
Società private di accertamento e riscossione dei comuni, urge una riforma per non lasciare i cittadini senza difese.
Un potere enorme, nessun controllo, conflitto di interessi manifesto, urge una riforma che istituisca un agenzia delle entrate degli enti locali sotto controllo dello Stato.
Spuntano compiute giacenze di poste private anche per i soggetti pec, vengono pignorati stipendi e pensioni non pignorabili o conti correnti dove transitano solo gli stipendi, vengono frazionati i pignoramenti per addebitare più spese.
Ai sensi dell’art.53 del Dlgs 446/1997 e del D.M. 290/2000, le società che gestiscono accertamento e riscossione per i Comuni devono essere iscritti in un apposito albo. Sono società private a cui è stato conferito un potere enorme, pignorano i conti correnti, pensioni e gli stipendi dei cittadini.
Affiancano queste società altre società private di poste private, e come si suol dire la frittata è fatta.
La società di posta deve attestare che le notifiche dei titoli (ingiunzioni fiscali) siano state effettuate secondo legge.
Chi controlla, che le notifiche siano state effettivamente effettuate? come mai spesso escono attestati di compiute giacenze? Il dubbio come difensore mi è balenato nei casi in cui i soggetti pec, si sono trovati destinatari di atti per posta privata per compiuta giacenza.
Una società spende soldi per una raccomandata privata quando ha la pec? Se i soggetti iva sono stati costretti ad eleggere un domicilio digitale (pec) perché notificare per posta privata? C’è qualcosa che non quadra.
Chi controlla che i pignoramenti siano effettuati nel rispetto della legge? Ho riscontrati pignoramenti su conti correnti dove fluiscono solo stipendi o pensioni, altresì ho visto pignoramenti su stipendi al di sotto dei 1000 euro.
Un’altra cattiva abitudine è quella di frazionare i pignoramenti, mi spiego meglio, se la società di riscossione ha 5 ingiunzioni da incassare invece di fare un solo pignoramento ne fa 5 e si prende 5 volte le spese, costringendo il cittadino a spendere soldi per l’avvocato ben 5 volte, così facendo neutralizza ogni difesa e costringe a pagare e nel frattempo incassa alla grande.
Con la sentenza della Cassazione a SS.UU. del 16 febbraio 2017, n. 4090, la suprema Corte ha ritenuto la parcellizzazione del credito quale ipotesi di “abuso del processo”, riferendosi con tale locuzione ai casi in cui il creditore, per incassare più spese frammenta le azioni.
Tali società devono agire in base agli artt. 1175 (principio di correttezza nel rapporto obbligatorio), 1375 c.c., (esecuzione secondo buona fede) art.. 111 Cost. (Il giusto processo) e al principio di spessore costituzionale della buona fede e alla correttezza per il tramite del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione.
Tali principi non vengono rispettati qualora si dovesse riconoscere al creditore il potere di frazionare il credito unitario. Infatti, in tal modo il debitore verrebbe esposto in modo prolungato al vincolo coattivo, trovandosi, da un lato, onerato dalla necessità di predisporre plurime reazioni processuali a fronte dell’unicità della pretesa e, dall’altro, gravato da una moltiplicazione dei costi derivanti dal giudizio.
Napoli,li 02/10/2025 Avv. Giuseppe Marino

