Bonus edilizi, attenzione ai tranelli

Bonus edilizi, attenzione ai tranelli

Rischio che l’autodenuncia della non conformità dell’immobile si trasformi in un boomerang e che il contribuente paghi al posto della ditta infedele.

La frase latina Timeo Danaos et dona ferentes (Temo i greci anche quando portano doni), non è mai stata così  attuale, personalmente dopo 20 anni di professione ho imparato il modus operandi dell’agenzia delle entrate, da un lato ci consentono agevolazioni, crediti d’imposta e bonus e dall’altro ci fanno controlli e accertamenti, con pesanti sanzioni.

Fà davvero gola il superbonus 110% che concede  la possibilità di non dover attendere degli anni per recuperare le spese sostenute attraverso la dichiarazione dei redditi, cioè con la normale detrazione fiscale, ma di usufruire della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Il che consentirebbe, almeno sulla carta, di fare i lavori quasi gratis.

Si sono quindi tutti attrezzati, l’impresa viene pagata profumatamente secondo le tariffe, cede il suo credito alle banche che ci  lucrano una bella fetta, i cittadini non pagano nulla e tutti sono felici e contenti, ma è davvero così?

Fate attenzione che se l’impresa che esegue i lavori dovesse fallire e il contenuto dell’asseverazione non sia reale, il Fisco avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti. Ergo se il contribuente e  la ditta si sono accordati sullo sconto in fattura, il contribuente sarà tenuto a saldare le spese per intero, dato che l’impresa fallita non sarà in grado di far fronte ai suoi impegni economici derivati dallo sconto in fattura.

Consiglio quindi di fare molta attenzione nell’individuare la ditta appaltatrice dei lavori, i professionisti che asseverano, stipulare un contratto di appalto con attenzione e ricorrere alle polizze assicurative.

La Circolare n 16/E del 29/11/2011 delinea tutti i profili di rischio dei bonus.

I numerosi provvedimenti e le continue modifiche non agevolano gli operatori a non commettere errori, per cui bisogna sapere  su quali edifici è possibile intervenire e su quali invece non è concessa questa o quella  opportunità, se  l’edificio dovrà avere delle caratteristiche essenziali per poter essere analizzato ai fini del Superbonus, o più semplicemente degli Ecobonus, se l’edificio  dovrà essere un edificio accatastato e con impianto termico esistente, insomma è un vero ginepraio.

Stessa problematica nel mondo degli impianti, dove il tema della regola dell’arte si combina con gli obblighi formativi: per poter intervenire sugli impianti alimentati da Fonti energetiche rinnovabili come le pompe di calore o il solare termico e fotovoltaico è fondamentale che l’azienda sia in regola con i corsi di formazione e aggiornamento previsti dal dlgs 28/2011, altrimenti non potrà realizzare l’opera.

Un’altra questione importante dal punto di vista tecnico sarà quello delle asseverazioni, un documento nel quale dovranno essere racchiuse tutte le informazioni chiave per dimostrare l’attendibilità dell’intervento, il rispetto delle caratteristiche tecniche dei lavori effettuati oltre alle specifiche verifiche progettuali e realizzative svolte, insieme alla dimostrazione del miglioramento energetico delle due classi.

Un’altra questione da attenzionare è quella delle polizze assicurative, in quanto nel decreto sulle asseverazioni si fa preciso riferimento rispetto al fatto che il tecnico, con la propria polizza professionale o (più verosimilmente) con delle polizze professionali ad hoc, dovrà garantire al proprio committente la copertura dell’importo lavori, assicurando inoltre che l’importo della stessa polizza sia in grado di garantire copertura per tutti i lavori svolti.

Il decreto legge 77/2021 non risolve tutti i problemi ma ne introduce di nuovi: la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) rischia di trasformarsi in un’autodenuncia della non conformità dell’immobile che in futuro potrà essere sanzionata dalla pubblica amministrazione, l’art.49 dpr 380/2001 rende nulla la detrazione fiscale del Superbonus, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, non possono usufruire delle agevolazioni.

Napoli,li 04/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

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