Come difendersi dai Pignoramenti dell’agenzia entrate riscossione

 

Pignoramenti dell’agenzia entrate riscossione come difendersi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018 depositata il 31/05/2018

 

L’art. 57 del Dpr 602/73, T.U. della riscossione, come modificato dal  D.lgs. n. 46/99, il legislatore aveva  limitato fortemente la difesa dei contribuenti in caso di pignoramenti fiscali vietando ai contribuenti di proporre opposizione ex art. 115 del cpc, era infatti solo ammessa l’opposizione ex art. 617 cpc in materia di pignorabilità dei beni. In sostanza, chi riceveva un pignoramento dell’agenzia entrate riscossione, poteva semplicemente fare opposizione soltanto per far valere la non pignorabilità del bene (es. prima casa, bene intestato ad altro soggetto etc..), ma se il contribuente non avesse  ricevuto la cartella nulla avrebbe potuto fare.

Un vero e proprio abuso fiscale, pensate a chi effettivamente non avesse ricevuto le cartelle e si ritrovava il c/c bloccato, per decenni  il contribuente non ha avuto possibilità di difesa.

Non poteva fare opposizione in Tribunale (perché vietato)  contro il pignoramento e non poteva ricorrere in Commissione Tributaria (perché il pignoramento era atto proprio del tribunale ordinario)  per far annullare la cartella.

Col tempo la Cassazione aveva risolto parzialmente il problema ammettendo l’impugnazione delle cartelle in Commissione Tributaria (se di natura tributaria) oppure innanzi al Tribunale (se si trattava di contributi o multe automobilistiche) a condizione però che oggetto dell’impugnazione non fosse il pignoramento, ma l’atto presupposto ossia la cartella, tale soluzione però non bloccava il pignoramento.

Orbene, finalmente la Corte Costituzionale ha ritenuto tale norma incostituzionale per violazione del diritto alla difesa. Corte Costituzionale sentenza n.114/2018 depositata il 31/05/2018

La Corte Costituzionale ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso… siano ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cpc” (dispositivo della sentenza).

Fino al 30/05/2018 l’opposizione era ammessa nei confronti di tutti i pignoramenti tranne che per quelli di natura fiscali. Il contribuente poteva proporre  l’opposizione all’esecuzione esclusivamente per  contestare la pignorabilità dei beni (es. prima casa, bene di proprietà altrui etc..)

La consulta ha stabilito che l’impossibilità, per i contribuenti di opporsi all’ Agenzia Entrate Riscossione  contrasta con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 della Costituzione e nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 113 della Costituzione, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva

La consulta non ha risolto il problema della possibilità di ricorrere preventivamente prima che il pignoramento abbia inizio.

Il contribuente oggi può solo tentare fare ricorso contro gli estratti di ruolo, per quelli di natura tributaria in Commissione e per quelli di natura non tributaria al tribunale ex art. 615

Dott. Giuseppe Marino

 

 

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