L’applicazione retroattiva dell’istituto del lieve inadempimento Favor Rei

L’applicazione retroattiva dell’istituto del lieve inadempimento Favor Rei

L’istituto del lieve inadempimento si applica anche ai rateizzi precedenti all’entrata in vigore della norma ossia al 2015, in quanto l’istituto del Favor Rei  sancisce l’applicabilità retroattiva della norma sanzionatoria più favorevole.

Riferimento normativo: Art.  3 D. Lgs. 472/1997 comma 2 e 3, Art.6 comma 5 D. Lgs. 472/1997

La D.P.  sostiene che il DL 159/2015 non è applicabile alle cartelle anteriori al 2015.

Tale affermazione non è assolutamente condivisibile, alle sanzioni tributarie, si applicano le norme del diritto penale, di conseguenza trova applicazione  l’istituto giuridico del Favor Rei, che trova fonte dalle seguenti norme:

Il comma 2, dell’ articolo 3 D. Lgs. 472/1997 in virtù del quale salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, ulteriormente statuendo che ove la sanzione fosse già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, non essendo, però, ammissibile alcuna ripetizione di quanto nelle more pagato.

Secondo tale previsione normativa, pertanto, è concesso al contribuente il beneficio retroattivo della riforma in melius di una fattispecie sanzionabile.

Il successivo comma 3 dell’ articolo 3 D. Lgs. 472/1997, del medesimo articolo, secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole.

Inoltre l’Art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 disciplina la causa di forza maggiore, Quindi ogni qualvolta un lieve ritardo non è  imputabile al contribuente (ad esempio il covid) è anche applicabile la causa di forza maggiore.

Napoli,li 16/04/202

Avv. Giuseppe Marino

Lieve inadempimento

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