Guida definitiva alle proroghe covid – Ordiniamo le idee sulle proroghe per l’epidemia del 2020

08072025

Guida definitiva alle proroghe covid – Ordiniamo le idee sulle proroghe per l’epidemia del 2020

Per l’evento che ha caratterizzato la nostra vita nel 2020 ossia l’emergenza sanitaria per l’epidemia da covid 19, il legislatore è intervenuto con due sostanziali disposizioni.

L’art, 67 co. 1 del DL 18/2020 e L’art. 157 D.L. del 19/05/2020 n. 34 cd. Decreto Rilancio

Queste due disposizioni devono rispettare a loro volta due norme fondamentali, l’art.12 comma 1 del Dlgs 159/2015 richiamato, che limita la proroga agli atti effettivamente in scadenza all’anno in cui si è verificato l’evento, ossia al 31/12/2020.

L’art.14 delle disp. Att. Del cc che vietano l’interpretazione estensiva delle norme speciali rispetto a quelle generali.

L’art. 12 comma 1 del Dlgs 159/2015 completamente ignorato

L’art. 67 del decreto-legge 18/2020, al comma 4 fa un rinvio all’art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2015, che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive, ossia soltanto per gli atti in scadenza effettivamente al 31/12/2020. E questo principio va applicato non soltanto al caso specifico del Covid-19, ma in relazione ad ogni evento eccezionale che dovesse determinare la sospensione dei termini di versamento.

 

La norma speciale non può essere soggetta a interpretazione estensiva art. 14 disp. Att. cc

La regola generale è quella disciplinata dall’art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
La regola eccezione è quella espressamente indicata dall’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020. Si deve considerare solo tale normativa, perché espressamente è relativa alle cartelle ex art. 36bis D.P.R. n. 600/1973.
Essendo norma eccezionale deve ben indicare i relativi margini e non può essere interpretata estensivamente e analogicamente (art. 14 disp. attuative del codice civile).

 

Ai sensi dell’art, 67 co. 1 del DL 18/2020 , sono sospesi dal 08/03/2020 al 31/05/2020 maggio 2020 i  termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Il termine è sospeso dal 08/03/2020 al 31/05/2020 è   spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d’imposta successivo.

Dalla lettura la proroga riguarda le cartelle anno 2016 Unico 2017 e gli accertamenti 2014 Unico 2020

L’art. 67 del decreto-legge 18/2020, al comma 4 fa un rinvio all’art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2015, che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive, ossia soltanto per gli atti in scadenza effettivamente al 31/12/2020. E questo principio va applicato non soltanto al caso specifico del Covid-19, ma in relazione ad ogni evento eccezionale che dovesse determinare la sospensione dei termini di versamento.

L’art. 157 del cd. Decreto Rilancio

Proroga dei termini decadenziali, relativi a qualsiasi atto avente valore accertativo che scadono dal 18.3.2020 al 31.12.2020, slittano al 28.2.2022.

L’emissione dell’atto deve comunque avvenire  entro  il 31/12/20.

In  caso di notifica anticipata senza motivi d’urgenza l’atto è nullo.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi
Alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 per il 36 bis

Alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 36 ter

Alle dichiarazioni 770  presentate negli anni 2017

Quindi non vedo alcuna proroga a cascata eterna, né  tanto meno è consentita una interpretazione estensiva.

Per fermare la proroga eterna è intervenuto il Governo Meloni

Per effetto dell’introduzione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 – cd. Decreto correttivo bis – titolato Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento – a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’art. 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.

Il legislatore delegato chiude, quindi, una controversia giurisprudenziale  che si trascinava da lungo periodo.

Vi segnalo l’ultima sentenza corretta della Cassazione

L’ulteriore sospensione degli 85 giorni prevista dal DL Cura Italia non si applica al termine per l’emissione degli atti impositivi. Gli accertamenti relativi a imposte il cui termine di decadenza ordinario scadeva il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro quella data, anche se la notifica poteva avvenire successivamente, fino al 28 febbraio 2022 (Cass. 30 giugno 2025 n. 17668).

Napoli,li 08/07/2025

AVV. Giuseppe Marino

 

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