Omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore

Le gravi  conseguenze dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore

Ingiunzioni Inps  folli da 10.000 a 50.000 euro per on aver versato la ritenuta a carico del dipendente, da impugnare entro 30 giorni innanzi al giudice del lavoro.

Dal 01/01/2023 sanzione ridotta a da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte l’importo omesso e notifica in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello  dell’annualità  oggetto di violazione. Per l’omissione del versamento di importi superiori ai 10.000 euro resta confermata la pena di reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro. Ai consulenti del lavoro l’abilità di fare evitare problemi ai propri clienti a volte basta versare poco e andare sotto il  limite.

Riferimenti normativi: Art. 2 comma 1-bis del Decreto Legge 463/83 convertito in legge 638/83, D.L. 48 del 04/05/2023, Art. 2 comma 1-bis del Decreto Legge 463/83 convertito in legge 638/83.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione penale, a Sezioni Unite, sentenza n. 10424 del 18 gennaio 2018, Corte di Cassazione, con sentenza n. 28922 del 20 luglio 2011. Cassazione penale  SS.UU. 24 novembre 2011 n. 1855.

Per anni la materia è stata oggetto di continue modifiche legislative, dai manettari  ai più moderati.

Non tutti sanno che sulle retribuzioni dei dipendenti c’è una quota a carico del datore di lavoro e una a carico del dipendente, su quest’ultima si passano letteralmente i guai.

La contribuzione previdenziale ordinaria obbligatoria è pari al 33% del compenso o della retribuzione lorda, di cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro e il 9,19% è a carico del lavoratore.

Questa ritenuta pari al 9,19% prima ha fatto sorgere una responsabilità penale prevista dall’art. 2 comma 1-bis del Decreto Legge 463/83 convertito in legge 638/83.

Quindi prima bastava non versare 100 euro e si incorreva in una responsabilità penale.

Successivamente, vista l’enorme mole di procedimenti penali inutili, la norma è stata  modificata e al posto della responsabilità penale era stata inserita una sanzione da follia pura, da  euro  10.000  a  euro  50.000 però fino al limite di 10.000,00 l’anno di ritenute previdenziali non versate.

Quindi bastava non versare 100 euro per poi rischiarne di pagare 50.000.

Il Governo Meloni con il D.L. 48 del 04/05/2023 all’art.23, ha finalmente modificato la norma a far data dal 01/01/2023  limitando la sanzione a da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte l’importo omesso e limitando anche il termine per notificare l’atto di contestazione in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello  dell’annualità  oggetto di violazione.

Per tutte le ordinanze ingiunzioni notificate in questi periodi conviene fare opposizione entro 30 gg al giudice del lavoro, molto spesso l’Inps ridetermina la sanzione da 10.000,00 o 50.000,00 a 5.000,00.

In tal caso è possibile chiedere l’applicazione del favor Rei, ossia l’applicazione della sanzione più favorevole, tale istituto non è applicabile se la sanzione pè definitiva, quindi conveine fare opposizione.

E’ buona norma per i consulenti del lavoro, quando il cliente non riesce a versare tutti i contributi mensili, di limitarsi almeno a versare le ritenute a carico del dipendente per non avere problemi penali, se  superano i 10.000 euro l’anno e problemi sanzionatori se non superano tale limite.

Se proprio il cliente non riesce a pagare, se ad esempio il limite è 10.000 e bisogna versare 10.400, basta versare 401 euro e salvarsi dal penale.

Per l’omissione del versamento di importi superiori ai 10.000 euro resta confermata la pena di reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro, prevedendo l’esclusione della punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Sul momento in cui sorge l’obbligo di versamento si sono dibattuti vari orientamenti.

Per il reato di omesso versamento contributi previdenziali e assistenziali la soglia di punibilità dev’essere individuata con il criterio di cassa. È quanto ha affermato la Cassazione penale, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10424 del 18 gennaio 2018.

Quindi la ritenuta di dicembre che si paga entro il 16 gennaio non rientra nel calcolo, ma va conteggiato per l’anno successivo.

Su l’onere della prova, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28922 del 20 luglio 2011, ha affermato, che “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della configurabilità del reato, è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzione e che il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa.

Nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all’Inps, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso. Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento per omesso versamento ritenute previdenziali: è reato istantaneo. Cassazione penale  SS.UU. 24 novembre 2011 n. 1855.

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo, per il quale il momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento ed attualmente fissato, dall’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. Cassazione penale  sez. III 14 dicembre 2010 n. 615.

 Napoli,li 13/05/2023                                       

Avv. Giuseppe Marino

 

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