Proroga dei termini di prescrizione covid ai fini previdenziali

22052023

Proroga dei termini di prescrizione covid ai fini previdenziali

L’articolo 37 del d. l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

E l’articolo 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha ulteriormente sospeso i predetti termini dal 31 dicembre2020fino al 30 giugno 2021.

Per un totale di 311 giorni di sospensione dei termini di prescrizione.

Non  possono invocarsi al fine di escludere l’avvenuta prescrizione:

– l’art. 67 d.l. n. 18/2020 che non intercetta le pretese di natura contributiva;

– l’art. 68 d.l. n. 18/2020, atteso che il co. 1 (da leggersi in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015) concerne i versamenti “in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, e non è questo il caso; e il co. 4 bis (sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 254, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; onde le “proroghe” previste dalla norma sono cessate il 31.12.2022), concerne i “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, e neppure questo è il caso di specie.

Infine personalmente non ritengo applicabile a cascata la proroga covid per tutte le annualità successive, in base al  rapporto tra Stato e cittadino in Italia è fondato sul principio di equilibrio tra diritti e doveri, come sancito dalla Costituzione ricavabile dal combinato degli articoli 2, 3 e 54 della Costituzione. L’articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà. L’articolo 3 garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. L’articolo 54 sottolinea il dovere di fedeltà alla Repubblica e l’obbligo di adempimento delle funzioni pubbliche con onore e disciplina.

Se lo stato non ha concesso agevolazioni per gli anni successivi ai contribuenti non vi vede perché dovrebbe prendersi le proroghe a cascata.

Napoli,li 27/05/2025

Avv. Giuseppe Marino

 

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