Gli accertamenti, le compliance e le chiusure delle partite iva d’ufficio con l’intelligenza artificiale, che generano allucinazioni e falsi positivi, come difendersi.

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Gli accertamenti, le compliance e le chiusure delle partite iva d’ufficio con l’intelligenza artificiale, che generano allucinazioni e falsi positivi, come difendersi.

Il problema che si sta riscontrando è che in molti casi si verificano le così dette allucinazioni e falsi positivi dell’intelligenza artificiale, rendendo la vita dei contribuenti sempre più difficile, costringendo i cittadini a passare ore ed ore a difendersi contro questi strumenti imprecisi.

L’allucinazione è un fenomeno in cui l’intelligenza artificiale percepisce modelli o oggetti inesistenti o impercettibili agli osservatori umani, creando output privi di senso o del tutto imprecisi.

Si sta parlando molto di ricorsi effettuati dagli avvocati e sentenze effettuate dai giudici basati tutti sull’intelligenza artificiale, che ha portato a istituti inesistenti e sentenze e circolari del tutto inconferenti.

Ora si inizieranno a vedere i risultati disastrosi degli accertamenti, delle chiusura d’ufficio delle partite iva basati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale che produce allucinazioni e falsi positivi.

La questione dei falsi positivi si sta diffondendo molto causando un numero di comunicazioni di anomalia che annualmente arrivano ai contribuenti e che contengono errori o mancati abbinamenti fra le varie informazioni di cui l’Agenzia delle Entrate dispone. Un esempio: il mancato riconoscimento dei pagamenti effettuati con il ravvedimento operoso.

Orbene vediamo come ci si difende da questo ulteriore strumento coercitivo del fisco, come se non bastassero gli strumenti già a disposizione.

La prima cosa che bisogna fare è esercitare il diritto di accesso agli atti chiedendo all’agenzia delle entrate gli algoritmi alla base degli accertamento o atti emessi con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ed accertare che ci sia stato l’intervento dell’uomo nel fase istruttoria e di formazione dell’atto.

La Sentenza n. 4929/2025 del Consiglio di Stato ha chiarito una volta per tutte che l’utilizzo sempre più massiccio di strumenti di Intelligenza Artificiale non può in alcun modo costituire un legittimo motivo per negare il diritto di accesso ad atti o documenti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica; pertanto, l’amministrazione dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto di un’istanza di accesso non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione negandone l’accesso agli atti: Alla luce dei suddetti principi, a chi chiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.

Costituisce principio generale quello ricavabile dall’art. 18 Legge 241/90, a mente del quale “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

La giurisprudenza del consiglio di Stato (vedi Consiglio di Stato sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) e la successiva evoluzione normativa (cfr. ad es. art. 30 d.lgs. 36 del 2023) ha evidenziato come l’utilizzo di

sistemi di intelligenza artificiale da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti, si accompagna ad una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l’operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti.

Assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica.

Il primo (principio di conoscibilità) si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

Il secondo (principio di comprensibilità) si sostanzia nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata.

Il terzo (principio di  non esclusività) si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Tali principi non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all’accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.

La norma che disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è la Legge 23 settembre 2025 , n. 132, l’art.14 prevede che

Art. 14:  Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
  2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
  3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
  4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quindi l’art.14 della Legge 132/2025 impone la partecipazione umana e limita l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a strumento di supporto, ciò premesso chi deve provare l’effettiva partecipazione umana alla pretesa impositiva basata sull’intelligenza artificiale? L’ufficio delle entrate, in quanto in base al Il Principio di Vicinanza della Prova, regola giurisprudenziale generata dalla Cassazione a  Sezioni Unite n. 13533/2001 che deroga all’onere della prova (art. 2697 c.c.), l’onere di dimostrare un fatto grava sulla parte che, per sua posizione o disponibilità, è più vicina alla fonte di prova, ovvero ha maggiore facilità di acquisizione di essa, adattando la regola generale alle peculiarità del caso concreto per garantire l’effettività della tutela, la prova la deve fornire l’agenzia delle entrate.

L’art.2 lettera f del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 stabilisce che:

  1. f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle  tecniche di analisi che,  sfruttando  soluzioni  di  intelligenza  artificiale ovvero di  statistica  inferenziale,  consentono  di  isolare  rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi  criteri  selettivi, ovvero permettono  di  attribuire  una  determinata  probabilità  di accadimento a un rischio fiscale noto.

Dall’esame dell’art.2 del Dlgs 13/2024 che consente nell’analisi selettiva e presuntiva per gli accertamenti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, coordinandolo con l’art.14 della Legge 132/2025 che impone la partecipazione umana e limita l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a strumento di supporto. E’ chiaro che con l’accesso agli atti il contribuente deve essere messo in condizione di capire l’iter logico giuridico alla base della selezione del soggetto ritenuto fiscalmente accertabile, e deve essere rassicurato della presenza umana nella fase istruttoria, selettiva e nella formazione dell’accertamento.

L’Amministrazione recepisce acriticamente un output informatico affetto da palese “allucinazione” e/o “falso positivo”. Tale errore dimostra che l’algoritmo utilizzato ha operato un errato abbinamento dei dati (mismatch), generando una pretesa tributaria inesistente nei fatti.
Sul piano processuale, trova applicazione il rigido dettato dell’art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il quale onera l’Ufficio di provare le violazioni contestate in modo “circostanziato e puntuale”.
La norma recita che il giudice annulla l’atto se la prova è “insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale… le ragioni oggettive” della pretesa.
L’output di un’intelligenza artificiale (es. un mismatch tra banche dati o un’anomalia rilevata da algoritmi di machine learning) costituisce spesso solo un indizio o una presunzione semplice.
L’output di un’intelligenza artificiale non è una “prova circostanziata e puntuale”, ma una presunzione di presunzione. L’Agenzia non può limitarsi a dire “il software ha rilevato un’anomalia”, perché l’art. 7 co. 5-bis obbliga l’Ufficio a spiegare perché quel dato informatico sia veritiero.
In base al 5-bis, l’Agenzia non può limitarsi a depositare in giudizio il “report di anomalia” del sistema. Deve provare il fatto costitutivo della pretesa con elementi che vadano oltre la mera segnalazione automatica. Se l’IA ha “allucinato” un dato, l’Ufficio non potrà mai fornire una prova “puntuale” di quel fatto, portando all’annullamento dell’atto.
La mera estrazione di un’anomalia da una banca dati non costituisce “prova puntuale”, bensì una mera presunzione di presunzione, inidonea a supportare l’atto impositivo.
Illegittimo in quanto fondato esclusivamente su un’elaborazione automatizzata del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, priva di qualsivoglia verifica critica da parte dell’Ufficio procedente. Tale modus operandi viola, in primo luogo, il principio di “non esclusività della decisione algoritmica” sancito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 4929/2025) e il precetto di cui all’art. 14 della Legge n. 132/2025, il quale impone che l’Intelligenza Artificiale operi in funzione puramente strumentale, restando la persona fisica l’unica responsabile della determinazione finale.
In presenza di contestazioni documentali del contribuente l’incertezza derivante dall’opacità del software e dall’errore di calcolo dell’IA deve risolversi, ex lege, con l’annullamento dell’atto.
L’Ufficio, omettendo un effettivo contraddittorio preventivo e non esplicitando i criteri logico-matematici dell’algoritmo nella motivazione dell’atto, ha impedito alla difesa di conoscere la “scatola nera” del processo decisionale. Ai sensi del richiamato art. 7, comma 5-bis, la prova risulta dunque “insufficiente” a dimostrare le ragioni oggettive della pretesa, poiché basata su un automatismo privo di riscontro con la realtà contabile del contribuente.

Il vizio di opacità dell’algoritmo qui contestato trova conferma nell’orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di studi di settore (cfr. Cassazione su standard allegati). Come chiarito dai Giudici di Legittimità, l’accertamento basato su parametri statistici è nullo se l’Ufficio non allega gli standard e i criteri di calcolo utilizzati. Tale principio di trasparenza, volto a garantire il diritto di difesa, deve considerarsi oggi ancor più stringente con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, la cui natura di ‘black box’ impone all’Amministrazione un obbligo di motivazione e allegazione rafforzato, pena l’inesistenza della prova ex art. 7, comma 5-bis D.Lgs. 546/92.

Napoli,li 27/12/2025

Avv. Giuseppe Marino

Dott. Michele Vanadia

 

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