Le cartelle si prescrivono dopo 5 anni o 10 anni?

Sulla prescrizione delle cartelle di pagamento c’è ovviamente molta confusione, considerato che non esiste una norma specifica a disciplinarne la prescrizione, di conseguenza il giurista si deve riferire alle prescrizioni del codice civile.

In Giurisprudenza c’è chi ritiene che la prescrizione sia quinquiennale, chi invece ritiene che sia decennale.

Io personalmente ritengo che la prescrizione delle cartelle se riferite alle dichiarazioni dei redditi sia quinquiennale, se invece è riferita ad avviso di accertamento sia decennale.

In ogni caso le sanzioni e gli interessi si prescrivono dopo cinque anni, perché c’è la norma specifica.

Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie è quinquennale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 472/1997.

Gli interessi si prescrivono dopo cinque anni, come prestazione periodica annuale ex art.  2948 cc

Veniamo ai due orientamenti, un primo orientamento ritiene che tutte le imposte e le tasse che scaturiscono da un adempimento periodico si prescrivono dopo 5 anni applicando quindi l’art. 2948cc.

Ad esempio i tributi locali (Ici, Imu,Tarsu,Tia) che si pagano anno per anno, ma anche le imposte da 36 bis o 36 ter, come Iva, Irpef, Ires, Irap  e addizionali che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, che anch’essa è una prestazione periodica.

Un altro orientamento ritiene, che i tributi locali si prescrivono dopo 5 anni, ma quelli erariali invece dopo 10 anni applicando l’art. 2946, in quanto non c’è una norma specifica.

Sinceramente quest’ultima interpretazione pro fisco, non la condivido.

A mio parere gli unici due casi  in cui si possa applicare la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 cc sono i tributi da accertamento (che non sono certamente una prestazione periodica) e i tributi che sono dovuti a seguito di sentenza passata in giudicato, che però attenzione entri nel merito e non sia risolva con un inammissibilità.

La  Corte di Cassazione  in ben due occasioni ha espresso un principio, ossia quello in base al quale le sentenze si prescrivono dopo 5 anni se non opposte e dieci se c’è una sentenza passata in giudicato, Cass. SS. UU. n° 25790/09 e Cass. SSUU 23397/2016.

Nonostante ciò le stesse sezioni semplici della Suprema Corte e alcune Commissioni tributarie continuano a parlare di prescrizione decennale. La Corte di Cassazione a SSUU ha stabilito che  la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicché non può trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016.

A supportare tale mia interpretazione c’è anche una sentenza della  Corte Costituzionale n. 280/05 che osservò che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”, la sentenza si riferisca all’abolizione della decadenza per la notifica delle cartelle dichiarata incostituzionale, perché il contribuente non poteva essere esposto per dieci anni all’azione del fisco.

Successivamente , La Cassazione a Sezioni Unite Sezioni unite con sentenza n. n. 25790 del 10/12/2009      in merito a una cartella per sanzioni tributarie aveva stabilito, che la cartella si prescrive dopo 5 anni.

Nonostante ciò una parte della giurisprudenza salva Stato, decise che la prescrizione quinquiennale si applicava soltanto alle sanzioni tributarie.

Nel 2016 La Cassazione Civile a SS.UU con  sentenza 17/11/2016 n° 23397, ha ribadito in materia di cartelle inps, il principio della prescrizione quinquiennale delle cartelle.

Nonostante ciò una parte della giurisprudenza salva Stato, decise che la prescrizione quinquiennale si applicava soltanto ai contributi Inps. Tale ultima interpretazione è semplicemente fuorviante, in quante che i contributi inps si prescrivono dopo 5 anni, lo ha stabilito la legge (art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995), che pertanto non avrebbe generato alcun conflitto di giudicato in seno alla suprema Corte

 

Discorso a parte vale per la tassa automobilistica, per la quale la prescrizione è prevista per legge dall’articolo 5, comma 51, del decreto 953/1982 che stabilisce che il bollo auto (tassa automobilistica) si  prescrive  trascorsi tre anni dalla data in cui doveva avvenire il pagamento (ossia 30 gg dalla data di immatricolazione). In tal senso Cassazione ordinanza n. 20425/2017

Alcune leggi Regionali si pensi al Piemonte che  è un caso emblematico con  legge regionale n. 20 del 05/08/2002 con l’art. 5 prorogava il termine legale “di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica” da tre a cinque anni dalla data di commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso. Detta legge regionale però è stata dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte Costituzionale con sentenza  296 del 26/09/2003 stabilendo che : “va escluso che la Regione abbia il potere di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. A livello nazionale veniva come conseguenza di questa pronuncia emanata la legge n. 350 del 24/12/2003, che al comma 22 dell’art. 2 che vietava alle regioni di legiferare in tema di tassa automobilistica e di irap in violazione dei poteri attribuiti dalla legge statale e, al comma 23 le obbligava a rendere le loro leggi in materia di tassa automobilistica conformi alla normativa statale.

Napoli,li 20/04/2021

A cura del Dott. Giuseppe Marino

Dottore commercialista

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