Ruolo o Copia delle cartelle e referti di notifica oltre i 5 anni devono essere esibiti

Ruolo o Copia delle cartelle e referti di notifica oltre i 5 anni devono essere esibiti dall’agente della riscossione.

 

L’importante  sentenza del Consiglio di stato n.3048 del 13/04/2021 sez.IV

 

Nella mia esperienza di difensore tributario, moltissime volte mi è stata negata l’esibizione del ruolo, della cartella e dei referti di notifica in originale, con due motivazioni sempre eccepite: C’è l’obbligo di conservazione per 5 anni, la cartella va notificata al contribuente non abbiamo copia, l’estratti di ruolo è un titolo valido, per avere l’originale ci vuole la querela di falso.

La prima questione da affrontare è se  l’agenzia entrate riscossione ha l’obbligo di esibire la prova della pretesa anche oltre i 5 anni.

La risposta è affermativa alla luce delle seguenti considerazioni:

Il costante principio giurisprudenziale della Corte di cassazione (sentenze 18983-4/19, 1302/18, 6887/16), afferma che il concessionario è sempre tenuto a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella, poiché l’obbligo di conservazione ai fini amministrativi per 5 anni previsti dall’art. 26 del Dpr 602/73, organizzativi e ispettivi, non deroga all’articolo 2697 del Codice civile (chi vanta un diritto lo deve provare).

Secondo i Giudici amministrativi invece “l’accesso a copie di cartelle esattoriali di pagamento non potrebbe essere legittimamente negato dall’agente della riscossione con riferimento all’avvenuto decorso del quinquennio entro il quale – a norma dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973 – essa sarebbe obbligata a conservarle, trattandosi di obbligo minimo, e non massimo, di conservazione delle stesse, che deve durare fin quando il credito non è stato recuperato (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4821; sez. IV, 31 marzo 2015, nn. da 1696 a 1705; 30 novembre 2015, n. 5410 – sez.IV n.3048 del 13/04/2021).

 

Copia Conforme atti notificati

Cds sent.3048 del 13/04/2021 sez.IV

“l’accesso a copie di cartelle esattoriali di pagamento non potrebbe essere legittimamente negato dall’agente della riscossione con riferimento all’avvenuto decorso del quinquennio entro il quale – a norma dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973 – essa sarebbe obbligata a conservarle, trattandosi di obbligo minimo, e non massimo, di conservazione delle stesse, che deve durare fin quando il credito non è stato recuperato (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4821; sez. IV, 31 marzo 2015, nn. da 1696 a 1705; 30 novembre 2015, n. 5410).

La seconda questione da affrontare è se l’estratto di ruolo è idoneo come titolo per la riscossione o è necessaria la cartella:

E’ valido se non è contestato

“L’estratto di ruolo costituisce un atto interno alterabile a piacimento, ma non certo copia conforme dell’atto notificato, che è buona norma richiedere  nel ricorso introduttivo. Il ricorrente ha l’onere di contestare  la conformità dell’estratto di ruolo con la cartella notificata. L’omesso deposito rende nullo l’estratto se contestato. Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-10-2010, n. 22041

L’agente della riscossione, al fine di  adempiere agli obblighi che gli sono normativamente imposti ossia:

  1. a) riceve i ruoli dall’ente impositore (art. 24 d.P.R. n. 602/1973);
  2. b) forma la cartella di pagamento (art. 6 d.m. n. 321/1999);
  3. c) notifica la cartella di pagamento al debitore (art. 26 d.P.R. n. 602/1973);
  4. d) conserva copia della cartella notificata per cinque anni (art. 26 cit., comma 5).

Tali adempimenti non mutano se alla consegna dei ruoli in forma cartacea si sostituisce la trasmissione telematica dei ruoli medesimi all’agente della riscossione da parte dell’ente impositore.

La terza questione da affrontare è se viene richiesto il ruolo, se questi va esibito

La risposta è affermativa

L’agente della riscossione deve conservare quanto gli è stato telematicamente trasmesso (il ruolo)  e certamente l’originale (o comunque copia conforme) della cartella di pagamento.

In ogni caso, la conservazione “informatica” dei documenti trasmessi consente in ogni momento la produzione di una copia del documento stesso, onde corrispondere alla eventuale richiesta che di esso faccia un soggetto interessato.

Né, d’altra parte, la conservazione di copia di un atto pubblico oggetto di notifica al privato può dipendere dalla modalità di notifica prescelta.

Laddove viceversa ciò non fosse riscontrabile nella concreta prassi amministrativa, appare evidente come si verterebbe in una situazione di grave violazione di legge.

Ne consegue:

– per un verso, che il rifiuto dell’accesso al ruolo ed alla cartella di pagamento non può essere fondato sulla “inesistenza” dei documenti presso l’agente della riscossione, ovvero (quantomeno) sulla impossibilità di riprodurli;

– per altro verso, che, laddove ciò – per quanto assurdo – corrispondesse alla realtà, risulterebbe evidente la illecita disapplicazione di una pluralità di disposizioni di legge e di regolamento e la sussistenza di un’azione amministrativa cui sono estranei basilari principi di documentazione e conservazione degli atti.

Non può pertanto condividersi quanto affermato dall’Amministrazione anche nella fattispecie, ovvero che essa non è più in possesso delle cartelle di pagamento, in quanto esse vengono notificate in unico esemplare che viene consegnato al debitore.

In definitiva l’agente della riscossione ha l’obbligo di depositare i documenti richiesti, perché il rifiuto costituirebbe evidentemente un’ illecita disapplicazione di una pluralità di disposizioni di legge e di regolamento e la sussistenza di un’azione amministrativa

Napoli,03/08/2021

Dott. Giuseppe Marino

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