
Giudizio di ottemperanza nel processo tributario natura e limiti
Ai sensi dell’art. 70, comma 1, D.Lgs. 546/1992 il ricorso per ottemperanza è proponibile dopo 90 giorni dalla notificazione della sentenza oppure, in mancanza di notifica, dopo il passaggio in giudicato.
Dopo le modifiche del D.Lgs. 156/2015 le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive (artt. 68 e 69 D.Lgs. 546/1992). In questi casi non serve attendere il giudicato ma resta necessario un termine tecnico per consentire l’adempimento ossia attendere 90 giorni.
Attenzione però le spese di giudizio liquidate a favore dell’Amministrazione finanziaria non sono immediatamente esecutive, l’art. 69 D.Lgs. 546/1992 disciplina l’esecutività delle sentenze tributarie e sancisce un principio chiave: L’esecutività immediata riguarda solo le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, pertanto gli avvocati così detti antistatari (un altra anomalia del sistema) dell’agenzia delle entrate non possono pretendere il pagamento prima del passaggio in giudicato.
Una grave violazione del principio della parità nel processo risiede nell’obbligo esclusivo per il contribuente di esperire il giudizio di ottemperanza, vietandone l’esecuzione forzata civile, che invece è consentita all’ufficio.
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, anche mediante la quantificazione degli accessori (quali gli interessi), ma non può introdurre nuove questioni né valutare controcrediti dell’Amministrazione finanziaria non accertati nel giudizio di cognizione, essendo tale giudizio confinato alla sola attuazione del comando giudiziale.
Una società proponeva ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza favorevole in materia di rimborsi IVA e interessi. Il giudice dell’ottemperanza, pur riconoscendo in parte le somme dovute, escludeva ulteriori importi valorizzando carichi pendenti dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha cassato la decisione impugnata, affermando che: il giudice dell’ottemperanza: può precisare la portata del giudicato, può determinare gli accessori non quantificati.
Non può: esaminare controcrediti erariali non accertati, introdurre eccezioni nuove, operare compensazioni implicanti attività cognitiva
Principio di diritto
Il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso e funzione meramente attuativa: esso non consente la riapertura del merito né l’introduzione di elementi estranei al decisum, restando limitato alla concreta realizzazione del comando contenuto nella sentenza. Cass., sez. V, 27 gennaio 2026, n. 1871
Riferimenti normativi: Art. 70 D.Lgs. 546/1992 (giudizio di ottemperanza), art. 69 D.Lgs. 546/1992 (esecuzione delle sentenze), art. 69 R.D. 2440/1923 (fermo amministrativo), art. 24 Cost. (effettività della tutela giurisdizionale)
La pronuncia ribadisce la distinzione tra: fase di cognizione, in cui devono essere fatte valere tutte le eccezioni e fase di ottemperanza, destinata esclusivamente all’attuazione del giudicato, con conseguente inammissibilità di qualsiasi attività che implichi un nuovo accertamento del rapporto tributario.
Napoli,li 11/04/2026
Avv. Giuseppe Marino

