Tributi locali decadenza e prescrizione quinquiennale

Tributi locali (ICI, IMU. TARSU, TARES. TIA …) decadenza e prescrizione in 5 anni

Per i tributi locali, gli accertamenti vanno notificati a pena di decadenza entro 5 anni, la decadenza non ammette nè interruzione, nè sospensione, una voilta notificato l’atto, il Comune deve recuperarlo per prescrizione entro 5 anni.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 –  Art 2948, n. 4, c.c. – Art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997  – Art. 2964 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.31260/2023-Cass.31240/2023-Cass.15021/2023- Cass.24679/2011-Cass.4283/2010

L’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, prevede che “gli Enti Locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Molti comuni in modo furbesco, mandano allo scadere dei 5 anni una raccomandata di sollecito di pagamento, che poi portano in udienza sbandierandola come interruzione della prescrizione.

Orbene, qui non siamo in presenza di prescrizione, ma di decadenza, la prescrizione decorre dalla definitività dell’accertamento.

I Comuni con un inconferente richiamo all’art.1, comma 161, della l.296 del 2006, sostengono che la raccomandata di sollecita interrompe la prescrizione, la norma non riguarda la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle ma individua il termine di decadenze entro cui gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono procedere a notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. Cass.31260/2023

Quindi soltanto dopo che l’accertamento, trascorsi 60gg non sia stato impugnato, decorrono i 5 anni ex art. 2964 del cc per la prescrizione.

L’avviso di accertamento va sempre notificato a tenore del dettato normativo, sia in caso di denuncia, sia in caso di omissione.

Ciò premesso, tale raccomandata di sollecito di pagamento, non ha alcun valore giuridico, in quanto la  decadenza non ammette ne interruzione, ne sospensione, come previsto dall’ dell’art. 2964 c.c. e pertanto qualsiasi atto bonario precedente non può sostituire l’avviso di accertamento:  Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all’interruzione [2943] della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941, 2942], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264] I casi particolari in cui si applicano sono filiazione e paternità.

Napoli,li 10/12/2023

Avv. Giuseppe Marino

 

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