
È illegittimo il fermo sulle auto cointestate?
La tutela del comproprietario estraneo al debito e la scelta di chi deve proporre ricorso
L’iscrizione del fermo amministrativo su un’autovettura cointestata solleva un problema particolarmente delicato quando soltanto uno dei proprietari è debitore dell’Erario. La misura, infatti, pur essendo adottata per riscuotere il debito di uno solo degli intestatari, impedisce di fatto l’utilizzazione del veicolo anche al comproprietario estraneo al rapporto tributario.
Un crescente orientamento della giurisprudenza di merito considera illegittimo il fermo in questa situazione. La questione, tuttavia, non può ancora dirsi definitivamente risolta dalla Corte di cassazione: mancano pronunce di legittimità dedicate espressamente al fermo fiscale di un veicolo cointestato a un debitore e a un soggetto “in bonis”.
La disciplina del fermo amministrativo
La norma fondamentale è l’art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Essa consente all’agente della riscossione, decorso inutilmente il termine per il pagamento, di disporre il fermo dei beni mobili registrati «del debitore o dei coobbligati».
La disposizione individua quindi due categorie di beni assoggettabili alla misura:
I beni appartenenti al debitore e i beni appartenenti a un soggetto coobbligato per il medesimo debito.
La procedura deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva, con la quale il destinatario viene avvertito che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, sarà eseguita l’iscrizione del fermo nel Pubblico Registro Automobilistico. Nello stesso termine può essere dimostrata l’eventuale strumentalità del veicolo all’attività d’impresa o professionale.
Il dato letterale dell’art. 86 assume particolare rilievo: il fermo può colpire i beni del debitore o dei coobbligati, non quelli appartenenti, anche solo in parte, a un soggetto completamente estraneo al debito.
Perché il fermo pregiudica anche il cointestatario non debitore
L’autovettura è un bene materialmente unitario. Non è possibile fermare soltanto la quota ideale appartenente al debitore, lasciando libera la quota dell’altro proprietario.
L’iscrizione al PRA produce un vincolo sull’intero veicolo e ne impedisce l’utilizzazione anche al cointestatario non debitore. Quest’ultimo subisce quindi una limitazione diretta del proprio diritto di proprietà, pur non essendo debitore né coobbligato nei confronti dell’ente creditore.
Non appare decisiva, in senso contrario, la disciplina dell’art. 599 c.p.c., che ammette il pignoramento dei beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Nel pignoramento esiste infatti una disciplina specifica per la separazione o la liquidazione della quota del debitore; nel fermo automobilistico, invece, non è previsto un procedimento analogo capace di salvaguardare concretamente il godimento spettante all’altro proprietario.
La Cassazione, con la sentenza n. 14701 del 23 giugno 2006, ha inquadrato il fermo nell’ambito delle misure collegate alla riscossione coattiva. La decisione è importante per comprendere natura e tutela contro la misura, ma non ha affrontato direttamente la specifica ipotesi del veicolo cointestato.
L’orientamento favorevole al comproprietario non debitore
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, con la sentenza n. 8/2026, depositata il 7 gennaio 2026, ha affermato che il fermo non può essere eseguito legittimamente su un veicolo cointestato quando soltanto uno dei comproprietari è debitore.
Secondo la Corte, la misura finirebbe per ledere il diritto di proprietà dell’altro intestatario, completamente estraneo al debito. Nel caso esaminato, la cointestazione e l’assenza di debiti in capo all’altro proprietario erano state dimostrate mediante la carta di circolazione. Ancora più analitica è la sentenza n. 436/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 12 gennaio 2026. La decisione osserva che l’art. 86 del DPR n. 602/1973 consente il fermo soltanto sui beni del debitore o dei coobbligati. Da ciò deriva che la misura non può interessare un bene in comproprietà con un soggetto estraneo al rapporto tributario.
La Corte napoletana ha inoltre rilevato che il comproprietario non debitore si troverebbe in una posizione irragionevole: non potrebbe utilizzare il proprio veicolo, ma neppure ottenere direttamente dal debitore il pagamento del debito fiscale. Il fermo è stato quindi annullato.
Nello stesso senso si colloca la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sentenza n. 1856/2026. Il giudice ha respinto espressamente l’eccezione di carenza d’interesse proposta dall’agente della riscossione nei confronti del cointestatario non debitore. Quest’ultimo, secondo la sentenza, subisce direttamente gli effetti pregiudizievoli del fermo sul godimento del bene e ha quindi un interesse concreto e attuale a impugnarlo.
La decisione salernitana ha enunciato il seguente principio: è illegittimo il preavviso di fermo avente a oggetto un’autovettura cointestata con un soggetto non debitore, poiché la misura finirebbe per pregiudicarlo senza titolo nel libero godimento del bene.
L’indirizzo trova precedenti nella CTP di Matera, sentenza n. 135/2022; nella CTR Piemonte, sentenza n. 1374/2017; nella CTP di Napoli, sentenze n. 2493/2021 e n. 741/2021; e nella CTP di Macerata, sentenza n. 181/2007.
Chi deve proporre il ricorso?
La scelta processuale dipende da chi ha ricevuto il preavviso e dalle contestazioni che si intendono formulare.
Ricorso del debitore
Il debitore destinatario del preavviso ha certamente interesse a impugnare l’atto. Può dedurre:
- l’inesistenza, la prescrizione o l’avvenuto pagamento del debito;
- l’omessa o invalida notificazione delle cartelle presupposte;
- l’omessa comunicazione preventiva;
- la strumentalità del veicolo;
- l’utilizzo come invalido civile
- l’illegittimità del fermo perché l’automobile è cointestata a un soggetto estraneo al debito.
Il ricorso del solo debitore è dunque ammissibile e può risultare sufficiente, soprattutto quando, oltre alla cointestazione, si vogliono contestare anche il debito e gli atti presupposti.
Resta però un possibile punto debole: il diritto maggiormente pregiudicato dalla cointestazione è quello dell’altro proprietario. L’agente della riscossione potrebbe sostenere che il debitore non sia legittimato a far valere autonomamente un diritto appartenente al comproprietario.
Ricorso del cointestatario non debitore
Il comproprietario “in bonis” ha un interesse personale, diretto e attuale a chiedere l’annullamento del fermo, poiché la misura gli impedisce di utilizzare un bene di cui è proprietario.
Le sentenze di Napoli n. 436/2026 e Salerno n. 1856/2026 confermano espressamente questa legittimazione. In particolare, la decisione salernitana riguarda un ricorso proposto proprio dal cointestatario estraneo al debito.
Il non debitore può dedurre:
- la propria estraneità al rapporto tributario;
- la cointestazione anteriore al preavviso e al fermo;
- l’impossibilità di sottoporre a fermo soltanto una quota ideale del veicolo;
- la lesione del proprio diritto di proprietà e di godimento;
- l’eventuale omessa comunicazione del provvedimento;
- la violazione dell’art. 86 DPR n. 602/1973.
Non può invece, di regola, contestare nel merito il debito personale dell’altro intestatario, salvo che la relativa pretesa incida direttamente sulla propria posizione giuridica.
Il ricorso congiunto è la soluzione più prudente
Quando debitore e comproprietario non debitore condividono l’interesse alla cancellazione del fermo, la soluzione processualmente più prudente è presentare un ricorso congiunto.
In questo modo:
- il debitore può contestare il debito, le cartelle e il procedimento di riscossione;
- il comproprietario non debitore può far valere la lesione diretta del proprio diritto;
- si riduce il rischio di eccezioni sulla legittimazione o sull’interesse ad agire;
- il giudice dispone di una rappresentazione completa del rapporto debitorio e della situazione proprietaria;
- si evita la proliferazione di giudizi distinti contro il medesimo provvedimento.
Il ricorso congiunto non è tuttavia obbligatorio. Se il debitore non intende agire, il cointestatario non debitore può ricorrere autonomamente per ottenere la cancellazione del vincolo. È quanto riconosciuto dalle pronunce più recenti.
In sintesi:
- se si contesta anche il debito, è opportuno che ricorra il debitore;
- se si contesta esclusivamente la lesione derivante dalla cointestazione, può ricorrere direttamente il comproprietario non debitore;
- se entrambi intendono ottenere la rimozione del fermo, il ricorso congiunto rappresenta normalmente la scelta più completa e prudente.
Giudice competente e natura del credito
La giurisdizione dipende dalla natura del credito posto a fondamento del fermo.
Se il fermo deriva da tributi IRPEF, IVA, IMU, TARI, tassa automobilistica o altri debiti fiscali , la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
Se deriva da sanzioni per violazioni del Codice della strada, contributi previdenziali o crediti di diversa natura, occorre verificare la giurisdizione competente secondo la natura della pretesa sottostante Tribunale o giudice di pace.
Quando il fermo riunisce crediti di natura diversa, il riparto può diventare più complesso e deve essere esaminato separatamente per ciascuna partita.
È importante dimostrare che la cointestazione è anteriore alla comunicazione del fermo. Una cointestazione o un trasferimento intervenuti dopo la conoscenza della procedura potrebbero essere considerati strumentali all’elusione della riscossione.
Il principio di diritto
Dalle decisioni esaminate può ricavarsi la seguente massima redazionale:
Ai sensi dell’art. 86 DPR n. 602/1973, il fermo amministrativo può essere disposto esclusivamente sui beni mobili registrati appartenenti al debitore o ai coobbligati. È pertanto illegittimo il fermo di un’autovettura cointestata quando uno dei comproprietari sia estraneo al rapporto tributario, poiché l’indivisibilità del veicolo determina una compressione senza titolo del suo diritto di proprietà e di godimento.
A questa si accompagna un secondo principio processuale:
Il cointestatario non debitore è legittimato a impugnare autonomamente il preavviso o l’iscrizione del fermo, in quanto subisce direttamente gli effetti pregiudizievoli della misura; resta ferma l’opportunità di un ricorso congiunto con il debitore quando si intendano contestare anche il credito e gli atti presupposti.
Napoli,li 03/08/2026
Avv. Giuseppe Marino
Riferimento giurisprudenziali di merito
- CGT di primo grado Enna, sentenza 8/2026, depositata il 7 gennaio 2026: il fermo non può colpire un veicolo cointestato quando solo uno dei comproprietari è debitore, perché limita ingiustificatamente il diritto del comproprietario estraneo. Testo e massima
- Corte di giustizia tributaria primo grado Salerno, 1856/2026, dep. 03/12/2025: Deve pertanto rilevarsi l’illegittimità dell’impugnato preavviso di fermo, in quanto avente ad oggetto un’auto cointestata con persona non debitrice di somme nei confronti dell’Agente della Riscossione.
- CGT di primo grado Napoli, sentenza n. 436/2026, depositata il 12 gennaio 2026: l’art. 86 DPR 602/1973 consente il fermo dei beni del debitore o dei coobbligati; pertanto, il vincolo è illegittimo se il veicolo è anche di proprietà di un soggetto estraneo al debito. Testo e massima
- CTP Matera, sezione I, sentenza n. 135/2022 dell’8 aprile 2022: fermo illegittimo perché l’indivisibilità del veicolo impedisce di vincolare soltanto la quota del debitore senza pregiudicare l’altro comproprietario.
- CTR Piemonte, sezione VII, sentenza n. 1374/2017 del 3 ottobre 2017: il fermo presuppone che il debitore sia proprietario esclusivo del veicolo.
- CTP Napoli, sentenze 2493/2021 e n. 741/2021; CTP Macerata, n. 181/2007: orientamento conforme all’illegittimità del fermo sul veicolo cointestato a un non debitore.

