I reati di omesso versamento, tutto quello che c’è da sapere per non trovarsi nei guai

08122025

I reati di omesso versamento, tutto quello che c’è da sapere per non trovarsi nei guai

I reati sono sostanzialmente tre: L’omesso versamento  delle ritenute certificate (limite 150.000 euro), l’omesso versamento Iva (limite 250.000) e l’omesso versamento ritenute previdenziali a carico dei dipendenti (limite 10.000 euro).

Il primo reato da tener presente è l’omesso versamento delle ritenute irpef certificate dei dipendenti e dei professionisti

L’omesso versamento di ritenute certificate è un reato previsto dall’ordinamento italiano all’articolo 10 bis del decreto legislativo n.74/2000.

Per poter essere imputato, in primo luogo bisogna presentare il modello 770 e rilasciare le certificazioni ai dipendenti ossia i modelli CUD, il limite è di 150.000 euro, per cui se si supera il limite e non si hanno i soldi, ci sono tre strade si paga la parte eccedente andando sotto soglia (ad esempio devo versare 162.000 euro ne verso 13.000 e vado a ritenute non versate per 149.000), si rateizza oppure non si rilasciano le certificazioni.

Il pagamento deve avvenire entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, se si rateizza il limite scende a 50.000, quindi fate attenzione, se devo pagare 152.000 euro di ritenute è più conveniente pagare 3.000 e andare sotto soglia, anziché rateizzare, la cui istanza fa scendere la soglia da 150.000 a 50.000 euro.

L’art.10 bis recita quanto segue:

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.

L’omesso versamento Iva, è un reato previsto dall’ordinamento italiano all’articolo 10 ter del decreto legislativo n.74/2000.

Per poter essere imputato, basta non versare Iva oltre il limite è di 250.000 euro, per cui se si supera il limite e non si hanno i soldi, ci sono due strade si paga la parte eccedente andando sotto soglia (ad esempio devo versare 252.000 euro ne verso 3.000 e vado a iva non versata per 249.000), si rateizza però attenzione se non si paga il limite scende a 75.000.

Il pagamento deve avvenire entro il entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, se si rateizza il limite scende a 75.000, quindi fate attenzione, se devo pagare 152.000 euro di iva è più conveniente pagare 3.000 e andare sotto soglia, anziché rateizzare, la cui istanza fa scendere la soglia da 250.000 a 75.000 euro.

L’art.10 ter recita quanto segue:

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.

 

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti, è un reato previsto dall’ordinamento italiano dall’art. 2 comma 1 bis del D.L. 2 settembre 1983, n. 463  convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).

Il datore di lavoro versa circa il 23,81% di ritenute a carico suo e circa il 9,19% a carico del dipendente, tale ultima ritenuta (9,19%) se non viene versata è reato penale, quindi conviene dire al consulente del lavoro di far versare tale importo, limitato rispetto al totale dal pagare (9,19 contro il 23,81%).

Il pagamento del limite superiore a 10.000 euro  deve avvenire entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Inizialmente era reato anche non versare 10 euro, poi intasate le procure, hanno posto il limite a 10.000 euro, oltre il quale si commette reato. In ogni caso per gli importi inferiori c’era inizialmente una sanzione da 10.000 a 50.000, poi la legge Meloni l’ha ridotta a massimo una volta e mezzo a 4 volte  l’importo da versare.

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti è un illecito che comporta sanzioni penali o amministrative a seconda dell’importo: se l’omissione supera i 10.000 € annui, è reato penale (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 €); al di sotto di tale soglia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1,5 a 4 volte l’importo omesso). Il datore di lavoro può evitare la punizione se versa le somme dovute entro 3 mesi dalla notifica dell’accertamento, ma deve comunque pagare gli interessi.

L’Art. 2 comma 1 bis del D.L. 2 settembre 1983, n. 463  convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310) recita quanto segue:

L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso))

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

L’omesso versamento dell’IRES, dell’Irpef personale o dell’Irap  non è un reato autonomo come l’omesso versamento di IVA o ritenute. Tuttavia, le imposte sui redditi non versate rientrano nel calcolo dell’evasione per altri reati tributari, come l’omessa dichiarazione. Se l’evasione fiscale, che include le imposte sul reddito, supera determinate soglie (€50.000), si configura un reato penale.

Quindi anche se non si sono superate le soglie di omesso versamento sopra descritte bisogna stare attenti a presentare la dichiarazione, se c’è un debito erariale per singola imposta superiore a 50.000 euro e non si presenta la dichiarazione si commette un reato.

L’art.5 del Dlgs 74/2000 recita quanto segue: È punito con la reclusione da ((due a cinque anni) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da (due a cinque anni) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Napoli,li 08/12/2025

Avv. Giuseppe Marino

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