L’eccezione di omessa notifica dell’atto presupposto tra opposizione ex art 615 e 617 cpc

05092022

Nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi previdenziali e i premi Inail, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:

1) l’opposizione di merito (“contro l’iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); Termine 40 giorni

2) l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l’impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); senza Termine. Si tenga presente però che è possibile impugnare tardivamente l’avviso di addebito e far valere la prescrizione anche oltre i 40 giorni, ma solo per eccepire la prescrizione sopravvenuta all’emissione del titolo esecutivo (se il debito si è estinto per decorso del tempo dopo la notifica dell’avviso). Se invece la prescrizione era già maturata prima della notifica, l’opposizione deve essere proposta nei termini (40 giorni). Ad esempio avviso di addebito non impugnato notificato dopo 5 anni, posso far valere la prescrizione ex art. 615 sull’intimazione o sul pignoramento notificati dopo qualche anno dall’avviso di addebito.

3) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero dell’intimazione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi. Termine 20 giorni.

Sentenza importante da allegare sempre è la Cassazione a Sezioni unite n.16412/2007 che stabilisce che nella procedura di riscossione l’omessa notifica di un atto presupposto rende nulla tutta la procedura.

Io personalmente consiglio sempre di fare opposizione entro 20 giorni.

Quando si eccepisce l’omessa notifica di un atto presupposto (Avviso di addebito o cartella) è consigliabile eccepire contemporaneamente anche la prescrizione da far decorrere dall’anno a cui si riferisce il contributo previdenziale, in quanto qualora si supera il termine di 20 giorni (ritenuto la giurisprudenza termine per l’omessa notifica dell’atto presupposto), la controparte potrebbe eccepire l’opposizione tardiva.

Eccependo la prescrizione dall’anno di riferimento e non dalla notifica della cartella, l’omessa notifica dell’atto presupposto da opposizione ex art. 617 passa ad opposizione ex art.615.

In ogni caso visto che la prescrizione previdenziale è rilevabile d’ufficio, il giudice in ogni caso anche se il ricorrente ha eccepito la prescrizione dalla data di notifica delle cartelle può rilevare la prescrizione dall’anno di riferimento.

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella tributaria e civile, la prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Questa regola è sancita dalla legge, in particolare dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che stabilisce il principio di indisponibilità della prescrizione in questo ambito.

Un esempio pratico intimazione di pagamento notificata il 01/03/2025 facciamo opposizione il 31/03/2025, avviso di addebito presupposto notificato il 01/06/2020 relativo a contributi previdenziali del 2017. Eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali a decorrere dal 2017, l’omessa notifica dell’avviso di addebito diventa opposizione ex art. 615 e pertanto si supera la preclusione processuale ex art. 617 del termine di 20 gg dell’omessa notifica dell’atto presupposto.

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Napoli,li 17/09/2025

Avv. Giuseppe Marino

 

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