L’imputazione dei redditi nelle società di persone e imprese familiari

L’imputazione e la tassazione dei redditi di impresa familiare e di società di persone (snc sas)

Sapere come vengono imputati i redditi dei soci della società di persone o delle imprese familiari è molto importante, nell’attività professionale capita spesso, che il socio o il collaboratore familiare si ritrova destinatario di una cartella di pagamento per tasse su redditi mai percepiti.

L’art. 5 del Tuir ossia il Dpr 917/86 stabilisce che per le società di persone, società in nome collettivo o società di accomandita semplice, l’imputazione del reddito pro quota avviene indipendentemente dalla percezione, ossia in base al principio di competenza o non in base al principio di cassa.

Se si aggiunge anche la responsabilità illimitata e solidale (ad esclusione del scoio accomandante), risulta subito evidente che essere soci in una società di persone significa pagare le tasse su redditi mai percepiti e pagare le tasse per la solidarietà imposta anche della società, illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

Praticamente un suicidio!!

L’imputazione del reddito indipendentemente dalla percezione, tecnicamente si chiama regime di trasparenza, che su opzione è possibile applicare anche alle srl  e cooperative piccole, dove in via ordinaria la tassazione avviene per cassa e quindi solo se c’è distribuzione. E’ inutile dire che l’opzione per trasparenza per queste società non ha nessun vantaggio sostanziale, se non quello di farsi massacrare dal fisco anche in termini di responsabilità solidale (D.M.23/04/2004)

La società di persone paga soltanto Iva e Irap, le imposte sul reddito (irpef)  le paga il socio, la quota di riparto degli utili si presume uguale a quella del conferimento, ma è consentito una diversa pattuizione, se ad esempio il socio che lavora di più vuole una partecipazione agli utili maggiore di quella del conferimento, tale possibilità è riconosciuta dalla norma.

Se la società subisce delle ritenute ad esempio dai condomini, queste ritenute sono da considerarsi acconto irpef dei soci e quindi verranno attribuiti ai soci in base alla quota di distribuzione di utili.

Qualora i soci decidessero di modificare la propria quota di partecipazione, scatta la norma antielusiva, la modifica avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tale norma impedisce quindi ai soci di mettersi d’accordo per distribuire le quote in modo diverso per risparmiare le imposte, quando ad esempio uno di loro ha uno scatto superiore di aliquota per altri redditi sopravvenuti.

L’imputazione alle imprese familiari ex art. 230 bis cc

Per le imprese familiari, che sono costituite con atto notarile o scrittura privata autenticata, ci sono però delle condizioni fiscali da rispettare:

  1. L’imputazione deve avvenire per il 51% per l’imprenditore e per il 49% ai collaboratori familiari.
  2. Il collaboratore deve svolgere l’attività con prevalenza e continuità, per cui se il collaboratore è dipendente, non potrà mai fare l’attività in  modo prevalente. Quindi fate molta attenzione, che il fisco è in agguato.
  3. La costituzione deve avvenire con atto notarile o scrittura privata autenticata, con indicazione dei nominativi e delle generalità dei collaboratori, che possono essere parenti entro il 3 grado e affini entro il 2 grado

In caso di modifica delle quote di distribuzione, analogamente alle società di persone, scatta la norma antielusiva, la modifica avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Per le imprese familiari forfettarie, l’imposta sostitutiva la paga soltanto l’imprenditore e quindi i collaboratori non pagano nulla. Art.1 comma 64 della L. 190/14.

 

Napoli,li 17/10/2021

Dott. Luigi Marino

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