La proroga covid dei termini di notifica degli atti tributari

Notifica degli atti tributari, quali termini tra proroghe differenti tra agenzia delle entrate ed enti locali

Riferimenti normativi: Art.3 della L.212/2000, Art. 2964 cc , Art. 12 del Dlgs 159/2015, Art. 157 del Dl 34/2020 comma 3, Art. 4, comma 1, Dl 41/2021,

A causa della  situazione emergenziale, il governo ha emesso proroghe, eterogenee e non coordinate, che sostanzialmente violano i principi cardine dell’ordinamento e  faranno  aumentare in maniera sensibile il contenzioso dal momento che le varie attività non sono state regolate da un unico principio generale.

In via preliminare vediamo quali sono le norme generali dell’ordinamnto:

L’art.3 della L.212/2000 stabilisce che I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Tale norma ormai è rimasta al di fuori del diritto vivente, perché viene sistematicamente violata.

L’art. 2964 cc sulla inapplicabilità di regole della prescrizione, stabilisce che quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti. Di conseguenza alla decadenza non si possono applicare né sospensione, né interruzione.

L’art. 12 del Dlgs 159/2015  ha sancito un principio generale in base al quale ci deve essere una sostanziale equiparazione tra termine di sospensione dei pagamenti per i periodi emergenziali (terremoti, epidemie..), con quelli processuali e di decadenza o prescrizione degli atti.

Tale principio non è stato rispettato, in quanto c’è una sostanziale disparità tra termini di sospensione e termini per le notifiche degli atti, questi ultimi più ampi e generosi tali da squilibrare l’equilibrio voluto dal Legislatore.

L’art. 12 del Dlgs 159/2015 prevede una soluzione molto equilibrata poiché stabilisce che la sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali (che viene fatta a favore dei contribuenti) comporta in maniera automatica anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione in favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Non abbiamo avuto un provvedimento unico applicabile per tutti, ma due differenti trattamenti, con relative e disarmoniche norme tra Enti locali e agenzia delle Entrate.

Gli Enti locali (Regioni, Comuni, Province) hanno avuto un periodo di sospensione di 85 giorni dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, mentre per l’Agenzia delle Entrate è stato disposto che gli gli atti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, debbano essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020  e notificati entro il 28 febbraio 2022.

Il primo problema che ci si pone, come si fa ad accertarsi, che l’agenzia delle entrate abbia effettivamente predisposto l’atto entro il 2020?

L’atto deve essere generato e firmato digitalmente entro tale data. A parte il fatto che come si suo dire, l’Ente se la canta e se la suona da solo e quindi controllato e controllato coincidono, ma per poterne avere consapevolezza è necessario che l’ufficio depositi il ruolo relativo alla cartella firmato digitalmente e per gli accertamenti consenta di verificare il glifo, che come si sa viene messo a disposizione per un periodo temporale limitato e che in ogni caso l’atto digitale va depositato in udienza.

Da buoni difensori pertanto sarà necessario effettuare anche un controllo della corrispondenza tra accertamento notificato e quello risultante dal glifo, che credetemi non sempre corrispondono.

Dal punto di vista  della riscossione i ruoli relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agenzia delle entrate riscossione, l’ultimo provvedimento (art. 4, comma 1, Dl 41/2021) ha prorogato i termini di decadenza e di prescrizione per 24 mesi (mentre la norma precedente, l’art. 157 del Dl 34/2020 al comma 3  aveva prorogato di soli 14 mesi).

Questa ultima previsione dei 24 mesi si applica ai carichi che riguardano i provvedimenti impositivi e sanzionatori affidati nel periodo della sospensione (dall’8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021), e nel periodo che va fino al 31 dicembre 2021. Si applica anche ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 o che saranno affidati successivamente se si tratta di cartelle previste dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b) e cioè di cartelle basate sulle dichiarazioni relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, se è stata applicata la procedura dell’art. 36-bis Dpr 600/1973, o nel 2017 e 2018 ovvero se è stata applicata la procedura del 36-ter, o nel 2017 se si tratta di sostituto di imposta.

Fate attenzione che per le liquidazioni periodiche Iva (LIPE) la decorrenza dei tre anni per la notifica della cartella partono dal trimestre di riferimento e non dalla dichiarazione iva annuale relativa.

La situazione è abbastanza complessa per  le differenti discipline, per il coordinamento delle norme generali e  per l’eccesso di proroga a favore dell’Ente della riscossione rispetto al termine di sospensione di cui hanno goduto i contribuenti fino al 31/08/2021.

Staremo a vedere cosa decideranno i Giudici

Napoli,li 09/01/2022

Dott. Giuseppe Marino

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