Società di riscossione, non possono frazionare i pignoramenti per duplicare i compensi Cass. Sezioni Unite sent. n. 23726/2007

Frazionamento del debito per duplicare i compensi

Società di riscossione private dei comuni e l’agenzia delle entrate riscossione non possono frazionare l’azione per duplicare i compensi

E’ sempre più frequente il caso in cui i concessionari della riscossione dei comuni o delle regioni (privati) che al fine di duplicare i compensi e gli aggi, già di gran lunga superiori a quelli dell’agenzia entrate riscossione, frazionano il debito e generano una pluralità di provvedimenti.

Personalmente mi è capitato che a un mio amico, avevano notificato 5 pignoramenti a distanza di una settimana l’uno dall’altro, quintuplicando le spese del pignoramento, quando ne potevano effettuare uno soltanto.

Altro modus operandi illegittimo è senza dubbio quello di notificare contemporaneamente, fermo amministrativo, pignoramento, intimazione, con le stesse identiche cartelle.

A tal fine vi rammento un Principio sancito dalla suprema Corte di Cassazione, che si riferiva a un avvocato, ma applicabile a qualsiasi esecutore del credito.

Il principio secondo cui non è consentito frazionare l’azione per duplicare i compensi è fermamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite sent. n. 23726/2007, (Cass. n.1088/2020 e Cass. n. 7299/2025).

Ecco i punti chiave del divieto di frazionamento illecito del credito:

Abuso del processo e buona fede: Frazionare un unico credito, derivante da un unico rapporto di durata (es. prestazioni professionali, contratti di fornitura), in più cause distinte costituisce un abuso del diritto e del processo.

Contesto del divieto: Il frazionamento è considerato illecito quando le pretese creditorie, pur se distinte, sono riconducibili a fatti costitutivi simili e si verificano nel contesto di un rapporto di durata tra le stesse parti, allo scopo di ottenere indebitamente più compensi (spese legali).

Conseguenze processuali: Secondo le Sezioni Unite del 2025 (sent. 7299), l’abusivo frazionamento comporta la improponibilità delle domande successive alla prima (o comunque una sanzione di inammissibilità/improcedibilità), in quanto il creditore ha il dovere di agire in un unico giudizio per l’intero credito.

Il frazionamento non è vietato se il creditore dimostra un oggettivo interesse alla tutela scaglionata del credito, ovvero se le pretese non erano originariamente unite, ma si sono consolidate in tempi diversi non prevedibili.

In sintesi, la Cassazione mira a impedire che l’avvocato o il creditore, al solo scopo di lucrare sulla moltiplicazione delle spese, impegni inutilmente le risorse dell’amministrazione della giustizia e la controparte in molteplici cause.

 

Napoli,li 04/03/2026

 

Avv. Giuseppe Marino

 

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