
Cessazione partita Iva d’ufficio e divieto di utilizzare documenti in giudizio non consegnati a richiesta dell’agenzia delle entrate, due assurde norme da cambiare.
Il contribuente ogni mattina deve vivere con il terrore di non vedere una pec dell’agenzia delle entrate la cui inosservanza può portare alla chiusura della partita Iva o alla impossibilità di detrarre costi documentati perché non prodotti in tempo all’agenzia delle entrate.
Il contribuente non ha diritto a distrarsi e a non essere stressato!!
L’agenzia delle entrate ai sensi dell’art.35 del Dpr 633/72 può d’ufficio chiudere una partita iva se ritiene che ci sia rischio di frode e l’art 32 del testo unico sugli accertamenti invece prevede la non utilizzabilità in giudizio di documenti non consegnati a richiesta all’ufficio.
Chi paga i Danni subiti da decisioni inopportune da parte dell’agenzia delle Entrate? Quando si fanno chiudere le aziende, oltre a rovinare le famiglie, si eliminano anche futuri contribuenti che pagano le tasse. Fare impresa o professioni in Italia è diventato impossibile.
La Cessazione della partita iva d’ufficio è uno strumento allarmante per i titolari della partita Iva, che possono subire la cessazione della partita iva d’ufficio, perché l’ufficio ha mandato una pec in cui vi chiede di presentarvi e non lo avete fatto.
L’art.35 comma 15- bis del Dpr 633/1972 riconosce agli Uffici il potere di cessare d’ufficio la partita iva qualora ci siano indizi di frodi fiscali e contestualmente il potere di emettere una irrogazione della sanzione di cui all’Art. 11 comma 7 quater del D.LGS. n.471/1997.
Questa norma va comunque calibrata sia con i diritti dei contribuenti, sia con la nuova sentenza Italgomme e con il diritto europeo di essere sentiti.
Purtroppo sono sempre più frequenti i casi in cui l’ufficio si reca alla sede legale della società non vede un ufficio reale e chiude la partita iva a prescindere dall’accertamento dell’effettiva e corretta attività svolta, oppure invita il contribuente, che quella mattina gli è sfuggito l’invito e si ritrova senza partita Iva.
Fate molta attenzione perché non avere utenze e dipendenti porta l’ufficio in modo automatico a chiudere la partita Iva d’ufficio, c’è qualche caso in cui l’amministratore che non ha un curriculum idoneo ha causato la cessazione della partita Iva.
Ci sono attività in cui non è necessaria una struttura aziendale o personale dipendente (es. general contractor, attività digitali etc…)
Orbene se la norma è finalizzata ad evitare le frodi Iva, ma mi chiedo se è mai successo che una società che faccia frode fiscale, presenti regolarmente le dichiarazioni, paghi le tasse, emetta fatture emesse, riceve fatture di acquisto e presenti i bilanci? Eppure anche a queste società viene chiusa la partita Iva.
C’è un sistema in cui il contribuente deve continuamente provare di essere in buona fede, che in un paese civile dovrebbe essere presunta.
L’altro strumento infernale è l’impossibilità di utilizzare documenti in giudizio non prodotti alla richiesta dell’agenzia delle entrate, prevista dall’art. 32 commi 3 e 4 del Dpr 600/73, in pratica se l’ufficio vi chiede le fatture acquisti di qualche anno fa e non le consegnate non potete nemmeno produrle in giudizio quando ricevete automaticamente l’accertamento.
Mi chiedo che senso ha comprimere in tal modo il diritto alla difesa?
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, della Costituzione, e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e all’art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 3 e 4.
La Corte Costituzionale in una incomprensibile pronuncia n. 137/2025 ha ritenuto non lesiva del diritto alla difesa tale norma, pur mettendo dei paletti all’attività dell’agenzia delle entrate.
L’invito alla esibizione o consegna degli elementi informativi di cui all’art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 660/1973, secondo la Consulta può produrre la preclusione al loro utilizzo in sede processuale solo a condizione che, in sostanza, la richiesta dell’amministrazione finanziaria: a) sia stata rivolta specificamente al contribuente o a un suo ausiliare, e non a un terzo (Corte di cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3254); b) sia stata specifica e puntuale, non potendo operare la limitazione innanzi a una generica richiesta di informazioni o documenti (Corte di cassazione, quinta sezione civile, ordinanza 16 giugno 2017, n. 15021), secondo la tecnica della cosiddetta “pesca a strascico”; c) preveda un congruo termine per rispondere, in relazione alla tipologia di richiesta e in ogni caso non inferiore a quindici giorni, in ossequio al principio di buona fede (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 marzo 2023, n. 6275); d) non riguardi documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria, trovando applicazione l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), per cui «[a]l contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2014, n. 8299).
Non è raro che si richiedano fatture acquisti emesse con la fatturazione elettronica dello sdi e quindi già in possesso dell’ufficio.
In definitiva è urgente che il legislatore intervenga immediatamente sopprimendo queste due norme assurde.
Napoli,li 30/11/2025
Avv. Giuseppe Marino

