Emergenza Covid, nessuna sospensione automatica della prescrizione

CAppello CT

Le norme emergenziali non possono diventare uno strumento per allungare indefinitamente i termini a favore dell’Amministrazione

L’emergenza pandemica ha inciso profondamente sui rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, introducendo un sistema articolato di sospensioni e proroghe dei termini. Tuttavia, tali interventi normativi – giustificati da esigenze eccezionali – non possono essere interpretati in modo da alterare in via permanente l’equilibrio tra le parti, né trasformarsi in uno strumento per estendere indefinitamente i termini di prescrizione.

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catania sentenza n. 405/2026 su un ricorso proposto dal collega Avv. Gennaro Esposito offre un chiarimento rilevante sul punto, riaffermando un principio destinato a incidere sul contenzioso tributario e della riscossione: la normativa emergenziale Covid non comporta una sospensione automatica e generalizzata della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione relativa a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non maturata la prescrizione quinquennale, applicando una sospensione di 24 mesi derivante dalla normativa emergenziale (art. 68 del D.L. 18/2020).

La Corte d’Appello ribalta questa impostazione, accogliendo l’eccezione di prescrizione e chiarendo che l’ultima intimazione di pagamento risaliva al 22 giugno 2016, che  il termine quinquennale sarebbe scaduto il 22 giugno 2021e che  non ricorrevano i presupposti per applicare né una sospensione né una proroga dei termini.

Di conseguenza, alla data della successiva azione esecutiva (2023), il credito risultava già prescritto

Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione della normativa emergenziale, spesso applicata in modo estensivo dall’Amministrazione.

La Corte distingue chiaramente tra:

Sospensione dei termini di versamento (art. 68, comma 1, D.L. 18/2020), limitata ai pagamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021;

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza (comma 4-bis), applicabile solo a specifiche categorie di carichi affidati all’agente della riscossione in quel medesimo periodo.

Nel caso esaminato il carico era stato affidato ben prima della pandemia, i termini di pagamento erano già ampiamente scaduti, non vi era alcun termine “in scadenza” durante il periodo emergenziale.

Ne consegue che non è consentita un’interpretazione estensiva che trasformi la sospensione dei versamenti in una sospensione generalizzata della prescrizione

La pronuncia si inserisce in un orientamento che mira a contenere letture eccessivamente favorevoli all’Erario.

Secondo i giudici estendere la sospensione a tutti i debiti non ancora pagati alla data dell’8 marzo 2020 significherebbe introdurre una deroga non prevista dalla legge.

Un simile approccio violerebbe principi fondamentali sulla certezza del diritto, in quanto renderebbe imprevedibili i termini di prescrizione,  sulla tutela dell’affidamento del contribuente e sulla legalità in materia tributaria, che impone interpretazioni rigorose delle norme eccezionali.

La decisione offre indicazioni pratiche rilevanti:

  1. Verifica puntuale dei termini
    Non basta richiamare genericamente la normativa Covid: occorre verificare se il termine fosse effettivamente “in scadenza” nel periodo di sospensione.
  2. Distinzione tra tipologie di atti
    Le norme emergenziali incidono sui versamenti, non automaticamente sulla prescrizione dei crediti.
  3. Onere probatorio dell’Amministrazione
    Spetta all’ente dimostrare la concreta applicabilità delle proroghe o sospensioni.
  4. Strategia difensiva
    In sede di opposizione all’esecuzione o ricorso tributario, l’eccezione di prescrizione resta centrale e va costruita con riferimento alla sequenza degli atti interruttivi.

La sentenza della Corte d’Appello di Catania rappresenta un argine rispetto a una prassi amministrativa che, in alcuni casi, ha utilizzato la normativa emergenziale per estendere i tempi della riscossione.

Il principio che emerge è chiaro: L’emergenza non giustifica una dilatazione indiscriminata dei termini a favore dell’Amministrazione.

Si tratta di un orientamento che, se confermato dalla giurisprudenza di legittimità, potrebbe incidere significativamente su numerosi contenziosi ancora pendenti.

 

Napoli,li 16/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

Camera degli avvocati tributaristi della Lombardia

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