Cartella nulla senza avviso bonario

L’omessa comunicazione dell’avviso bonario rende nulla la cartella?  – Violazione combinato art.6 Legge 212/2000 comma 5  – art. 36 bis Dpr 600/73 – art.36 ter Dpr 600/73 – art. 54-58-60 Dpr 633/72 – art. 16, D.Lgs. n. 472/1997 – art 2697 cc

L’art.6 della L.212/2000 stabilisce che qualora sussistano aspetti rilevanto è obbligatorio comunicare l’avviso bonario a pena di nullità.

L’amministrazione finanziaria, sostiene la non obbligatorietà dell’avviso bonario, ma in ogni cartella  scrive Comunicazione predisposta in data … con codice atto numero ……

Se non è obbligatoria per quale motivo la predispone? Se l’ufficio ha predisposto l’avviso bonario, lo ritiene obbligatorio e pertanto ne deve provare l’avvenuta e regolare comunicazione al contribuente.

lo scrivente è perfettamente a conoscenza dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene l’obbligo dell’avviso bonario soltanto in presenza di difformità tra accertato e dichiarato, una tesi pro fisco, che sinceramente non è supportata da una volontà di fare giustizia, ma semplicemente quella di fare gettito.

La norma come interpretata dalla Suprema Corte causa una irragionevole e ingiusta disparità di trattamento tra chi ha correttamente calcolato l’imposta e chi invece colpevolmente o dolosamente crea una disparità tra accertato e dichiarato, perché,  se c’è difformità,  si ha diritto alla riduzione delle sanzioni dal 30 al 10% e la rateizzazione trimestrali senza pagare aggi di riscossione, se invece la disparità non c’è, per chi  ha correttamente calcolato l’imposta  non ha diritto né alla riduzione delle sanzioni, nè alla rateazione e soprattutto pagherà anche l’aggio di riscossione del 6%.

Quindi conviene essere disonesti e creare una difformità tra dichiarato ed accertato, con un credito errato di pochi euro?

L’unica sentenza della Corte di legittimità che ha ritenuto riconoscere questa mia tesi è stata la sentenza della Cassazione n. 21854/2011, ormai finita nel dimenticatoio, per ovvi motivi di gettito.

L’omessa comunicazione dell’avviso bonario va a violare un diritto sacrosanto del contribuente  di ottenere dei benefici e nè causa la nullità a prescindere da eventuali difformità tra dichiarato ed accertato in Tal senso Cassazione Ordinanza n.21854 del 05/07/2011

C’è da coordinare la normativa nazionale con quella europea del contradittorio preventivo obbligatorio, il cui risultato non può essre quello di esigere l’avviso bonario.

Ultimamente una sentenza veramente rivoluzionaria è la sentenza della CTP di Napoli n.5440/24/2021 depositata il 13/07/2020 Presidente Frunzio, relatore Magro maria Beatrice, che ha ritenuto obbligatorio l’avviso bonario proprio in considerazione con il coordinamento della normativa europea.

L’art.6 comma 5 della Legge 212/2000, stabilisce: Prima  di  procedere  alle  iscrizioni  a  ruolo  derivanti   dalla liquidazione di tributi risultanti  da  dichiarazioni,  qualora  sussistano incertezze su  aspetti  rilevanti  della  dichiarazione,  l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio  postale  o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti  necessari  o  a  produrre  i documenti mancanti entro un termine congruo  e  comunque  non  inferiore  a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione  si  applica anche qualora, a seguito della liquidazione,  emerga  la  spettanza  di  un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi  per  i  quali  il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui  al  presente comma. L’art.36 bis del Dpr 600/73e il 54 bis del Dpr 633/72 stabiliscono: L’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del  periodo di  presentazione  delle dichiarazioni  relative  all’anno  successivo,  alla   liquidazione   delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei  rimborsi  spettanti in base alle dichiarazioni presentate  dai  contribuenti, comunicandolo con apposito avviso.

In sostanza la norma obbliga l’amministrazione ad emettere un avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo a pena di nullità.

La Corte di Cassazione  nella sentenza n.16412 del 25 luglio 2007 resa a sezioni unite ha stabilito che: La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo , soprattutto di rendere possibile  per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante una scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto alla eventuale successiva azione dell’amministrazione finanziaria, esercitatile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Con la conseguenza, che spetta al giudice di merito, la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità, interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’atra opzione. L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi  un ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.

Napoli,li 05/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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