Le ricevute valide della notifica via pec sono il file eml e msg, non sono valide le stampe in pdf

14052023

Le ricevute valide della notifica via pec sono il file eml e msg, la stampa in pdf della ricevuta di consegna costituisce una copia analogica

La prova che l’atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato “.eml” o “.msg” ed il file “DatiAtto.xml” contenente gli identificativi delle predette ricevute, l’impugnazione in ogni caso sana il vizio ex art. 156 cpc

Riferimenti normativi: artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014,

 

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ordinanza 16189/2023 depositata l’ 08/06/2023

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 16189, pubblicata l’8 giugno 2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che  senza le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” non risulta provata la regolare notificazione, slavo ovviamente la costituzione del convenuto, che ai sensi dell’art. 156 cpc sana il vizio.

La Corte ritiene che ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute;

Nella fattispecie del gravame, la controparte avrebbe stampato e scansionato il messaggio notificato, allegati e ricevute per poi depositare tutto in giudizio in formato PDF; da qui la dedotta nullità della notifica in forza del predetto art. 11.

L’omesso deposito del file eml (consegna) e msg (accettazione) comporta la nullità della notifica, che può essere sanata dalla costituzione della controparte, lo stesso ragionamento si può tranquillamente fare per le notifiche dell’agenzia delle entrate riscossione, che se non esibisce le ricevute digitali, si espone al vizio di nullità della notificazione.

Napoli,li 29/09/2023                                                             Avv. Giuseppe Marino

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