Gli ISA costituiscono meri indizi, limiti dell’accertamento induttivo e onere probatorio dell’Amministrazione.

Gli Isa non provano l'evasione

Gli ISA costituiscono meri indizi, limiti dell’accertamento induttivo e onere probatorio dell’Amministrazione.

La sentenza n. 93/2026 della CGT di primo grado di Padova (Dott. Pietro campanile, Presidente – Dott. Michele Guerra, Relatore – Dott. Delfini destro , Giudice) afferma con chiarezza che gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) hanno mera valenza indiziaria e non possono, da soli, fondare un accertamento tributario. Il Collegio accoglie il ricorso del contribuente rilevando l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e ribadendo i limiti dell’accertamento analitico-induttivo.

Una società di persone esercente attività di carrozzeria aveva ricevuto per l’anno 2020 (l’anno della pandemia per intenderci) un avviso di accertamento Analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973 ed ex Art. 54 DPR 633/1972.

Il Collegio afferma un principio fondamentale che gli ISA sono strumenti statistico-economici con funzione indiziaria, derivano da elaborazioni statistiche, si basano su dati dichiarativi e non rappresentano prova diretta di evasione. Il risultato ISA ha una valenza indiziaria e da solo non può supportare un accertamento fiscale, è una spia di una situazione anomala.

L’accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

Nel caso di specie l’Ufficio ha valorizzato, basso punteggio ISA, presunto squilibrio reddito/spese, ricostruzione delle ore lavorate, ma tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti.

Elemento decisivo è stato l’anno 2020 (pandemia Covid-19), evidentemente gli stessi giudici hanno ritenuto la pretesa avanzata irragionevole, la contrazione fisiologica dei ricavi

Il Collegio evidenzia, dal confronto con anni precedenti e successivi emerge un andamento coerente dell’attività e l’assenza di anomalie strutturali.

L’ufficio riteneva che il controllo  ISA era basso (3,04) procedeva alla ricostruzione induttiva ricavi , utilizzando di parametri interni (ore lavoro, ricarico) senza tener conto di benchmark esterni (parametri di riferimento ottenuti confrontando le prestazioni, i processi o i prodotti della propria azienda con quelli di altre imprese, solitamente leader di mercato o concorrenti diretti). La corte quindi rilevando la mancanza di comparazione con imprese simili, l’assenza di contestualizzazione economica, l’utilizzo di presunzioni semplici non qualificate e sovrastima delle ore lavorate.

L’ISA viene utilizzato come base dell’accertamento, anziché come mero trigger (fattore scatenante) che dovrebbe imporre all’ufficio un indagine esplorativa con acquisizione di prove alla base della pretesa. L’ISA basso non prova di evasione.

La sentenza è perfettamente in linea con il nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 ed evidenzia in modo espresso il principio dell’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria, imponendo che la pretesa tributaria sia fondata su elementi probatori adeguati e non su mere presunzioni generiche.

In termini difensivi, la pronuncia è particolarmente rilevante perché consente di neutralizzare accertamenti fondati prevalentemente su ISA, riportando il giudizio sul piano della prova concreta.

Napoli,li 30/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

, ,