Contributi previdenziali artigiani e commercianti  non dovuti sul reddito delle srl a prescindere dalla distribuzione

05092022

Contributi previdenziali artigiani e commercianti  non dovuti sul reddito delle srl a prescindere dalla distribuzione

L’Inps non solo confonde il reddito della società con quella del singolo socio o amministratore, ma vuole assoggettare ai contributi Inps gli utili delle s.r.l., senza che siano mai stati distribuiti, quindi per trasparenza. Gli unici redditi che possono essere oggetto di contribuzione previdenziale sono soltanto i redditi d’impresa e gli utili delle società di capitali sono redditi di Capitale e quindi esclusi da qualsiasi base imponibile dei contributi Inps.

Riferimenti normativi: articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, convertito in Legge n. 438/1992, Legge n. 233/1990, articoli 44 e 55 del D.p.r. 917/86

 

L’Inps in modo del tutto arbitrario sta notificando avvisi di addebito pretendendo dagli amministratori e soci delle società iscritti alla gestione commercianti i contributi previdenziali percentuali, calcolati illegittimamente sul reddito delle società di capitali (srl), a prescindere dalla distribuzione.

A parte la confusione che si è andata a formare tra redditi della società, imputabile a una persona giuridica e redditi personali, imputabili all’amministratore o socio iscritto alla gestione commercianti, persona fisica, una cosa è il reddito della società e un’latra cosa è il reddito del amministratore o socio, la pretesa illogica è l’applicazione del reddito indipendentemente dalla percezione (ammissibile solo per le società di persone art.5 Tuir).

Visto che ai sensi dell’ articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, convertito in Legge n. 438/1992, con decorrenza 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti indicati dalla Legge n. 233/1990, ovvero i soggetti iscritti nell’elenco degli artigiani e commercianti dell’Inps, era calcolato sui redditi d’impresa, determinato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 917/86, denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono, non è assolutamente ipotizzabile l’assoggettamento a contribuzione inps la partecipazione agli utili societari, che sono qualificati ai fini tributari ai sensi dell’art.44 del D.P.R. 917/86 come redditi da capitale e non d’impresa.

Napoli,li 08/05/2025

Avv. Giuseppe Marino

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