Sanzione Tributaria applicabile se c’è culpa in vigilando

02092025

Sanzione Tributaria applicabile se c’è culpa in vigilando

A cura della Camera Tributaria degli avvocati di Milano, Commissione Sanzioni

Cassazione ordinanza    n.       22742 /2025 del  06/08/2025 –     Violazioni tributarie         In tema di sanzioni per violazioni tributarie, il contribuente deve dimostrare l’assenza di colpa (culpa in vigilando)  per escludere la propria responsabilità. La prova dell’assenza di colpa consiste nella dimostrazione di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni o della gestione degli adempimenti fiscali

Fonte normativa:  Art.25 C., art.2 CP, art.6-7 Cedu

Giurisprudenza: Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104 – Cons. Stato, sez. VI, ord. 20 ottobre 2014, n. 5167.

In materia di sanzioni amministrative e tributarie si applicano gli stessi principi del diritto penale. Tale affermazione trova conforto nella prevalenza del diritto europeo su quello nazionale e nella pronuncia della Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104 che stabili testualmente: «Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto». La diretta applicabilità dell’art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative comincia ad essere affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. VI, ord. 20 ottobre 2014, n. 5167.

Ciò premesso, nessuno può essere sanzionato per un comportamento altrui, caso lampante sono le sanzioni applicate al sostituto per errato calcolo delle ritenute del sostituto.

Quindi se il contribuente non ha commesso alcuna violazione personalmente non è legittimo sanzionare il contribuente per una violazione commessa da altri soggetti.

La questione sembra semplice, ma non lo è,  in materia tributaria la giurisprudenza di legittimità per esentare il contribuente dalla sanzione deve dimostrare di aver effettuato tutti i controlli necessari sul soggetto incaricato.

Nella fattispecie si trattava di una compensazione effettuata dal commercialista senza autorizzazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’agenzia delle entrate che invocava la culpa in vigilando, quindi in assenza della dimostrazione di aver effettuato i dovuti controlli sul professionista.

La Cassazione estende, quindi, il principio della culpa in vigilando anche al caso in esame, ovvero l’indebita compensazione orizzontale commessa dal professionista incaricato negli adempimenti fiscali. Anche in assenza dell’elemento soggettivo, si esclude la responsabilità del contribuente solo quando si dimostri che il professionista incaricato, con atteggiamento fraudolento, abbia agito al fine di nascondere la propria negligenza.

Milano, 02/09/2025

Avv. Giuseppe Marino

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