Cartelle senza calcolo interessi nulle

Le Cartelle senza l’indicazione del calcolo degli interessi sono nulle

Vanno annullate e non ridotte e il giudice non può sottrarsi dal controllare i calcoli

(Cass. ord. n. 10481/2018, 15554/2017, 24993/2016, 4516/2012, 8651/2009).

Le cartelle di pagamento riportano l’importo degli interessi da pagare senza alcuna indicazione del metodo di calcolo degli interessi, il dies a quo e il dies ad quem, l’aliquota applicata, la norma di riferimento il Decreto ministeriale che annualmente fissa il tasso, in sostanza che controllo può fare il contribuente?

Il contribuente deve essere messo in condizioni di verificare la correttezza di siffatto calcolo, senza essere obbligato ad attingere aliunde a  nozioni giuridiche o tecniche  necessarie per ricostruire il metodo seguito dall’ufficio.

La Corte di Cassazione ha stabilito che i Giudici tributari hanno l’obbligo di fare i calcoli e non possono sottrarsi o demandare all’ente impositivo o al concessionario in tal senso Cassazione 3080/2021, per cui chi vi dice che non sono tenuti non conosce la norma.

Un altro motivo per non considerare la nullità è l’affermazione, che le cartelle non vadano motivate, assolutamente falso anche gli atti della riscossione vanno motivati, l’art. 7 della L.212/2000 impone la motivazione e l’art. 11 della L.212/2000 ne estende l’applicazione anche al concessionario della riscossione e agli ausiliari dell’amministrazione finanziaria.

Un ulteriore manovra per evitare di annullare le cartelle invece è quella di ridurre l’importo dei soli interessi, anche questo modus operandi non è conforme al dettato normativo, qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, il giudice tributario deve limitarsi ad  una  pronuncia  di annullamento,  senza  proseguire  ulteriormente  l’indagine  sull’effettiva sussistenza del debito di imposta e sostituirsi quindi  all’Amministrazione finanziaria nell’attività di accertamento. (Cass. Sent. n. 11461 del 3 novembre 1995, Cass., SS.UU., 2 aprile 1986, n. 2246), dovendo  in  tale ipotesi il giudice tributario limitarsi  ad  una  pronuncia  d’annullamento (Cass., SS.UU., 26 ottobre 1988, n. 5782).

Napoli,li 06/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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