Principio di proporzionalità finalmente nello Statuto del contribuente dal 18/01/2024, stop alle vessazioni fiscali

11032023

Principio di proporzionalità finalmente nello Statuto del contribuente dal 18/01/2024, basta vessazioni

La proporzionalità consiste nell‘esercitare la giusta misura del potere in modo tale da assicurare un’azione idonea ed adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolte nell‘azione amministrativa.

Il Principio di proporzionalità aveva già diverse fonti normative, nella Costituzione (art.97 Cost.), nel diritto interno (art. 7 D. lgs. n. 472/1997, Art.1, comma 1 della L. 241/1990), nel diritto europeo (art. 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea), ma questo non è bastato a solelcitare i giudici a limitare lo strapotere del fisco. Oggi finalmente con Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1 è stato inntrodotto l’art.10 ter allo statuto del contribuente, (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario).

Dovremmo  ricorrere a questo principio, quando i concessionari dei comuni fermano tutte autovetture per un importo sproporzionato rispetto al debito, quando le snazioni sono il doppio o il triplo dell’imposta etcc..

A mio avviso si potrebbe parlare di abuso di diritto ogni qualvolta il fisco esagera nelle misure sanzionatorie o cautelari.

Riferimenti normativi: Art.10 ter L.212/2000, art. 7 D. lgs. n. 472/1997, Art.1, comma 1 della L. 241/1990, art. 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sentenza n. 46/2023

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, in attuazione della delega fiscale, ha disciplinato espressamente il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, introducendo il nuovo articolo 10-ter nello Statuto del contribuente

Art. 10-ter (Principio di proporzionalità  nel procedimento tributario). 

In vigore dal 18/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1

  1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  2. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
  3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Il principio di proporzionalità nella Costituzione

Al livello costituzionale, il referente più importante è indiscutibilmente l’art. 97 Cost., il quale impone che l’operato della P.A. sia basato sui principi di efficienza ed imparzialità. Il testo del sopracitato articolo recita infatti che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Il riconoscimento più ampio dell’ambito di applicazione del principio di proporzionalità è quello effettuato dalla Corte Costituzionale2, come affermato ad esempio nella sentenza n. 95/2022, secondo la quale La recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell’art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019)

l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (sentenza n. 185 del 2021; in senso conforme, ancora la sentenza n. 112 del 2019, nonché le sentenze n. 212 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018)

Da tale norma costituzionale derivano i seguenti principi:

  1. Principio di legalità, impone che l’azione amministrativa trovi la propria giustificazione nella legge quale massima espressione della volontà popolare. Orbene, in virtù di tale principio nessuna posizione di potere può essere esercitata dalla P.A. senza che una legge od un atto ad essa equiparato glielo attribuisca espressamente, ne indichi il fine e stabilisca i presupposti e le modalità di azione del potere stesso. Dirette conseguenze del principio di legalità sono: la tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, in quanto nessuna autorità amministrativa può porre in essere provvedimenti che non siano previsti dal legislatore; e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi: ogni qualvolta la P.A. adotta un provvedimento deve essere in grado di giustificarlo indicando le norme giuridiche di attribuzione dello stesso e le finalità di interesse pubblico perseguite. Infine è importante la distinzione tra legalità in senso formale e sostanziale. Sotto la prima accezione, il contenuto del principio di legalità viene ricondotto alla necessità che l’attribuzione di un potere dell’amministrazione trovi fondamento nella legge; la legalità in senso sostanziale, invece, estende l’ambito di intervento della legge a tutta la disciplina dell’attività amministrativa.
  2. Principio di buon andamento, costituisce un canone regolativo dell’azione amministrativa, prescrive alla P.A. di svolgere le proprie attività secondo le modalità più idonee ed opportune per la realizzazione di un’azione amministrativa che sia economica, efficiente ed efficace, tale da arrecare il minor sacrificio possibile per le posizioni soggettive con esso confliggenti. Il buon andamento è rispettato quando la P.A. realizza un equilibrio tra risorse immesse e risultati raggiunti.
  3. Principio di imparzialità, espressamente sancito nell’articolo 3 Cost. (principio di eguaglianza) e 97 Cost., dispone che la P.A. agisca nel pieno rispetto della giustizia, evitando comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
  4. Principio di ragionevolezza (o razionalità) in forza del quale le scelte realizzate dalla P.A. devono risultare coerenti rispetto alle premesse fattuali e di diritto poste a base della decisione stessa.

Il Principio di proporzionalità nel diritto unionale

Il principio di proporzionalità è illustrato nell’ articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell’Unione europea (Unione) entro certi limiti.

In virtù di tale principio, le misure dell’Unione:

  • devono essere idonee a conseguire il fine desiderato;
  • devono essere necessarie per conseguire il fine desiderato; e
  • non devono imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere (proporzionalità in senso stretto).

È strettamente legato al principio di sussidiarietà, che richiede che l’Unione intervenga solo qualora tale intervento sia più efficace di un’azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Un altro principio correlato, il principio di attribuzione, stabilisce che tutti gli ambiti delle politiche sui quali non vi sia esplicito accordo nei trattati da parte di tutti gli Stati membri rimangono di loro competenza.

Il protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai trattati, specifica i criteri di applicazione di questo principio.

In caso di violazione del principio di proporzionalità, i ricorrenti possono, a determinate condizioni, contestare la validità delle misure pertinenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il principio di proporzionalità nel diritto interno

Amministrazione fiscale e/o giudice tenuti a riportare le sanzioni tributarie al principio di ragionevolezza e proporzionalità. Il rimedio è dato dall’art. 7 D. lgs. n. 472/1997

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46/2023, non taccia d’incostituzionalità la sanzione che va dal 120 al 240 per cento in caso di omessa dichiarazione seguita da pagamento spontaneo, in quanto la stessa può essere ricondotta al principio di ragionevolezza e proporzionalità, mediante l’applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

I principi di derivazione europeistica dai quali è governata l’azione amministrativa vengono richiamati nell’art.1, comma 1 della L. 241/1990, in forza del quale l’attività amministrativa persegui i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.

Nello specifico essi sono:

  1. Principio di precauzione, mediante il quale la P.A. può adottare provvedimenti nei casi in cui si prospetti il rischio della lesione di un interesse tutelato, anche qualora non vi sia la certezza che si produca un effettivo pregiudizio. Tale principio trova la sua massima espressione nello svolgimento di attività pericolose.
  2. Principio del legittimo affidamento, è volto a tutelare di situazioni consolidate nel tempo, imponendo che una situazione di vantaggio riconosciuta ad un soggetto mediante un provvedimento amministrativo non possa essere rimossa se ciò non sia strettamente necessario per il conseguimento del pubblico interesse e salvo indennizzo.
  3. Principio di proporzionalità, garantisce che i provvedimenti adottati dalla P.A. non siano eccedenti a quanto è necessario per il conseguimento dello scopo prefissato.
  4. Principio della certezza del diritto, assicura la prevedibilità e conoscibilità delle situazioni giuridiche e dei rapporti giuridici.
  5. Principio del giusto procedimento, garantisce il diritto di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, assicurando altresì che lo stesso sia svolto in maniera imparziale, democratica e trasparente.

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