Notifica inesistente se la pec non rientra nei registri ufficiali INIPEC

Nessuna sanatoria per l’utilizzo di pec non rientranti nei registri ufficiali INIPEC

L’agenzia entrate riscossione utilizza un indirizzo pec non rientrante nei registri ufficiali e lo stesso vale anche per l’agenzia delle entrate, per quest’ultima però il vizio è circoscritto agli avvisi bonari.

 Riferimento normativo: Art. 3-bis, legge numero 53/94, Articolo 16-ter del decreto legge 179/2012

 Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione ordinanza 17346/2019

 L’indirizzo Pec del notificante che  non proviene dagli elenchi pubblici, deve considerarsi inesistente. La notifica è viziata e insanabile.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17346/19, ha affermato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio «indirizzo di posta elettronica certificata» non risultante da pubblichi elenchi, a norma  dell’art. 3-bis, legge numero 53/94.

Peraltro, anche sul fronte delle notifiche tributarie, l‘articolo 16-ter del decreto legge 179/2012 recita testualmente: «Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto», ovvero «Ipa», «Reginde», «Inipec».

Gli  atti tributari (compresi quelli esattoriali) devono provenire dall’indirizzo Pec inserito nei citati pubblici elenchi, al fine di assicurare la validità della stessa notifica;

Ad esempio i seguenti indirizzi non sono validi:

Per l’agenzia entrate riscossione:

notifica.acc.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it

notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it

notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it

notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it

notifica.acc.piemonte@pec.agenziariscossione.gov.it

etc..

Per l’agenzia delle Entrate che invia gli avvisi bonari

dc.liquidazione3.noreply@pec.agenziaentrate.it

Ciò premesso, qualsiasi atto che contenga indirizzi di spedizione non rientranti nei registri ufficiali deve essere considerato nullo e la relativa notifica inesistente e insanabile.

Lo stesso vale per i professionisti, utilizzare una pec non rientrante nei registri ufficiali rende pericolosissima la notifica.

Napoli,li 19/04/2022

avv. Giuseppe Marino

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