L’agenzia delle entrate non può impugnare la sentenza nella quale non è parte e non sussiste litisconsorzio necessario

L’agenzia delle entrate non può impugnare una sentenza nella quale non era parte nel processo, pur in presenza dell’agenzia della riscossione e non sussiste litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Art. 39 Dlgs 112/99, art. 106 cpc

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 28131/2023, Cass. SSUU 16412/2007

E’ principio giurisprudenziale quello secondo cui «La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze.

Tra agenzia delle entrate (La Direzione Provinciale) e l’agenzia entrate riscossione non sussiste alcun litisconsorzio necessario  (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13584 del 30/05/2017, Cass. n. 15356 del 2020 e Cass. n. 20789 del 2014), sussistendo l’onere della riscossione citare in giudizio l’ente impositore ex art. 39 del Dlgs 112/99.

Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, poiché l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore; infatti, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest’ultimo procedere alla chiamata in causa dell’ente creditore interessato secondo lo schema di cui all’art. 106 c.p.c.» (Cass. n. 29798 del 2019)

Ogni qualvolta venga contestata la pretesa tributaria e l’atto conseguenziale, «è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario» (ex multis, Cass. SSUU 16412/2007 – Cass. n. 22729/2016).

Napoli,li 16/10/2023

Avv. Giuseppe Marino

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