Possono le società private di gestione e riscossione dei tributi locali effettuare pignoramenti, ipoteche e fermi senza alcun controllo pubblico?

Esattoria privata

Possono le società private di gestione e riscossione dei tributi locali effettuare pignoramenti, ipoteche e fermi senza alcun controllo pubblico? Con le poste private associate, un mix di conflitti d’interessi esplosivo, che certamente non garantisce una corretta gestione del servizio.

Le società private di gestione e riscossione dei tributi locali operano con un potere incontrollato enorme, potere che deve ritenersi completamente illegittimo.

I principi costituzionali italiani — in particolare legalità dell’imposizione (art. 23 Cost.), tutela della proprietà (art. 42 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.), controllo giurisdizionale sugli atti della PA (art. 113 Cost.) e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) — impediscono che soggetti privati possano esercitare autonomamente poteri esecutivi come il pignoramento senza un adeguato inquadramento e controllo pubblico.

Il sistema di riscossione deve quindi garantire che l’esecuzione forzata delle entrate pubbliche rimanga una funzione pubblica regolata dalla legge e sottoposta a garanzie costituzionali.

A questi vanno aggiunti i recenti principi della Corte di giustizia Cedu che  ha collocato la questione nel quadro dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione, in particolare:

Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispetto della vita privata e familiare);

Art. 8 della Carta (protezione dei dati personali);

 Articolo 5, paragrafo 4 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e Articolo 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Principio di proporzionalità nell’esercizio dei poteri pubblici)

Con questo lavoro cerco di analizzare le norme e cercare di dare una risposta al quesito, il dubbio mi è sorto ricordando la Gestline spa, che gestiva i tributi per lo Stato nella fase precedente ad equitalia Sud, e che non aveva partecipazione pubblica, ma privata.

Il sistema italiano di riscossione dei tributi è stato storicamente affidato a concessionari esterni, cioè società incaricate dallo Stato di recuperare i crediti fiscali.
Fino agli anni 2000 tali attività erano svolte da diverse società private o partecipate, che operavano a livello territoriale. Successivamente il sistema è stato riformato con la creazione di Equitalia S.p.A., società a capitale pubblico controllata dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, incaricata di coordinare la riscossione nazionale dei tributi

A partire dai primi anni 2000 l’attività della Gest Line è stata oggetto di numerose critiche da parte di cittadini, associazioni di consumatori e operatori del diritto.

Le contestazioni principali riguardavano: Uso ritenuto eccessivo delle procedure esecutive, come ipoteche e pignoramenti. Applicazione delle misure anche per debiti di importo relativamente basso. Difficoltà per i contribuenti nel contestare le cartelle esattoriali o nel ottenere informazioni chiare.

Secondo alcune segnalazioni, in alcuni casi sarebbero stati avviati pignoramenti o iscrizioni ipotecarie in violazione dei limiti previsti dalla normativa, ad esempio per debiti inferiori alla soglia stabilita dalla legge.

In alcune vicende successive sono emerse anche irregolarità amministrative relative alle procedure di recupero dei crediti.

Secondo una relazione della Corte dei Conti, in determinati casi alcuni operatori avrebbero attestato falsamente l’irreperibilità dei debitori o l’esito negativo di tentativi di pignoramento che non erano stati realmente effettuati.

Dall’esame dei principi costituzionali e delle recenti sentenze della cedu in materia di invasività dello stato Italiano sulla sfera giuridica dei cittadini, ritengo che ci siano fondati motivi per ritenere tale attività completamente illegittima.

Ne deriva che un soggetto privato non può esercitare autonomamente poteri esecutivi tipici dell’autorità pubblica senza una previa verifica o autorizzazione dell’ente titolare del credito o dell’autorità giudiziaria.

Il principio di legalità e riserva di legge (artt. 23 e 97 Cost.)

Il primo fondamento costituzionale si trova negli articoli 23 e 97 della Costituzione.

L’Art. 23 Cost. stabilisce  che: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Il pignoramento costituisce una grave compressione del diritto di proprietà e rappresenta una forma di imposizione patrimoniale coattiva.

Pertanto: deve essere previsto dalla legge,          deve essere esercitato nei limiti e secondo le procedure stabilite dalla legge,     deve essere riconducibile ad un soggetto titolare di potere pubblico

Se un concessionario privato potesse procedere autonomamente al pignoramento senza controllo pubblico, si verificherebbe una delegazione di poteri autoritativi incompatibile con il principio di legalità.

L’art. 97 Cost. rafforza tale impostazione imponendo che l’azione amministrativa deve essere:        imparziale, soggetta a regole pubblicistiche, controllabile.

Come può un soggetto privato essere imparziale se persegue il profitto in ossequio al principio del conflitto di interessi.

Tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.)

Il pignoramento, il fermo e l’ipoteca  incidono direttamente sul diritto di proprietà.

L’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta, garantita,       limitabile solo nei casi previsti dalla legge e per interesse generale.

La compressione della proprietà attraverso l’esecuzione forzata deve quindi avvenire tramite: procedure legali, garanzie di controllo pubblico, possibilità di tutela giurisdizionale

Affidare tale potere direttamente a un soggetto privato senza filtro pubblico rischierebbe di trasformare un potere pubblicistico in una attività meramente privatistica di recupero crediti, incompatibile con la tutela costituzionale della proprietà.

Riserva di giurisdizione e tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.)

Un ulteriore principio rilevante è la tutela giurisdizionale dei diritti  di cui all’ Art. 24 Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Art. 113 Cost. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.

Il pignoramento: costituisce un atto esecutivo particolarmente invasivo,         deve poter essere contestato davanti al giudice, Se un soggetto privato potesse avviare autonomamente procedure esecutive senza previo controllo dell’ente pubblico o del giudice, si rischierebbe di ridurre le garanzie del contribuente, aggirare il sistema di tutela giurisdizionale previsto dalla Costituzione.

Il principio di esercizio pubblico della funzione esecutiva

Nel sistema italiano la funzione esecutiva forzata è tradizionalmente riservata a autorità giudiziaria (esecuzione civile), enti pubblici esattori con poteri speciali (riscossione tributaria)

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che l’esercizio di poteri autoritativi che incidono sui diritti dei cittadini deve restare sotto il controllo dello Stato.

Per questo motivo: il concessionario della riscossione opera come soggetto incaricato di pubblico servizio,          agisce nell’ambito di poteri disciplinati dalla legge, è soggetto a controllo dell’ente impositore e del giudice.

Il potere di pignoramento non è quindi una facoltà privatistica, ma una funzione pubblica delegata e rigidamente regolata.

La Corte costituzionale italiana ha consolidato il principio secondo cui l’esercizio di poteri autoritativi (imperativi), in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dei cittadini, deve rimanere saldamente ancorato alla responsabilità politica verso il Parlamento o sottoposto a un rigoroso controllo giurisdizionale. Questo principio mira a garantire che la Pubblica Amministrazione agisca nell’interesse pubblico (art. 97 Cost.) e nel rispetto dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.).

Ecco alcune delle principali sentenze che hanno affermato questo orientamento:

  • Sentenza n. 115 del 2011: Questa pronuncia è fondamentale in tema di riserva di legge e poteri sanzionatori. La Corte ha affermato che le sanzioni amministrative, incidendo sulla sfera patrimoniale o personale (art. 23 Cost.), non possono essere delegate in modo incondizionato a fonti sublegislative, richiedendo che la legge istitutiva definisca i criteri direttivi e il “controllo” della sostanza precettiva.
  • Sentenza n. 13 del 2019: Riguardo alle Autorità Amministrative Indipendenti, la Corte ha affrontato il delicato rapporto tra l’indipendenza di tali organi e la responsabilità politica. Ha ribadito che, sebbene indipendenti, tali autorità non sono sganciate dall’ordinamento e l’esercizio dei loro poteri autoritativi deve rispettare i principi costituzionali, restando comunque soggetti al controllo giurisdizionale (giudice amministrativo).
  • Sentenza n. 238 del 2014: Pur trattando l’immunità giurisdizionale di stati esteri, la Corte ha riaffermato il principio per cui il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) è un pilastro dello Stato di diritto. I poteri autoritativi (anche stranieri) non possono annullare la tutela dei diritti inviolabili davanti a un giudice.
  • Sentenza n. 101 del 2023: In tema di misure ablatorie e commissariamento, la Corte ha sottolineato come la gestione dei beni di un soggetto interdetto debba avvenire “sotto il controllo” dell’amministrazione (pubblico), assicurando che le limitazioni al diritto di proprietà avvengano secondo legge e nell’interesse generale.
  • Sentenza n. 236 del 2015: Ha ribadito il principio del necessario assoggettamento delle misure di carattere punitivo-afflittivo (potere autoritativo per eccellenza) alle garanzie tipiche, riprendendo la giurisprudenza della Corte EDU sul controllo del potere sanzionatorio.

In sintesi, la giurisprudenza costituzionale afferma che l’imperatività (la forza del potere autoritativo) deve essere controbilanciata dalla legalità, intesa come riserva di legge, sindacabilità giurisdizionale e responsabilità politica, impedendo la creazione di “zone franche” di potere incontrollato

La soluzione:

Considerato che il potere affidato alle società private scaturisce dall’ art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dal R.D. 639/1910 (ingiunzione fiscale) come modificato dall’art. 36 D.L. 248/2007, conv. L. 31/2008 che permettono a questi soggetti di applicare il  Dpr 602/73, resta l’eccezione di incostituzionalità per violazione dei principi costituzionali italiani — in particolare legalità dell’imposizione (art. 23 Cost.), tutela della proprietà (art. 42 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.), controllo giurisdizionale sugli atti della PA (art. 113 Cost.) e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) — impediscono che soggetti privati possano esercitare autonomamente poteri esecutivi come il pignoramento senza un adeguato inquadramento e controllo pubblico e per violazione delle seguenti norme europee Articolo 5, paragrafo 4 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e Articolo 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Principio di proporzionalità nell’esercizio dei poteri pubblici)

 

Napoli,li 12/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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