Non allegare il file eml della notifica del ricorso può costare caro in Corte di Giustizia Tributaria

Depositare sempre il file eml

Non allegare il file eml della notifica del ricorso può costare caro in Corte di Giustizia Tributaria

La recente pronuncia di una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 2372/2026 che ha ritenuto invalida la notifica di un ricorso per mancato deposito del file “.eml” (o “.msg”) della PEC, limitandosi il difensore a produrre la stampa in formato PDF, riapre un tema delicato: il rapporto tra formalismo processuale e tutela effettiva del diritto di difesa nel processo tributario telematico.

La Corte nonostante l’ufficio si fosse costituito, non applica il 156 del cpc per il raggiungimento dello scopo, non ordina il deposito del file eml e soprattutto viola il divieto di eccessivo formalismo processuale che contrasta con il giusto processo previsto dalla normativa europea.

La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che valorizza il dato tecnico-informatico quale elemento essenziale per la verifica della ritualità della notifica a mezzo PEC. Secondo questa impostazione, il deposito del solo PDF della ricevuta di accettazione e consegna non garantirebbe l’integrità e l’autenticità del messaggio, essendo invece necessario il file nativo per consentire controlli completi (file eml).

Tuttavia, tale conclusione merita un’attenta riflessione critica, soprattutto alla luce dei principi generali del processo.

In primo luogo, non può essere trascurato il disposto dell’art. 156 c.p.c., norma cardine in tema di invalidità degli atti processuali. Il terzo comma stabilisce chiaramente che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

Nel caso della notifica del ricorso tributario, lo scopo è evidentemente quello di portare a conoscenza dell’ente impositore l’atto introduttivo del giudizio. Se l’Agenzia delle Entrate si costituisce regolarmente in giudizio, esercitando il proprio diritto di difesa nel merito, risulta difficile sostenere che tale scopo non sia stato raggiunto.

La costituzione della controparte, dunque, dovrebbe sanare eventuali vizi formali della notifica, compresi quelli relativi alle modalità di deposito della prova della stessa. Negare tale effetto sanante significa svuotare di contenuto un principio consolidato e trasversale all’intero ordinamento processuale.

In secondo luogo, va richiamato il ruolo attivo del giudice nel processo tributario, che – pur con le peculiarità del rito – non può sottrarsi a garantire il contraddittorio effettivo.

Se il Collegio ritiene che la produzione del solo PDF non sia sufficiente a comprovare la regolarità della notifica, appare coerente con i principi di economia processuale e tutela del diritto di difesa disporre un ordine di esibizione o integrazione documentale, richiedendo il deposito del file .eml.

Una declaratoria immediata di inammissibilità o nullità, senza previa attivazione di strumenti correttivi, rischia di trasformare un requisito tecnico in una barriera eccessiva all’accesso alla giustizia.

Le criticità evidenziate trovano un ulteriore e autorevole riscontro nella giurisprudenza sovranazionale.

Sia la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sia la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) hanno più volte affermato che un eccessivo formalismo procedurale può tradursi in una violazione del diritto a un equo processo e del diritto di accesso alla giustizia.

In particolare, la CEDU ha chiarito che l’applicazione troppo rigida di requisiti formali, quando non giustificata da esigenze sostanziali, rischia di comprimere in modo sproporzionato il diritto di difesa delle parti.

Non può non ricordarsi, in questa prospettiva, la condanna dell’Italia in materia di principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ritenuto applicato in modo eccessivamente rigoroso, tale da ostacolare l’effettivo accesso al giudice di legittimità.

Tali principi, sebbene elaborati in contesti diversi, appaiono pienamente rilevanti anche nel processo tributario telematico, dove il rischio di derive formalistiche è amplificato dalla tecnicità degli strumenti informatici.

Due pesi e due misure

Il profilo più critico, tuttavia, riguarda la percezione – sempre più diffusa tra gli operatori – di un’applicazione non uniforme delle regole processuali.

Da un lato, quando è l’Agenzia delle Entrate a costituirsi, la produzione in PDF della ricevuta di consegna della PEC viene frequentemente ritenuta sufficiente, salvo specifiche contestazioni puntuali del contribuente. Dall’altro lato, quando è il contribuente a notificare, si registra una rigidità ben maggiore, con un’attenzione quasi formalistica ai requisiti tecnici del deposito.

Questa asimmetria genera un evidente squilibrio:

Al contribuente viene richiesto un livello elevatissimo di precisione formale;

All’Amministrazione, in assenza di contestazioni, viene riconosciuta una sostanziale presunzione di regolarità.

Ne deriva un sistema che, nella prassi, appare orientato “pro fisco”, in contrasto con i principi di parità delle parti e giusto processo.

Alla luce di tali considerazioni, la conclusione della Corte non appare convincente.

Se l’Ufficio si è costituito in giudizio, il difetto relativo al mancato deposito del file .eml dovrebbe ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. In alternativa, il giudice avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori, ordinando l’integrazione documentale.

Sanzionare il contribuente con l’invalidità del ricorso per una carenza meramente formale, in presenza di una controparte pienamente difesa, significa privilegiare il formalismo rispetto alla sostanza.

Il rischio è quello di un processo tributario sempre più tecnico e meno giusto, in cui l’esito delle controversie dipende più dalla perfezione del formato dei file che dalla fondatezza delle ragioni giuridiche.

La digitalizzazione del processo è un passaggio inevitabile e positivo, ma non può tradursi in un irrigidimento eccessivo delle forme. Il diritto processuale, anche in ambito tributario, deve rimanere uno strumento al servizio della tutela sostanziale, non un ostacolo.

Un’applicazione equilibrata dell’art. 156 c.p.c. e dei poteri del giudice rappresenta la chiave per evitare derive formalistiche e garantire un’effettiva parità tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Consiglio pratico per i difensori

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso, è opportuno adottare alcune cautele operative:

Allegare sempre i file .eml (o .msg) relativi alla PEC di notifica (messaggio, ricevuta di accettazione e di consegna), evitando di limitarsi alle sole stampe in PDF;

Verificare la dimensione dei file: il sistema SIGIT della Giustizia Tributaria non accetta depositi superiori a 10 MB per singolo file;

Gestire i file di grandi dimensioni: se il file .eml supera il limite, tentare preventivamente operazioni di riduzione (ad esempio rimozione allegati non essenziali o compressione, se tecnicamente possibile senza alterare il contenuto rilevante);

In caso di impossibilità tecnica, è prudente depositare una dichiarazione in cui si rappresenta l’oggettiva impossibilità di produrre il file nel formato richiesto a causa dei limiti dimensionali del sistema, chiedendo al Collegio di autorizzare modalità alternative o di tenerne conto ai fini della valutazione della ritualità della notifica.

Tali accorgimenti, pur non risolvendo le criticità sistemiche evidenziate, possono ridurre sensibilmente il rischio di eccezioni processuali e di pronunce sfavorevoli fondate su profili meramente formali.

Napoli,li 19/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

, ,