La motivazione di un atto tributario non è integrabile in giudizio

La motivazione di un atto tributario non è integrabile in corso di causa

L’agenzia delle Entrate o qualsiasi altro ente impositore, non può integrare l’atto tributario in udienza, ma la motivazione deve sussistere nell’atto impugnato.

Principi di diritto – Come è noto, l’art. 7 della L. n. 212 del 2000 prescrive espressamente che negli atti impositivi devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa dell’amministrazione finanziaria  a pena di nullità.

Molto spesso nella pratica, gli uffici finanziari, nella fretta di emettere gli accertamenti, non motivano adeguatamente le pretese, tentano di riparare, integrando la motivazione nel corso del processo, ma la motivazione non è integrabile in giudizio, ai sensi dell’art. 7 della Legge 212/2000 gli atti tributari devono essere debitamente motivati e pertanto devono consentire, la riscostruzione dell’iter logico giuridico alla base della pretesa, nell’en e nel quantum de beatur ab origine. (Cass.4070/2020, Cass.4176/2019, Cass.4327/2016, Cass. n. 22003/2014, Cass. n. 13056/2004)

La Suprema Corte di Cassazione sul tema riguardante la motivazione degli atti tributari, ovvero di quegli elementi che l’Ufficio pone a supporto del recupero a tassazione, ha stabilito il principio secondo cui la motivazione di un avviso accertamento non può essere integrata nel corso di un giudizio con documenti che non siano stati prima allegati all’atto notificato, stante la natura impugnatoria del processo tributario. (Cass.4176/2019 del 13/02/2019)

La Cassazione ha ribadito un principio di diritto che è in linea con quanto già stabilito dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione 6914/2011) secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale….”

L’atto fiscale ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del soggetto che ne è il destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria, al fine di approntare un’idonea difesa (Cass. n.22003/2014). Da ciò deriva che l’oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall’atto impugnato (Cass. n. 13056/2004,) e pertanto l’Ufficio, in corso di causa, non può addurre nuovi profili motivazionali. (Cass. n. 4327/2016 del 04/03/2016)

Dott. Giuseppe Marino

 

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