Processo Tributario efficacia probatoria delle copie dei documenti, come si contesta una fotocopia di un referto di notifica

Documenti nel processo

Processo Tributario efficacia probatoria delle copie dei documenti, come si contesta un referto di notifica di un atto presupposto

Riferimenti normativi: Art. 2719 del Codice Civile, Art. 215, n. 2 cod. proc. civ

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 3803/2026, Cass. 7775/2014; in senso conforme Cass. n. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018; 16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025

In ordine all’efficacia probatoria delle copie dei documenti, valgono nel processo tributario le medesime regole stabilite per il processo civile. Costituisce principio consolidato quello per il quale «in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa  desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all’originale ai sensi dell’art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione» (Cass. n. 5461/2006; la «contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale»

Questo istituto è disciplinato dall’art. 2719 del Codice Civile italiano, secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia dell’originale se la loro conformità non è espressamente contestata.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione non può essere generica, ma deve essere:

  • specifica
  • circostanziata
  • riferita a uno specifico documento
  • con indicazione delle difformità rispetto all’originale

Affinché la contestazione sia valida occorre:

  1. Individuare il documento
    • indicare numero di produzione o descrizione precisa
  2. Indicare perché non sarebbe conforme
    • parti mancanti
    • alterazioni
    • difformità rispetto all’originale
  3. Formulare un disconoscimento esplicito

Se la contestazione è generica, il documento in copia:

  • viene considerato conforme all’originale
  • può essere utilizzato dal giudice come prova

Esempio corretto di contestazione specifica

Modello di contestazione processuale

Contestazione della conformità all’originale ex art. 2719 c.c.

La parte convenuta contesta espressamente la conformità all’originale del documento n. 3 prodotto da parte attrice, denominato “referto di notifica cartella n.”, depositato in copia fotostatica.

In particolare si evidenzia che:

  • la copia prodotta non reca la sottoscrizione completa della parte convenuta, risultando visibile solo una sigla parziale;
  • manca la faccia opposta della cartolina;
  • Il numero della cartella appare parzialmente illeggibile, sicché non è possibile verificarne la corrispondenza al testo originario.

Pertanto, ai sensi dell’art. 2719 c.c. del Codice Civile italiano, si disconosce formalmente la conformità all’originale della suddetta copia, con conseguente richiesta che parte attrice produca l’originale del documento o copia autentica.

Napoli,li 07/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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