La Legittimazione del Trust e la corretta indicazione del trustee in giudizio

Paesaggio Alba

Profili sostanziali e operativi alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, differenza tra soggettività fiscale e soggettività civilistica. Attenzione a livello civilistico il trust non è un soggetto giuridico, opera soltanto il trustee.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 34075/2024, Cass.7560/2026, Cass. 25478/2015

L’istituto del trust, ormai stabilmente “metabolizzato” nell’ordinamento italiano, continua a generare criticità applicative soprattutto sul piano processuale e della legittimazione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivoco che il trust non è un soggetto giuridico, ma un insieme di beni e rapporti destinati a uno scopo. Tale qualificazione incide direttamente sull’individuazione del soggetto legittimato a ricevere atti e a stare in giudizio.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34075/2024 ribadisce con chiarezza tale impostazione, confermando che ogni tentativo di “identificare” il trust si pone in contrasto con la sua natura .

La negazione della soggettività del trust comporta che gli atti giuridici non possono essere indirizzati al trust, bensì esclusivamente al trustee.

La Suprema Corte afferma infatti che: Il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale rappresentante, ma quale titolare dei diritti .

Implicazioni operative: Gli atti devono essere notificati: al trustee, con indicazione della qualità, è illegittima la notificazione al trust come se fosse un soggetto autonomo, fate attenzione che l’errore può determinare nullità dell’atto inefficacia delle procedure esecutive

In ambito esecutivo, è stato ritenuto illegittimo il pignoramento rivolto al trust anziché al trustee, proprio perché riferito a un soggetto inesistente .

Legittimazione attiva e processuale: il ruolo esclusivo del trustee

Sul piano processuale, la regola è lineare:  il trustee è l’unico soggetto legittimato ad agire e resistere in giudizio. Non si tratta di una rappresentanza del trust, ma di una legittimazione diretta, derivante dalla titolarità formale dei beni e dei rapporti giuridici.

Conseguenze: Il trust non può essere parte processuale, non è litisconsorte necessario, ogni azione deve essere proposta dal trustee

La sostituzione del trustee nel corso del giudizio non incide sulla validità del processo.

Trova applicazione l’art. 111 c.p.c.: Il nuovo trustee, può intervenire, può impugnare la decisione, la sentenza produce effetti anche nei suoi confronti. Si configura dunque una successione nel rapporto sostanziale, non una interruzione del processo.

 

La giurisprudenza ha chiarito che: Le formalità pubblicitarie devono essere eseguite a favore o contro il trustee è nulla la trascrizione effettuata contro il trust

Il sistema della pubblicità immobiliare richiede infatti un soggetto giuridico identificabile, requisito che il trust non possiede.

L’irrilevanza della soggettività fiscale

La qualificazione del trust quale soggetto passivo d’imposta non incide sulla sua natura civilistica.

La Cassazione precisa che la disciplina fiscale ha valenza esclusivamente tributaria e non attribuisce al trust personalità giuridica.

Il trust è costituito da un insieme di rapporti giuridici “istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato” (art. 2 della afferente Convenzione dell’Aja del 1 °luglio 1985, resa esecutiva in Italia con 1. 16 ottobre 1989, n. 364) (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 – 01, Sez. 1, n. 25800/2015, Rv. 638136 – 01).

È stato affermato che il trust non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, amministrato dal trustee nell’interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi – dotato altresì di legittimazione processuale – è solo il trustee (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, n. 34075/2024, Rv. 673170 – 03). Nel caso di specie, l’ente impositore ha emesso l’avviso di liquidazione in oggetto indirizzandolo a «Tatù trust in persona del trustee» e l’atto è stato impugnato da «Tatù Trust, in persona del trustee».

Il ricorso è da considerare ammissibile per le ragioni di seguito esposte. Si deve ritenere, infatti, che l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate, nell’emettere l’avviso nei confronti di un soggetto privo di soggettività giuridica e dunque di legittimazione, sia stato sanato dall’impugnativa dell’atto (anche) da parte del vero soggetto legittimato. Tale affermazione si pone in linea con quanto già deciso dalla S.C., laddove ha ammesso la sanatoria di un ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un trust, “in persona del legale rappresentante e trustee”, ritenendo tale difetto strutturale sanato con la costituzione del trustee (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 – 01)”.

Indicazione negli atti giudiziari

Un aspetto di rilevante impatto pratico riguarda la corretta indicazione del trustee negli atti giudiziari.

Alla luce dei principi sopra esposti: Il trustee non agisce come rappresentante del trust, ma in proprio, nella sua qualità di trustee

Formula corretta; La forma da adottare è:“Tizio Caio, quale trustee del Trust Alfa” oppure:

“Il sottoscritto Tizio Caio, in qualità di trustee del Trust Alfa

Forme da evitare: Sono da ritenersi non corrette: “Trust Alfa in persona del trustee Tizio”, indicazione del solo trust come parte, indicazione del solo nome del trustee senza qualifica

Rilevanza della qualifica

Sebbene il trustee sia titolare dei diritti anche senza esplicitare la qualità, l’indicazione della stessa è necessaria sul piano pratico, essenziale per evitare contestazioni su legittimazione, ambito della responsabilità, riferibilità dell’azione al patrimonio in trust

In Sintesi :

Alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale, il sistema può essere così riassunto:

  • il trust non è un soggetto giuridico
  • il trustee è unico centro di imputazione dei rapporti
  • gli atti devono essere rivolti al trustee
  • il trustee è l’unico legittimato a stare in giudizio
  • la qualifica di trustee deve essere sempre indicata negli atti

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità appare ormai consolidato nel riaffermare la centralità del trustee e la natura non soggettiva del trust.

Permangono tuttavia rischi operativi, soprattutto nella redazione degli atti, dove persistono formule improprie che possono incidere sulla validità delle iniziative processuali.

In tale contesto, la corretta indicazione del trustee – non solo come soggetto, ma anche nella sua qualità – rappresenta un elemento essenziale di tecnica redazionale e di certezza giuridica.

Napoli,li 02/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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