Avvisi bonari le novità del 2024

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Avvisi bonari con tutte le novità del 2024

L’avviso bonario o comunicazione d’irregolarità viene inviata ai contribuenti prima della cartella, la giurisprudenza ritiene che l’omesso invio dell’avviso bonario rende  nulla la cartella  soltanto se c’è difformità tra dichiarato ed accertato (ossia se avete dichiarato 10.000 e loro chiedono 10.500 l’avviso bonario è indispensabile a pena di nullità).

L’avviso bonario se lo riceve direttamente il contribuente il termine per pagarlo è di 30 giorni, salvo rateizzo, se invece lo riceve l’intermediario ossia il commercialista, ci sono 90 giorni per pagarlo, il termine inizia a decorrere  dal  momento  in cui la fornitura contenente l’avviso è  trasmessa  telematicamente  dall’Agenzia  delle  Entrate, a nulla rilevando il momento in cui la stessa è prelevata dall’intermediario.

Circolare 47 del 04/11/2009

Dal 01/09/2024, per effetto della riforma delle sanzioni (art. 2 Dl n. 87/2024), gli avvisi bonari sono soggetti ad una sanzione più leggera che passa dall’attuale 10% all’8,33% dell’imposta non versata, o pagata in ritardo.

L’avviso bonario è possibile ratizzarlo entro il termine di pagamento, l’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.

Non si decadde dalla rateizzazione dell’avviso bonario se entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

L’istituto del lieve inadempimento si applica anche ai rateizzi precedenti all’entrata in vigore della norma ossia prima del  2015.

In particolare, si ha lieve inadempimento se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività” ossia con un ritardo   non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata  entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

Napoli,li 12/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

 

 

 

 

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