Tassa sui rifiuti sulle autorimesse esenzione o riduzione

Attività di autorimessa, riduzione o esenzione della tassa rifiuti

Le autorimesse hanno spazi ampi, ma poca attitudine a produrre rifiuti, lo stesso vale per i box   di pertinenza dell’abitazione soggetti alla tassa rifiuti (tarsu, tari, tares), Secondo i giudici, rimane salva la possibilità, a carico del contribuente, di dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti e che, pertanto, deve essere escluso dalla tassazione.
In base all’art. 62 del Dlgs 507/1993  a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) precisa che il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
L’esclusione dalla tassazione di alcune parti dei locali in quanto non idonee a produrre rifiuti è subordinata alla prova dell’esenzione o della riduzione con l’esibizione di documentazione idonea a comprovare il diritto all’esclusione (Cass. n. 17599/2009 Cass. n.  11351/2012, Cass. 17622/2016, Cass. n. 8581/2017) Secondo la regola generale, l’onere della prova grava sempre sul contribuente che mira ad ottenere l’esenzione. La tesi dei supremi giudice è condivisibile, in quanto l’applicazione dell’art. 2697 del cc al processo tributario  stabilisce che, sebbene spetta all’ente impositore fornire la prova della pretesa, è anche  vero che il contribuente ha l’onere  di provare il suo diritto all’esclusione dal pagamento del tributo ( pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale –  Cass.17622/2016).

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