riguarda la convocazione dell’assemblea e il termine per l’approvazione, ma non disciplina il deposito presso il Registro delle Imprese.

Eventuali irregolarità relative alla convocazione dell’assemblea attengono alla responsabilità degli amministratori nei confronti della società, ma non costituiscono presupposto automatico di una sanzione amministrativa camerale per il deposito del bilancio.

Normativa sul deposito del bilancio

Il deposito del bilancio è disciplinato dall’art. 2435 c.c., il quale stabilisce che:

“Il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dall’approvazione.”

Pertanto il presupposto giuridico del deposito è l’avvenuta approvazione del bilancio.

Ne consegue che:

  • Senza approvazione non esiste obbligo di deposito
  • Il termine di 30 giorni decorre solo dalla data di approvazione dell’assemblea

Norma sanzionatoria applicabile

La sanzione amministrativa per il mancato o tardivo deposito degli atti al Registro delle Imprese è prevista dall’: art. 2630 c.c. che dispone:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.”

La sanzione riguarda dunque solo l’omissione o il ritardo rispetto al termine previsto dalla legge per il deposito, cioè 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

Errore interpretativo nella pretesa della Camera di Commercio

L’interpretazione secondo cui il deposito dovrebbe avvenire entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio è priva di base normativa.

Infatti:

  • I 120/180 giorni riguardano l’approvazione, non il deposito;
  • Il deposito è collegato esclusivamente alla data di approvazione.

Ne deriva che:

se l’amministratore convoca l’assemblea nei termini e il bilancio viene approvato successivamente, il deposito effettuato entro 30 giorni dall’approvazione è perfettamente legittimo e non sanzionabile.

L’eventuale ritardo nell’approvazione non genera automaticamente una violazione dell’art. 2630 c.c., in quanto:

  • Non esiste un obbligo di deposito prima dell’approvazione
  • Il termine di deposito non può decorrere prima che l’assemblea approvi il bilancio

Presupposto della sanzione per tardivo deposito

Pertanto la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. può essere applicata solo quando:

  1. Il bilancio è stato approvato;
  2. Il deposito è avvenuto oltre 30 giorni dall’approvazione.

Se il deposito avviene entro tale termine, nessuna sanzione è dovuta, indipendentemente dal fatto che l’approvazione sia avvenuta oltre i 120 o 180 giorni.

Termini di decadenza per l’accertamento della violazione

Ai sensi dell’art. 14 della Legge 689/1981, la contestazione della violazione amministrativa deve avvenire:

  • Entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.

Se la contestazione avviene oltre tale termine, l’azione sanzionatoria è illegittima per decadenza.

Termini di prescrizione della sanzione

L’art. 28 della Legge 689/1981 stabilisce che:

  • Il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative si prescrive in 5 anni dalla data della violazione.

Ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione

Il procedimento sanzionatorio segue la disciplina della Legge 689/1981.

Dopo la contestazione:

  • E’ possibile presentare scritti difensivi entro 30 giorni (art. 18 L. 689/1981).

Se viene emessa ordinanza-ingiunzione, è possibile proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Per le sanzioni amministrative relative al Registro delle Imprese è competente il Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’ente che ha emesso la sanzione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 150/2011.

Nel caso di specie:

Giudice di Pace di Napoli.

 

Conclusioni

Alla luce della normativa richiamata emerge chiaramente che:

  • Il termine di 120 o 180 giorni riguarda esclusivamente l’approvazione del bilancio;
  • Il deposito al Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione;
  • La sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c. può essere applicata solo in caso di deposito oltre tale termine.

Ne consegue che la pretesa sanzionatoria fondata sul mancato deposito entro i 120 o 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio appare giuridicamente infondata e contraria alla normativa vigente.

Assistenza legale alle imprese

Gli Avv. Fabio Pace e Avv. Giuseppe Marino della camera di tributaristi Lombardi sono disponibili a prestare assistenza legale alle imprese destinatarie di tali contestazioni al fine di:

  • Verificare la legittimità della pretesa sanzionatoria;
  • Predisporre memorie difensive e ricorsi;
  • Tutelare le imprese davanti all’autorità giudiziaria competente.

 

Avv. Fabio Pace
Avv. Giuseppe Marino

 

, ,