IMU, nessuna solidarietà passiva tra eredi ciascuno erede paga solo la propria quota

IMU Pro quota

La Cassazione con l’ordinanza n. 11097/2025 pubblicata il 28/04/2025 , chiarisce i limiti dell’art. 65 DPR 600/73 che non si applica ai tributi locali pertanto niente responsabilità solidale per i tributi locali la Corte richiama gli artt. 752 e 1295 c.c.

Smontata la tesi degli Enti locali, che pretendono il pagamento solidale dei tributi locali tra gli eredi.

La Corte di cassazione torna a delimitare con nettezza il perimetro della responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius, segnando un punto fermo in materia di IMU. Con l’ordinanza n. 11097/2025, i giudici di legittimità affermano che, in assenza di una specifica previsione normativa, non è configurabile alcuna solidarietà passiva tra coeredi: ciascuno risponde esclusivamente nei limiti della propria quota ereditaria.

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi dal Comune di Napoli per omesso o insufficiente versamento dell’IMU su un immobile ereditato. L’ente impositore aveva ritenuto che gli eredi fossero responsabili in solido per l’intero debito, richiamando l’art. 65 del DPR 600/1973.

La contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo che la norma invocata riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non può essere estesa ai tributi locali, come l’IMU.

Accogliendo il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha chiarito che:

L’art. 65 del DPR 600/1973 ha natura sostanziale e si applica solo alle imposte dirette;

Per i tributi locali, come l’IMU, non esiste una norma che preveda la solidarietà tra eredi; pertanto, trova applicazione la disciplina civilistica generale, secondo cui i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.

In particolare, la Corte richiama gli artt. 752 e 1295 c.c., ribadendo che «gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro quote ereditarie», salvo espresse deroghe normative, nella specie assenti.

Di rilievo è il passaggio in cui la Cassazione esclude la possibilità di estendere analogicamente la solidarietà prevista per le imposte sui redditi ad altri tributi. La norma dell’art. 65, infatti, non ha carattere procedurale ma sostanziale e, come tale, non può operare oltre il suo ambito tipico.

Ne deriva una censura implicita alla prassi amministrativa – talvolta seguita dagli enti locali – di richiedere l’intero importo a uno solo degli eredi, salvo rivalsa interna.

La decisione produce effetti immediati sul piano operativo:

Per i contribuenti: ogni erede può opporsi alla richiesta dell’intero debito, limitando la propria responsabilità alla quota ereditaria;

Per i Comuni: gli accertamenti dovranno essere calibrati sulle singole posizioni ereditarie, evitando pretese cumulative non supportate da base normativa;

Per il contenzioso: si rafforza un orientamento già consolidato che esclude la solidarietà automatica nei tributi locali.

La Corte conferma invece la validità della notifica degli atti anche se intestati al de cuius, qualora l’erede ne abbia avuto effettiva conoscenza e si sia difeso nel merito. In tal caso, eventuali vizi formali risultano sanati per raggiungimento dello scopo.

L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile, che distingue nettamente tra:

Imposte dirette  possibile solidarietà ex art. 65 DPR 600/73;

Tributi locali (IMU, TARI, ecc.) nessuna solidarietà.

La Cassazione ribadisce un principio di sistema: la solidarietà tributaria non si presume, ma deve essere espressamente prevista. In mancanza, prevale la regola civilistica della ripartizione pro quota.

Un chiarimento destinato a incidere significativamente sulla gestione dei debiti fiscali ereditari e sulle strategie difensive dei contribuenti, oltre che sull’operato degli enti impositori.

Napoli,li 16/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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