Illegittimità dell’obbligo di comunicare l’adesione alla massoneria, non cessa l’era della caccia alle streghe, l’Italia merita l’ennesima bastonatura dalla Cedu.

Massoneria

Illegittimità dell’obbligo di comunicare l’adesione alla massoneria, non cessa l’era della caccia alle streghe, l’Italia merita l’ennesima bastonatura dalla Cedu.

La discutibile ordinanza della Cassazione n. 24875/2026 che conferma la sanzione a un funzionario dell’agenzia delle entrate, alla luce dei precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo

La massoneria non è una setta. Nella sua tradizione è una scuola di vita, una scuola iniziatica che insegna il rispetto per chi pensa diversamente e il dovere di lavorare per il bene e il progresso dell’umanità. Alla sua storia sono legati uomini come Mozart, George Washington, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Enrico Fermi, Albert Einstein, Carlo Alberto dalla Chiesa, Totò, Gino Cervi, John Wayne, Oliver Hardy, Peter Seller e molti altri . Ciò non significa che l’appartenenza a una loggia renda qualcuno immune da responsabilità; significa, più semplicemente, che essere massoni non costituisce di per sé un indizio di infedeltà verso lo Stato.

È con questa premessa che va letta criticamente l’ordinanza n. 24875 del 31 agosto 2026. Il caso riguarda un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, già capo dell’ufficio legale e poi capo area contenzioso, sanzionato per non avere comunicato di essere stato rappresentante legale di due associazioni massoniche. La Corte d’appello aveva annullato la sanzione, osservando che l’amministrazione non aveva indicato circostanze concrete o episodi nei quali quell’appartenenza avesse interferito con il lavoro. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e rinviato la causa: secondo la Corte, l’obbligo di comunicazione ha carattere preventivo e non richiede che il conflitto di interessi si sia già manifestato.

La distinzione va rispettata, ma non chiude affatto la discussione. Nessuno pretende che l’amministrazione attenda un illecito prima di prevenire un conflitto. Il problema è un altro: quale elemento consente di ritenere che una determinata associazione possa interferire con le funzioni di un determinato dipendente? Se la risposta diventa «il fatto che sia una loggia massonica», la prevenzione rischia di trasformarsi in una presunzione collettiva di sospetto.

L’articolo 5 del d.P.R. n. 62/2013 non impone al dipendente di dichiarare ogni appartenenza associativa. Richiede la comunicazione quando gli ambiti di interesse dell’associazione possano interferire con l’attività dell’ufficio. Sono parole che esigono un collegamento verificabile fra l’associazione, le mansioni e le decisioni affidate al lavoratore. Non autorizzano a sostituire quell’esame con un giudizio generale sulla massoneria. La stessa disposizione si apre, del resto, con il richiamo al rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione.

Un conflitto può nascere dall’appartenenza a una loggia, come può nascere dall’appartenenza a un partito politico, al Rotary, ai Lions, a un ordine cavalleresco, a un’associazione religiosa o all’Opus Dei. Può nascere anche da rapporti familiari, professionali o economici privi di qualsiasi tessera associativa. Quando esiste un legame con una pratica d’ufficio, esso va dichiarato e gestito. Ma applicare un sospetto speciale alla massoneria, senza individuare un’analoga interferenza concreta o almeno specificamente plausibile, significa usare due pesi e due misure. Quindi dichiariamo qualsiasi possibile conflitto di interesse?

Strasburgo si è già pronunciata sui ricorsi del Grande Oriente d’Italia

La questione europea non può essere liquidata con un richiamo generico alla libertà di associazione. Esistono precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo nati proprio da ricorsi del Grande Oriente d’Italia contro disposizioni italiane che distinguevano gli appartenenti alla massoneria dagli altri cittadini.

Nel caso Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia, ricorso n. 35972/97, sentenza del 2 agosto 2001, la Corte esaminò una legge della Regione Marche relativa alle nomine a cariche pubbliche, che imponeva ai candidati una dichiarazione di non appartenenza alla massoneria. Strasburgo ravvisò una violazione dell’articolo 11 della Convenzione, che protegge la libertà di associazione. È un precedente direttamente rilevante per il metodo di giudizio: lo Stato non può considerare l’appartenenza massonica una caratteristica che, da sola, giustifichi un trattamento sfavorevole nell’accesso alle funzioni pubbliche. La Corte tornò sul tema con Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n. 2), ricorso n. 26740/02, sentenza del 31 maggio 2007. Questa volta era in discussione una legge del Friuli Venezia Giulia che, per determinate nomine regionali, richiedeva di dichiarare l’eventuale affiliazione a logge massoniche. La Corte accertò la violazione dell’articolo 14, divieto di discriminazione, letto insieme all’articolo 11, perché la disciplina riservava alla massoneria un trattamento specifico che non trovava adeguata giustificazione rispetto alle altre associazioni. È precisamente la domanda che oggi andrebbe posta: perché un rapporto associativo dovrebbe diventare sospetto in ragione del suo nome, anziché dei suoi possibili effetti su una funzione pubblica?

Vi è infine la sentenza della Grande Camera del 7 luglio 2026, Grande Oriente d’Italia c. Italia, ricorso n. 29550/17. Essa riguarda una vicenda diversa: la perquisizione della sede del GOI e il sequestro di documenti, comprese liste contenenti dati personali di oltre seimila persone, nell’ambito di un’inchiesta parlamentare sulle infiltrazioni mafiose. La Corte ha riconosciuto la legittimità delle finalità perseguite, ma ha accertato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, poiché l’ingerenza non era accompagnata da garanzie sufficienti contro abusi e arbitrarietà. Quella sentenza non dichiara illegittimo l’obbligo previsto dall’articolo 5 del d.P.R. n. 62/2013. Mostra però quanto seriamente debbano essere protette le informazioni che rivelano l’identità degli associati, anche quando l’autorità pubblica agisce per uno scopo importante.

Questi tre precedenti riguardano misure diverse e non vanno confusi. Letti insieme, tuttavia, formulano un’esigenza chiara: la massoneria non può essere sottoposta a un regime di sospetto per categoria; ogni ingerenza nella libertà associativa e nella riservatezza deve avere una giustificazione specifica, proporzionata e sorretta da garanzie effettive.

È su questo terreno che l’ordinanza della Cassazione merita una critica severa. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di associazione con l’articolo 11, vieta le discriminazioni nel godimento dei diritti convenzionali con l’articolo 14 e protegge la vita privata con l’articolo 8. A livello interno operano gli articoli 18, 3 e 2 della Costituzione. Un’interpretazione dell’obbligo di comunicazione che, nella sua applicazione pratica, finisca per colpire la sola appartenenza massonica solleva dunque un serio problema di compatibilità con questi principi. Sostenere tale incompatibilità è una tesi giuridica fondata sui precedenti europei; non significa affermare che Strasburgo abbia già deciso questo specifico caso disciplinare.

Neppure il richiamo alla riservatezza dei rituali o alla solidarietà fra associati può dispensare da una verifica individuale. La riservatezza di un percorso iniziatico non equivale alla segretezza di un interesse illecito. La solidarietà proclamata da un’associazione non dimostra che un dipendente favorisca un altro iscritto. Se vi sono condotte contrarie all’imparzialità, esse devono essere individuate e sanzionate. Se vi è un rischio legato a una pratica o a un rapporto preciso, lo si deve dichiarare e prevenire. Ma non è accettabile far discendere quel rischio automaticamente dall’appartenenza.

La massoneria ha incrociato la storia dell’Illuminismo, delle aspirazioni alla libertà e del Risorgimento. Rivendicare questa storia non richiede di attribuirle da sola la Rivoluzione francese, l’indipendenza americana o l’Unità d’Italia: quei processi furono il risultato dell’azione di molte persone e movimenti. Richiede invece di abbandonare un pregiudizio ancora tenace. In Italia il massone viene troppo spesso guardato come un appestato, anziché come un cittadino da giudicare per ciò che fa.

Lo Stato ha il dovere di garantire l’imparzialità dei propri dipendenti. Ha anche il dovere di rispettarne le libertà fondamentali. Una comunicazione riferita a interessi realmente pertinenti alle mansioni può essere uno strumento di prevenzione. Una comunicazione pretesa perché l’associazione si chiama “loggia massonica” è tutt’altra cosa: espone la vita privata del dipendente e rischia di esercitare una pressione sulla sua libertà di associarsi.

La Corte EDU ha già ammonito l’Italia, su ricorso del Grande Oriente, contro disposizioni che isolavano i massoni nel trattamento delle nomine pubbliche. Sarebbe grave se quella lezione venisse dimenticata proprio nell’applicazione delle regole destinate a proteggere la legalità amministrativa. L’imparzialità si difende accertando i conflitti di interessi secondo criteri uguali per tutti. Non chiedendo a un cittadino di giustificare, prima ancora della propria condotta, l’associazione lecita a cui ha scelto di appartenere. Sarebbe il caso che le obbedienze massoniche facciano di nuovo ricorso alla Cedu.

Napoli,li 20/09/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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