
Proroga dei termini di prescrizione covid ai fini previdenziali
L’articolo 37 del d. l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E l’articolo 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha ulteriormente sospeso i predetti termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021.
Per un totale di 311 giorni di sospensione dei termini di prescrizione.
Non possono invocarsi al fine di escludere l’avvenuta prescrizione:
– l’art. 67 d.l. n. 18/2020 che non intercetta le pretese di natura contributiva;
– l’art. 68 d.l. n. 18/2020, atteso che il co. 1 (da leggersi in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015) concerne i versamenti “in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, e non è questo il caso; e il co. 4 bis (sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 254, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; onde le “proroghe” previste dalla norma sono cessate il 31.12.2022), concerne i “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, e neppure questo è il caso di specie.
Infine personalmente non ritengo applicabile a cascata la proroga covid per tutte le annualità successive, in base al rapporto tra Stato e cittadino in Italia è fondato sul principio di equilibrio tra diritti e doveri, come sancito dalla Costituzione ricavabile dal combinato degli articoli 2, 3 e 54 della Costituzione. L’articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà. L’articolo 3 garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. L’articolo 54 sottolinea il dovere di fedeltà alla Repubblica e l’obbligo di adempimento delle funzioni pubbliche con onore e disciplina.
Se lo stato non ha concesso agevolazioni per gli anni successivi ai contribuenti non vi vede perché dovrebbe prendersi le proroghe a cascata.
Napoli,li 27/05/2025
Avv. Giuseppe Marino