Rinuncia all’eredità senza termine o condizione

La rinuncia all’eredità non è sindacabile da parte dell’agenzia delle entrate e può essere effettuata anche se è stata presentata la denuncia di successione, che non costituisce accettazione dei debiti e può essere presentata anche con un contenzioso tributario in corso e senza condizione o termine e quindi anche oltre i 10 anni previsti dalla norma.

Cassazione civile, sez. V, ordinanza 22 luglio 2021, n. 21006

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso  per cassazione, con l’unico motivo, si deduce violazione degli artt. 480, 521 e 525 c.c., nonché dell’art. 65, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. fa rilevare l’agenzia delle entrate, che benché gli eredi  avessero dichiarato di rinunciare all’eredità, ai sensi dell’art. 525 c.c. non è possibile comunque revocare la rinuncia oltre il termine per accettare l’eredità stessa, ossia dieci anni dall’apertura della successione, sempre che non sia intervenuta l’accettazione da parte di altri chiamati.

Secondo la suprema Corte le argomentazioni addotte dall’agenzia delle entrate  sono destituite di fondamento, in quanto  per effetto della rinuncia all’eredità, che non può essere fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (art. 520 c.c.),  il rinunciante è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.) e l’effetto derivante dalla dichiarazione di rinuncia è immediato, e comporta la decadenza dal diritto di accettare e nella devoluzione dell’eredità ad un successibile di grado posteriore; Sebbene sia vero che  il rinunziante può, entro il termine di dieci anni dalla morte del de cuius, revocare la rinuncia, così accettando l’eredità e succedendo al predetto a titolo universale, con effetto ex tunc (art. 459 c.c.), ma può farlo soltanto  qualora il nuovo chiamato non abbia frattanto accettato, definitivamente acquistando l’eredità.

L’art. 65comma 1  del  D.P.R. n. 600 del 1973,  individua proprio gli eredi del contribuente quali i soggetti tenuto in solido al pagamento delle imposte del de cuius, il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l’impugnazione della rinuncia (art. 524 c.c.), ovvero la richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l’avviso di accertamento (ex art. 529 c.c., onde evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività, pericolo palesato dall’Agenzia a sostegno della correttezza della propria tesi, ma all’evidenza insussistente. In tal senso anche Cass. n. 16428/2009, Cass. n. 15871/2020.

Napoli,li 29/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

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