
Società a ristretta base: limiti alla presunzione di distribuzione e nuovo onere della prova. CGT II grado Campania n.962/2026, depositata il 23 gennaio 2026
Collegio giudicante: Dott. Mauro De Luca, Presidente – Dott. Raffaele Adinolfi, Relatore – Dott.ssa Maria Grazia Pisapia , Giudice
La sentenza della CGT Campania afferma un principio di forte impatto: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non è automatica e non può fondarsi sulla sola compagine ristretta, pena violazione del divieto di doppia presunzione. L’onere della prova, alla luce dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, resta in capo all’Amministrazione.
A seguito di un accertamento ricevuto da una Società di capitali a ristretta base (S.r.l.s.) veniva automaticamente emesso l’accertamento per utili extracontabili al Socio persona fisica (socio unico)
La Corte chiarisce che, la presunzione di distribuzione è presunzione semplice ex artt. 2727-2729 c.c.; non è presunzione legale; richiede elementi concreti, anche indiziari, circa il trasferimento delle somme.
In particolare la sola “ristrettezza della base sociale” non basta e genera una praesumptio de praesumpto non ammissibile.
Da qui emerge l’errore tipico dell’Ufficio emette un accertamento alla società e in automatico va a imputare gli utili extracontabili in assenza di uno stralcio di prova dei flussi finanziari
Nel caso concreto, nessuna indagine bancaria è stata effettuata, non c’è nessuna evidenza di disponibilità delle somme
La sentenza valorizza un punto chiave:
La pronuncia rafforza il principio onus probandi incumbit actori, e limita l’uso automatico della presunzione nelle società a ristretta base, imponendo all’Amministrazione un salto qualitativo, dalla presunzione astratta alla prova concreta del trasferimento di utili.
La sentenza è perfettamente in linea con Il nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 codifica in modo espresso il principio dell’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria, imponendo che la pretesa tributaria sia fondata su elementi probatori adeguati e non su mere presunzioni generiche. Tale disposizione rispetta il vecchio principio romano Onus probandi incubit actori, l’onere della prova è a carico di chi accusa e non a carico di chi si difende, perché la prova negativa è impossibile e diabolica e rafforza il divieto di traslare sul contribuente obblighi probatori “impropri” o impossibili.
Napoli,li 29/03/2026
Avv. Giuseppe Marino

