la rateizzazione non costituisce accettazione del debito

La rateizzazione non costituisce  accettazione del credito del concessionario della riscossione  (e quindi l’accettazione del proprio debito verso il fisco – acquiescenza) e non è idonea ad interrompere la Prescrizione  ( Cass.18905/2023 – Cass. n. 10094/2023 – Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347/2017)   in quanto l’accettazione deve essere espressa.

Richiedere la rateizzazione non costituisce accettazione del debito , vuoi perchè non c’è il periculum in mora per ottenere la sospensione, vuoi per la necessità di ottenere un certificato di regolarià fiscale o contributiva. L’accettazione deve essere espressa.

L’istituto dell’ acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell’accettazione di esso, non può trovare applicazione nel diritto tributario, non potendosi attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario, risultando irripetibile il versamento solo in quanto spontaneamente pagato.
Nella specie, la contribuente ha allegato sin dal primo grado che il pagamento integrale della sanzione irrogata era intervenuto dopo la notificazione dell’atto di recupero, al fine di poter conseguire il rimborso dell’IVA per l’anno 2007, poi effettivamente riconosciuto dall’Ufficio.
Il pagamento non è stato, dunque, effettuato spontaneamente, ma al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli o, comunque, di carattere preclusivo. (Cassazione Civile sentenza n. 18905 del 4.07.2023)

Riferimenti normativi: Art. 1988 riferibile solo alle promesse non titolate; se, invece, il debitore fa riferimento al rapporto sottostante, allora avremo una confessione e si applicherà l’articolo 2730 cc

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.18905/2023 – Cass. n. 10094/2023, Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017- Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017)

Molto spesso i contribuenti per non subire il blocco dei pagamenti, ipoteche o fermi amminstrativi, presentano istanza di rateizzo.

E’ purtroppo diffusa in Commissione Tributaria, la convinzione che l’istanza di presentazione del rateizzo costituisca acquiescenza.

Il contribuente è  costretto a presentare istanza di rateazione, in quanto se non lo facesse, subirebbe il blocco dei pagamenti dei clienti e di conseguenza patirebbe  la paralisi del sistema finanziario aziendale, con conseguente fallimento.

La domanda di rateizzazione del debito, non costituisce  un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione e  non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017,). Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza (Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017).

Non  costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ “an debeatur“, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Nella fattispecie in esame il contribuente non ha prestato acquiescenza al debito tributario portato dall’avviso bonario mediante il pagamento di alcune rate, giacchè la sua autonoma impugnabilità è facoltà ma non onere.

Cassazione Civile ordinanza n. 10094 del 14/04/2023

Di conseguenza non è condivisibile la tesi di molte sezioni delle Commissioni Tributarie, altrimenti considerato che il sistema obbliga chiunque a rateizzare per non subire conseguenze letali per la finanza aziendale, nessuna potrebbe mai difendersi.

Napoli, 27/07/2023

Avv. Giuseppe Marino

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