
Termini di decadenza per l’accertamento, raddoppio dei termini, regimi premiali, decadenza da 4 a 5 anni, proroga covid e questione del cumulo
La disciplina dei termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento è uno di quei settori del diritto tributario nei quali conoscere la norma vigente non basta. Per stabilire se un avviso sia tempestivo occorre infatti ricostruire l’anno d’imposta interessato, verificare quale disciplina fosse applicabile ratione temporis, accertare se la dichiarazione sia stata presentata oppure omessa e, infine, stabilire se il contribuente possa beneficiare di uno o più regimi premiali capaci di anticipare la decadenza.
A complicare ulteriormente il quadro vi sono state, nel tempo, discipline eccezionali: prima fra tutte il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti e, più recentemente, la sospensione di 85 giorni collegata all’emergenza Covid-19.
Il risultato è un sistema nel quale il termine di accertamento non può essere individuato meccanicamente. E proprio per questo la verifica della decadenza dovrebbe costituire uno dei primi controlli da effettuare ogni volta che viene notificato un avviso.
Dalla regola dei quattro anni alla regola dei cinque anni
Per lungo tempo l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, e l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA, hanno previsto che l’avviso di accertamento dovesse essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina era diversa in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla: in tale ipotesi l’Amministrazione disponeva fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il sistema era dunque, schematicamente, 4 anni con dichiarazione e 5 anni senza dichiarazione.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 — legge di Stabilità 2016 — ha modificato profondamente questa struttura.
L’art. 1, commi 130 e 131, ha riscritto gli artt. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, portando il termine ordinario, in caso di dichiarazione presentata, dal quarto al quinto anno successivo, mentre il termine relativo alla dichiarazione omessa o nulla è passato dal quinto al settimo anno successivo.
Il comma 132 ha stabilito espressamente la decorrenza della nuova disciplina: essa si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per le annualità precedenti continua invece ad applicarsi il precedente sistema 4/5 anni, salvo le disposizioni transitorie sul raddoppio dei termini.
La riforma, dunque, non ha semplicemente aggiunto un anno al termine di accertamento.
Ha operato una scelta molto più incisiva nei confronti degli omessi dichiaranti:
dichiarazione presentata: da quattro a cinque anni;
dichiarazione omessa o nulla: da cinque a sette anni.
Questa distinzione è decisiva anche quando si affronta il tema dei regimi premiali.
L’omessa dichiarazione cambia completamente il calcolo
Oggi l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il secondo comma stabilisce invece che, in caso di dichiarazione omessa o nulla, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Una disciplina sostanzialmente corrispondente opera ai fini IVA mediante l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Si pensi al periodo d’imposta 2020.
Se la dichiarazione relativa al 2020 è stata regolarmente presentata nel 2021, il termine ordinario è il 31 dicembre 2026.
Se, invece, la dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2021 è stata omessa, il termine arriva al 31 dicembre 2028.
Ed esiste un’ulteriore conseguenza particolarmente importante.
Le principali riduzioni premiali esaminate di seguito richiamano espressamente il primo comma dell’art. 43 e il primo comma dell’art. 57, cioè la disciplina dell’accertamento in presenza di dichiarazione presentata.
Questo significa che non può essere automaticamente trasportata sul termine settennale dell’omessa dichiarazione una riduzione costruita dal legislatore con espresso riferimento al termine del primo comma.
È un aspetto essenziale: prima ancora di domandarsi se due benefici siano cumulabili, occorre verificare che il beneficio sia applicabile alla concreta fattispecie. E nel caso dell’omessa dichiarazione la risposta, per i regimi premiali qui esaminati, non può essere ricavata semplicemente sottraendo uno, due o tre anni dai sette anni ordinari.
Il raddoppio dei termini: nascita, modifiche e abolizione
A rendere ancora più complessa la ricostruzione storica intervenne, nel 2006, il cosiddetto raddoppio dei termini.
L’art. 37, commi 24 e seguenti, del D.L. n. 223/2006 intervenne sugli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che, quando una violazione comportava l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini di accertamento fossero raddoppiati relativamente al periodo d’imposta nel quale era stata commessa la violazione.
In pratica, nel vecchio sistema, un termine di quattro anni poteva diventare di otto e quello relativo all’omessa dichiarazione poteva subire un corrispondente ampliamento.
Per molti anni si discusse soprattutto di un problema: la denuncia penale doveva necessariamente essere presentata prima della scadenza del termine ordinario?
La disciplina originaria e la giurisprudenza avevano ammesso un’applicazione molto ampia dell’istituto. Il D.Lgs. n. 128/2015 intervenne successivamente prevedendo, per la nuova disciplina, che il raddoppio non operasse qualora la denuncia dell’Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di finanza, fosse stata presentata o trasmessa oltre la scadenza del termine ordinario, ferma restando una disciplina transitoria per gli atti già notificati.
La svolta definitiva arrivò con la legge n. 208/2015.
Il legislatore scelse di eliminare il raddoppio dei termini per i periodi d’imposta dal 2016 in avanti e, contemporaneamente, di allungare strutturalmente i termini ordinari da 4 a 5 anni e, per l’omissione, da 5 a 7 anni.
La relazione parlamentare alla legge è estremamente chiara: dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 viene eliminata la disciplina del raddoppio per denuncia di reato e vengono contestualmente ampliati i termini ordinari.
Per i periodi d’imposta precedenti al 2016 il raddoppio ha invece continuato ad assumere rilievo secondo la disciplina transitoria prevista dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 208/2015.
Si può quindi dire che il raddoppio non è stato semplicemente “abrogato” in una determinata data per qualunque accertamento: esso è stato espunto dal sistema per le annualità dal periodo d’imposta 2016, mentre continua ad avere rilievo storico e processuale per le annualità anteriori soggette alla disciplina transitoria.
Ed è proprio nei contenziosi riguardanti vecchie annualità che il tema può ancora oggi riemergere.
La parentesi Covid: gli 85 giorni e la loro definitiva cessazione
Un altro elemento che ha complicato il calcolo è stato introdotto durante l’emergenza sanitaria.
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, dispose la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli uffici impositori.
Si tratta di 85 giorni.
Da quella disposizione nacque un importante contrasto interpretativo: la sospensione doveva incidere soltanto sui termini in scadenza nel periodo emergenziale oppure doveva essere aggiunta, “a cascata”, anche ai termini di decadenza relativi ad annualità successive ma già in corso durante quei fatidici 85 giorni?
La questione ha generato un vasto contenzioso.
Il legislatore è infine intervenuto con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
È opportuno correggere sul punto un mero riferimento contenuto nel documento di partenza: la disposizione rilevante è l’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2025, non l’art. 23.
La norma ha posto un limite definitivo alla propagazione degli effetti della sospensione emergenziale: dal 1° gennaio 2026 non opera più l’allungamento di 85 giorni per effetto della disciplina Covid, tornando così centrali le ordinarie scadenze del 31 dicembre previste dagli artt. 43 e 57.
Dal 2026, pertanto, la verifica della decadenza torna ad essere più lineare: cinque anni in caso di dichiarazione presentata e sette anni in caso di omissione, salvo naturalmente le specifiche discipline speciali e premiali applicabili al singolo contribuente.
Ed è proprio qui che inizia la parte oggi più interessante del problema.
I regimi premiali che accorciano i termini
Il sistema tributario moderno non conosce più un unico termine uguale per tutti.
Il legislatore ha progressivamente introdotto forme di decadenza differenziata, premiando quei contribuenti che rendono più facilmente controllabili le proprie operazioni attraverso strumenti di trasparenza, affidabilità fiscale o controllo preventivo del rischio.
La logica è intuitiva: se il Fisco dispone tempestivamente di più informazioni, dovrebbe aver bisogno di meno tempo per esercitare il proprio potere di controllo.
Le principali fattispecie evidenziate nel documento sono quattro.
- Fatturazione elettronica e tracciabilità: meno due anni
L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 riconosce una delle riduzioni più significative.
La disposizione stabilisce che il termine di decadenza previsto dall’art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e quello previsto dall’art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che rispettano le condizioni previste dalla normativa e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi alle operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Non basta, dunque, utilizzare genericamente strumenti elettronici.
Occorre rispettare integralmente i requisiti sostanziali e formali della disciplina, compresa la documentazione elettronica delle operazioni secondo le modalità previste e la tracciabilità dei flussi finanziari oltre la soglia stabilita.
Il vantaggio è estremamente rilevante.
Un termine ordinario fissato al 31 dicembre del quinto anno viene anticipato di due anni, portando quindi la potenziale decadenza, in presenza di tutti i requisiti, al 31 dicembre del terzo anno.
È importante ribadire ancora una volta che la norma richiama il primo comma degli artt. 43 e 57: il beneficio è quindi costruito sul termine relativo alla dichiarazione presentata e non sul diverso termine settennale previsto in caso di omissione.
- Il regime premiale ISA: meno un anno
La seconda riduzione deriva dall’art. 9-bis, comma 11, lett. e), del D.L. n. 50/2017.
Il sistema degli Indici sintetici di affidabilità fiscale collega a determinati livelli di affidabilità una serie di benefici premiali.
Tra questi vi è la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento.
Per il periodo d’imposta 2025, oggetto degli ISA 2026, il beneficio della riduzione annuale è riconosciuto con un livello di affidabilità almeno pari a 8 nell’annualità interessata; per questo specifico beneficio non è sufficiente la media biennale.
Abbiamo pertanto una seconda norma autonoma che riduce lo stesso termine su cui interviene la disciplina della tracciabilità.
Ed è da qui che nasce la domanda centrale:
se il contribuente ha ISA almeno pari a 8 e, nello stesso periodo, soddisfa tutti i requisiti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, la riduzione è di due anni oppure di tre?
- L’adempimento collaborativo: meno due e, in determinate condizioni, meno tre
Un’ulteriore disciplina riguarda il regime dell’adempimento collaborativo disciplinato dal D.Lgs. n. 128/2015.
L’art. 6, comma 6-bis, stabilisce che, per i periodi d’imposta nei quali si applica il regime, i termini di decadenza sono ridotti di due anni nei confronti dei contribuenti dotati di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale — il Tax Control Framework — certificato da professionisti indipendenti qualificati.
Il successivo comma 6-ter prevede una ulteriore riduzione di un anno qualora al contribuente venga rilasciata anche la certificazione tributaria prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997.
La riduzione può quindi raggiungere complessivamente tre anni.)
Questo è già un elemento sistematicamente molto interessante: il legislatore conosce perfettamente il meccanismo della sommatoria delle riduzioni e, all’interno dello stesso regime, ha espressamente costruito un beneficio di due anni cui può aggiungersi un ulteriore anno.
Ma il passaggio più importante arriva immediatamente dopo.
L’unico divieto espresso di cumulo
Il comma 6-quinquies dell’art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015 dispone testualmente che le riduzioni previste dai commi 6-bis e 6-ter “non si cumulano” con quella prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.
La disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108. Questo inciso è forse il punto più significativo dell’intera disciplina.
Il legislatore si è trovato davanti alla possibile sovrapposizione tra due regimi premiali e non ha lasciato la soluzione all’interprete.
Ha scritto espressamente:
non si cumulano.
Ha individuato le riduzioni interessate, ha individuato l’altra agevolazione con la quale esse potevano interferire e ha stabilito la conseguenza: incompatibilità.
Questa scelta legislativa assume un peso fondamentale quando si affronta la possibile cumulabilità delle altre riduzioni.
- Il particolare regime dei contribuenti forfetari
Vi è poi la disciplina speciale riservata ai contribuenti in regime forfetario.
L’art. 1, comma 74, della legge n. 190/2014 aveva previsto che, per i contribuenti il cui fatturato annuo fosse costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 fosse ridotto di un anno. Si trattava di una disposizione nata quando la fatturazione elettronica rappresentava ancora un comportamento particolarmente virtuoso e non un obbligo generalizzato.
Dal periodo d’imposta 2026, tuttavia, tale specifico beneficio è stato soppresso dall’art. 21 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.
La ragione è facilmente comprensibile: una volta generalizzato l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfetari, è venuto meno il presupposto premiale della norma.
Il beneficio continua però ad avere effetto per i periodi d’imposta fino al 2025, qualora ne sussistano i presupposti.
E soprattutto la soppressione della particolare riduzione annuale prevista per i forfetari non determina automaticamente il venir meno della diversa riduzione biennale dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, ove il contribuente possieda tutti i requisiti specificamente richiesti da tale disposizione, inclusa la tracciabilità finanziaria
La questione centrale: ISA e tracciabilità sono cumulabili?
È qui che il sistema diventa realmente interessante.
Prendiamo il caso di un contribuente che, per la stessa annualità:
- raggiunge il livello ISA richiesto per beneficiare della riduzione di un anno;
- documenta correttamente le proprie operazioni elettronicamente;
- garantisce la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati superiori a 500 euro;
- soddisfa tutti gli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015.
Una norma gli attribuisce una riduzione di un anno.
Un’altra gli attribuisce una riduzione di due anni.
Possono sommarsi fino a tre anni?
La risposta deve essere formulata con rigore.
Non esiste, allo stato, una norma generale che dica che tutte le riduzioni dei termini di accertamento sono necessariamente alternative.
Ma non esiste neppure una disposizione che affermi testualmente: “la riduzione ISA si cumula con quella dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015”.
La tesi della cumulabilità è quindi una tesi interpretativa, certamente sostenibile ma da non presentare come dato normativo pacifico. Anche il documento di partenza correttamente evidenzia che il tema non può considerarsi definitivamente risolto.
Esiste tuttavia un argomento sistematico particolarmente forte a suo favore.
Se il legislatore avesse voluto vietare il cumulo, sapeva perfettamente come farlo
È questo, a mio avviso, il cuore della questione.
Quando il legislatore ha voluto impedire la sommatoria tra differenti riduzioni dei termini di accertamento, lo ha scritto espressamente.
Lo dimostra il comma 6-quinquies dell’art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015.
La legge avrebbe potuto utilizzare la stessa identica tecnica normativa per disciplinare il rapporto tra:
art. 3 D.Lgs. n. 127/2015
e
art. 9-bis, comma 11, lett. e), D.L. n. 50/2017.
Avrebbe potuto aggiungere poche parole: “le riduzioni non si cumulano”. Non lo ha fatto. L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 non afferma che la riduzione biennale assorbe qualsiasi altro regime premiale.
L’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 non afferma che la riduzione ISA sia incompatibile con altre abbreviazioni del termine.
Nessuna delle due norme stabilisce che debba applicarsi esclusivamente il beneficio quantitativamente maggiore.
Nessuna delle due fissa un limite massimo alla complessiva contrazione del termine.
E ciò assume ancora maggiore significato perché, in un’altra disposizione appartenente allo stesso sistema, il legislatore ha dimostrato di conoscere perfettamente il problema e di saperlo disciplinare attraverso un espresso divieto di cumulo.
È il tradizionale argomento: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Quando la legge ha voluto vietare il cumulo, lo ha detto. Pretendere di introdurre in altre fattispecie lo stesso divieto esclusivamente per interpretazione significa aggiungere alla legge una limitazione che il legislatore non ha scritto.
Il comma 6-quinquies non è un dettaglio: è un argomento sistematico
Si potrebbe obiettare che il silenzio della legge non dimostra necessariamente la cumulabilità. Ed è vero: il silenzio, isolatamente considerato, non equivale sempre a un’autorizzazione.
Ma qui il silenzio deve essere letto in un contesto normativo preciso.
Abbiamo infatti:
- una norma che riduce il termine di due anni;
- una norma che lo riduce di un anno;
- nessun divieto di cumulo tra queste due;
- un’altra disciplina nella quale il legislatore ha previsto due riduzioni potenzialmente concorrenti;
- e, proprio in quella disciplina, una norma espressa secondo cui determinate riduzioni “non si cumulano” con quella dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015.
Se nell’ordinamento esistesse già un principio implicito generale secondo cui tutte le riduzioni decadenziali devono necessariamente considerarsi alternative, il comma 6-quinquies avrebbe una funzione assai difficile da spiegare.
La sua presenza suggerisce invece la conclusione opposta: il divieto di cumulo non è una regola generale tacita, ma una specifica eccezione che il legislatore introduce quando vuole impedire la sommatoria.
Questo non rende automaticamente certa la cumulabilità ISA + tracciabilità.
Ma rende certamente più difficile sostenere che l’incompatibilità possa essere creata dall’Amministrazione finanziaria in assenza di una norma.
Da cinque anni a due? Le conseguenze concrete nel contenzioso
La questione non è teorica.
Supponiamo che il termine ordinario relativo a una dichiarazione presentata sia il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Se il contribuente beneficia della sola riduzione ISA:
5 – 1 = 4 anni.
Se beneficia della sola riduzione per tracciabilità:
5 – 2 = 3 anni.
Se si accoglie la tesi della cumulabilità:
5 – 2 – 1 = 2 anni.
La differenza può essere enorme.
Un avviso perfettamente tempestivo secondo il termine ordinario potrebbe essere già decaduto da uno, due o persino tre anni in presenza dei benefici premiali.
Ed è per questo che, in sede contenziosa, l’eccezione di decadenza deve essere costruita con particolare attenzione.
Non basta affermare genericamente di avere un elevato ISA o di utilizzare pagamenti elettronici.
Occorre dimostrare documentalmente:
- l’esatto periodo d’imposta;
- la tempestiva presentazione della dichiarazione;
- il livello ISA necessario per quella specifica annualità;
- la corretta applicazione degli ISA;
- il rispetto dei requisiti della fatturazione elettronica;
- la tracciabilità di tutti i pagamenti rilevanti secondo il D.M. 4 agosto 2016;
- il corretto assolvimento degli adempimenti dichiarativi richiesti per accedere al beneficio.
Solo dopo questa verifica può essere individuato il termine effettivamente applicabile.
L’effetto processuale, qualora il giudice accolga la ricostruzione, è radicale: l’avviso notificato dopo la scadenza è tardivo perché l’Amministrazione ha ormai perso il proprio potere impositivo relativo a quella annualità.
Non si discute quindi semplicemente di una agevolazione fiscale.
Si discute dell’esistenza stessa, al momento della notifica, del potere dell’Amministrazione di procedere all’accertamento.
Decadenza e principio di legalità
Vi è infine un profilo più generale.
Il termine di decadenza non è una concessione dell’Agenzia delle Entrate.
È un limite posto dalla legge all’esercizio del potere pubblico.
L’Amministrazione non può decidere discrezionalmente quanto tempo avere per esercitare quel potere, così come non può prolungare un termine decadenziale mediante un’interpretazione che non trovi fondamento nella legge.
Per questo l’eventuale tesi della non cumulabilità deve trovare un preciso appiglio normativo.
Se due disposizioni riconoscono differenti riduzioni e nessuna le dichiara incompatibili, mentre una terza disposizione, riferita a un diverso regime, stabilisce espressamente che determinate riduzioni “non si cumulano”, appare quantomeno discutibile importare quella incompatibilità al di fuori dei casi previsti.
La certezza dei rapporti giuridici e la natura decadenziale dei termini impongono cautela soprattutto quando l’interpretazione proposta finirebbe per concedere all’Amministrazione un periodo di accertamento più lungo di quello che deriverebbe dall’applicazione concorrente delle norme premiali.
Una disciplina che ormai procede “per contribuente”
La conclusione è che oggi non esiste più, in senso assoluto, “il” termine di accertamento.
Esiste un termine ordinario:
cinque anni con dichiarazione presentata;
sette anni con dichiarazione omessa o nulla.
Ma, in presenza di dichiarazione presentata, tale termine può essere abbreviato in relazione alle caratteristiche del contribuente.
Può ridursi di un anno per effetto del regime ISA.
Può ridursi di due anni per effetto della fatturazione elettronica accompagnata dalla tracciabilità integrale richiesta dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015.
Può ridursi di due o, ricorrendone gli ulteriori presupposti, di tre anni nell’adempimento collaborativo.
Ha potuto ridursi di un anno, fino al periodo d’imposta 2025, anche per il particolare beneficio previsto per i contribuenti forfetari con fatturato interamente elettronico.
E proprio questa proliferazione di regimi rende indispensabile verificare ogni singolo avviso non soltanto alla luce dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ma anche delle discipline premiali eventualmente applicabili.
Il punto sul cumulo
Il dato normativo che non deve essere perso di vista è semplice.
Non esiste una disposizione generale che vieti il cumulo di tutte le riduzioni dei termini di accertamento.
Esiste invece almeno un divieto specifico ed espresso: quello dell’art. 6, comma 6-quinquies, del D.Lgs. n. 128/2015 tra le riduzioni proprie dell’adempimento collaborativo e la riduzione biennale dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015. E questo dato legislativo pesa.
Perché dimostra che, quando il legislatore ha voluto dire che due benefici non si cumulano, ha saputo farlo e lo ha fatto in termini inequivoci.
Se avesse voluto stabilire la medesima incompatibilità tra riduzione ISA e riduzione derivante dalla tracciabilità, avrebbe potuto utilizzare la stessa formula.
Non l’ha utilizzata.
La cumulabilità di meno due anni per tracciabilità e meno un anno per ISA, sino a una riduzione complessiva di tre anni, resta quindi una tesi interpretativa da sostenere e motivare, non una certezza definitivamente consolidata; ma dispone di un argomento letterale e sistematico tutt’altro che trascurabile.
E nel contenzioso la differenza può essere decisiva.
Perché dimostrare che i benefici si sommano può significare dimostrare che, quando l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso, il suo potere di accertamento era già definitivamente decaduto.
Schema riepilogativo: decorrenza, cessazione ed effetti
| Disciplina | Decorrenza / annualità interessate | Termine o beneficio | Cessazione / situazione attuale |
| Vecchio termine ordinario – art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972 | Periodi d’imposta fino al 2015 | 4 anni se dichiarazione presentata; 5 anni se omessa/nulla | Sostituito, per i periodi dal 2016, dalla L. 208/2015 |
| Nuovi termini L. 208/2015 | Periodi d’imposta dal 2016 | 5 anni con dichiarazione; 7 anni in caso di omissione/nullità | Vigente |
| Raddoppio dei termini per reati tributari – D.L. 223/2006 | Introdotto nel 2006; rilevante secondo le norme transitorie per periodi anteriori al 2016 | Raddoppio del termine in presenza delle condizioni di legge | Abolito per i periodi d’imposta dal 2016; resta la disciplina transitoria per annualità precedenti |
| D.Lgs. 128/2015 sul raddoppio | Dal 2015 | Introduce, per la disciplina interessata, il limite della denuncia presentata entro il termine ordinario, con salvaguardie transitorie | Superato prospetticamente dalla L. 208/2015 per periodi dal 2016 |
| Sospensione Covid – art. 67 D.L. 18/2020 | 8 marzo – 31 maggio 2020 | Sospensione di 85 giorni; ha generato controversie sull’effetto “a cascata” | Il legislatore ha escluso ulteriori effetti dal 1° gennaio 2026 |
| Art. 22 D.Lgs. 81/2025 | Norma entrata in vigore nel 2025; effetto finale dal 2026 | Chiusura degli ulteriori slittamenti derivanti dalla sospensione Covid | Dal 1° gennaio 2026 si torna alle scadenze ordinarie senza aggiungere gli 85 giorni |
| Tracciabilità – art. 3 D.Lgs. 127/2015 | Regime premiale attualmente vigente | –2 anni sui termini dell’art. 43, co. 1 e art. 57, co. 1, in presenza di tutti i requisiti | Vigente |
| ISA – art. 9-bis, co. 11, lett. e), D.L. 50/2017 | Applicabile alle annualità ISA secondo i provvedimenti annuali | –1 anno; per il p.i. 2025 occorre ISA almeno 8 nell’annualità | Vigente |
| Adempimento collaborativo – art. 6, co. 6-bis D.Lgs. 128/2015 | Per i periodi cui si applica il regime e con TCF certificato | –2 anni | Vigente |
| Adempimento collaborativo + certificazione tributaria – co. 6-ter | Per i periodi interessati e con ulteriore certificazione | ulteriore –1 anno, fino a –3 | Vigente |
| Divieto di cumulo – art. 6, co. 6-quinquies D.Lgs. 128/2015 | Introdotto dal D.Lgs. 108/2024 | Le riduzioni 6-bis/6-ter non si cumulano con l’art. 3 D.Lgs. 127/2015 | Vigente |
| Forfetari con fatture elettroniche – art. 1, co. 74 L. 190/2014 | Beneficio applicabile fino al periodo d’imposta 2025 | –1 anno sull’art. 43, co. 1 | Soppresso dal periodo d’imposta 2026 dall’art. 21 D.Lgs. 148/2026 |
| Possibile cumulo ISA + art. 3 D.Lgs. 127/2015 | Quando ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti | Tesi: –1 + –2 = –3 anni | Nessun espresso divieto legislativo |
| Omessa dichiarazione | Periodi dal 2016 | Termine ordinario 7 anni | Le riduzioni sopra richiamano generalmente il primo comma degli artt. 43/57: non è corretto sottrarle automaticamente dal termine settennale |
In una formula
Dichiarazione presentata:
termine ordinario = 5 anni.
Dichiarazione omessa o nulla:
termine ordinario = 7 anni.
ISA:
5 – 1 = potenzialmente 4 anni.
Tracciabilità:
5 – 2 = potenzialmente 3 anni.
ISA + tracciabilità, accogliendo la tesi della cumulabilità:
5 – 2 – 1 = potenzialmente 2 anni.
Cooperative compliance:
riduzione di 2 anni, elevabile a 3 nelle condizioni previste dalla legge, ma espressamente non cumulabile con la riduzione dell’art. 3 D.Lgs. n. 127/2015.
Napoli,li 07/09/2026
Avv. Giuseppe Marino

