Accertamento limitato al pvc

Divieto dei motivi aggiunti anche al Fisco

Non è consentito al fisco addurre nuove ragioni nel processo oltre quelle indicate nell’avviso di accertamento e di conseguenza nel pvc, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.

Riferimenti normativi: art. 7 L.212/2000, art. 2 L. 241/90, art. 57 c.1 Dlgs 546/92

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17189/2022, Cass. n. 21564/2013  Cass., 10/05/2019, n. 12467; 26/02/2020, n. 5160

La Cassazione ha rammentato che nel processo tributario vige il divieto, anche per l’amministrazione finanziaria, di mutare i termini della contestazione secondo quanto disposto dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed essi devono essere circoscritti a quelli che si possono ritrovare nell’avviso di accertamento, il quale attinge i suoi motivi nel P.V.C.

Nel contenzioso tributario il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi ai giudici d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo (Cass., 10/05/2019, n. 12467; 26/02/2020, n. 5160).

L’avviso di accertamento deve essere motivato secondo presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e questo “poiché, per la natura impugnatoria del processo tributario e la conseguente veste di attore in senso sostanziale assunta dall’Ufficio, la pretesa impositiva è quella risultante dall’atto impugnato sul piano del petitum come della causa petendi

La  condivisibile sentenza n. 21564/2013 ha chiarito che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur”.

Napoli,li 13/06/2022

Avv. Giuseppe Marino

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