Pignoramento valido solo se notificato al debitore

13052023

Il Pignoramento presso terzi, non notificato non può produrre alcun effetto e la tempestiva impugnazione non ha alcun effetto sanante ex art. 156 cpc, ritenedo la notifica del pignoramento necessario con effetto costitutivo.

L’omessa notifica del pignoramento presso terzi al debitore né comporta l’inesistenza non sanabile, ovviamente con l’avvertenza che l’impugnazione va fatta nei termini dall’effettiva conoscenza.

Con l’avvento delle società private di riscossione dei tributi locali, spesso e volentieri i cittadini si trovano  pignorati i c/c o lo stipendio senza aver mai ricevuto nulla.

Riferimenti normativi: Artt. 543-491-492 cpc

Riferimenti giurisprudenziali: n. 5982/2025 dep. il 02/05/2025, Cass.32804/2023, Cass.14916/2016)

La Corte di Cassazione con sentenza n. 32804 del 27/11/2023 ha statuito che in assenza dell’atto di notifica del pignoramento al contribuente di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, siamo in presenza di inesistenza della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi nessun meccanismo di sanatoria può essere invocato (Cass. sent. n. 14916/2016).

Nell’espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure l’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l’inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l’atto iniziale del processo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde.

Napoli,li 27/05/2025

Avv. Giuseppe Marino

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