Compensazione senza visto di conformità, se il credito è certo la compensazione è valida

08.12.2025

Il caso esaminato dalla Corte di giustizia tributaria Lombarda (CGT di I grado di Milano con sentenza n. 1227/2024 depositata il 19/03/2024 confermata dalla CGT di II grado della Lombardia con sentenza n. 2540/2025 depositata il 10/11/2025)

Un contribuente riceveva una cartella in cui la Dp di Milano recuperava sia il credito,  sia irrogava la sanzione perché il visto di conformità era stato apposto da un soggetto non abilitato.

La differenza tra credito non spettante e credito inesistente, non è di poco conto in particolare quando un credito certo ed esistente viene compensato per un importo superiore a 5000 euro e non viene apposto il visto di conformità, oppure viene come nel caso esaminato apposto da un soggetto non abilitato.

Secondo l’agenzia delle entrate  la dichiarazione con un visto di conformità irregolare equivale ad una dichiarazione non vistata e una dichiarazione non vistata equivale a una dichiarazione priva di quel controllo anticipato sulla esistenza formale del credito compensabile.

Tale affermazione non ha alcun fondamento giuridico, se l’ufficio emette una cartella di pagamento per un credito non spettante per  mancanza del visto di conformità, sostiene di fatto due cose, il credito non è spettante, quindi non è inesistente e sanziona l’omessa apposizione del visto.

Orbene, il credito non è inesistente, ma non è nemmeno non spettante, perché spetta in quanto mai compensato, pertanto l’ufficio avrebbe dovuto semplicemente emettere un atto di irrogazione delle sanzioni per omessa o irregolare apposizione del visto.

Emettendo la cartelle con la quale non riconosce il credito e su questo calcola la sanzione, ha commesso un grave errore in procedendo.

La verità del credito portato in compensazione dalla contribuente costituisce dunque condicio sine qua non affinché  possa essere invocata la natura “formale” della violazione.

Non può essere sanzionato e non costituisce omesso versamento, la compensazione di un credito oltre soglia per il quale era richiesto il visto di conformità e non era stato apposto, purché il credito sia esistente. Tale omissione costituisce violazione puramente formale.

Quando s’intende violazione puramente formale? La Cassazione ha stabilito che si ha violazione puramente formale se sussistono due requisiti, nessun danno erariale e nessun ostacolo ai controlli.

Quindi il visto costituisce semplicemente un controllo anticipato, che se non viene effettuato non pregiudica la validità della compensazione e non comporta alcuna sanzione tributaria e nessuna  invalidità della compensazione effettuata.

L’art 7 del D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 convertito in L.102/2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro (ridotti poi a 5.000)  la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità.

Per configurare una violazione meramente formale occorre «la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo» (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018; Cass., sez. 6-5, n. 5289 del 2020).

Orbene sia la CGT di I grado di Milano con sentenza n. 1227/2024 depositata il 19/03/2024 sia la CGT di II grado della Lombardia con sentenza n. 2540/2025 depositata il 10/11/2025 hanno dato ragione alla società ricorrente ritenendo la pretesa dell’ufficio infondata.

Napoli,li 08/12/2025

Avv. Giuseppe Marino

 

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