covid 19 come causa di forza maggiore per evitare le sanzioni

La causa di forza maggiore per evitare le sanzioni tributarie a seguito di  eventuali tardivi  o omessi versamenti causati dalla  la pandemia da COVID 19

Nel passato la Cassazione è stata sempre contraria a riconoscere la causa di forza maggiore per le sanzioni tributarie inflitte a coloro che si trovassero in crisi di liquidità.

In sostanza il riconoscimento della causa di forza maggiore non aggraverà l’omesso versamento della sanzione del 30%, cosa non da poco. Pensate che su un mancato versamento di 1000 euro pagate 300 di sanzioni e circa 100 di interessi e aggi.

L’art 6 del D.Lgs.n.472 del 1997 stabilisce la non sanzionabilità del contribuente  per cause di forza maggiore ossia della presenza di una situazione oggettiva che impedisce al contribuente l’adempimento tributario (ad esempio una normativa non chiara, oppure un evento non imputabile al contribuente).

La giurisprudenza alla forza maggiore in tema di contratti ex art. 1467 cc ha stabilito che affinché  si possa verificare si richiede la presenza di eventi che sia­no al contempo straordinari ed imprevedibili.

Il requisito della straordinarietà, secondo Cassazione, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quanti­ficabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione.

La imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza del buon padre di famiglia, la valutazione di tale caratteristi­ca deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.

L’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore.

Il covid 19 certamente ha tutti i requisiti per essere considerato causa di forza maggiore.

Secondo la Cass n. 3049/2018 una causa di non punibilità come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va con­figurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento impre­visto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.

La giurisprudenza  tributaria, sullo  stesso piano di quella  civilistica, identifica due distinti aspetti che, nel loro insieme, concorrono alla individuazione della causa di forza maggiore:  un ambito oggettivo, circoscritto alle specifiche caratteristiche dell’evento (nella fattispecie il covid certamente era imprevedibile e straordinario) e  un ambito soggettivo, che prende in considera­zione le cautele adottate dal contribuente rivolte a prevenire, o comunque, arginare gli effetti economici negativi, provocati dall’evento stesso (ossia il contribuente ha adottato tutte le possibili cautele per evitare di non pagare le imposte con il grado di diligenza richiesto dall’art.1176 c.c. (la diligenza del buon padre di famiglia)?

Ciò sta a significare che il contribuente deve dare la prova di aver posto in essere tutte le cautele possibili per poter evitare la mancanza del pagamento. le possibili cautele adotta­te dal contribuente e l’oggettiva irresistibilità dell’evento sono due aspetti strettamente correlati fra loro in chia­ve conseguenziale e che, nel loro insieme, qualificano tanto l’ambito soggettivo della condotta antigiuridica del contribuente, impossibilitato all’adempimento tri­butario, quanto quello oggettivo, qualificando l’evento come un impedimento grave ed insormontabile.

L’irresistibilità, in sostanza, opera come la vera e propria scusante della condotta antigiuridica, spiegando la logica del nesso causale dall’evento all’inadempimento, rappresentando il perché il con­tribuente si è trovato costretto a non versare, pur non volendolo fare, a commettere la violazione.

Si tratta dunque, di quella caratteristica del fatto cor­relata ai comportamenti del contribuente rivolti a evita­re gli effetti negativi dell’evento, rappresentandolo nella sua gravità e qualificandolo in termini d’impedimento oggettivo di entità tale da non poter essere evitato nono­stante il buon senso.

La Cassazione ha più volte ribadito come la ricorrenza di un fatto oggettivamente imprevisto, come la crisi di illiquidità aziendale, di per sé stesso non configura la situazione di forza maggiore, speriamo che con il covid cambi opinione­.

Una cosa è certa il contribuente dovrà dare la prova di aver posto in essere tutte le cautele per evitarlo ovvero di aver dato priorità ai dipendenti, tema molto caro ai giudici, documentando possibilmente con una perizia tecnica di un commercialista che analizzi gli indici aziendali e documenti il peggioramento dell’attività (richiesta finanziamenti negati, priorità al pagamento dei dipendenti, calo del fatturato) anche se i fatto notori, potrebbero anche non essere provati come ad esempio le terribili conseguenze per i ristoratori, gli albergatori, il mondo dello spettacolo.

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *