L’interesse ad agire vige anche per l’ufficio

L’interesse ad agire vige anche per l’ufficio

Un caso di interesse ad agire e Ragione più liquida

L’art.100 del c.p.c, stabilisce che per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l’interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale.

L’interesse ad agire va molto di moda ultimamente, quando si tratta del contribuente, ma quando si tratta dell’ufficio?

Voglio parlarvi di un caso in cui l’agenzia delle entrate riscossione non aveva interesse ad agire.

In data 11/10/2019 un contribuente si costituiva in giudizio per far annullare cartelle di pagamento, per difetto di notifica. L’ufficio in primo grado si costituiva 5 gg prima dell’udienza e pertanto la CTP di Napoli accoglieva il ricorso, ma condannava a soltanto 1.500 di spese. Appellava la società ricorrente in data 01/02/2020 notificando l’appello all’ufficio lamentando la esiguità del compenso riconosciuto.

L’ufficio proponeva l’appello incidentale fuori termine in data 23/04/2020 (pur avendo ricevuto il ricorso in data 01/02/2020). Tale tardività inibiva qualsiasi discussione sul merito, permettendo la difesa soltanto per il quantum della liquidazione delle spese di giudizio

In data 22/04/2021 proponeva ricorso per Cassazione l’ufficio sulla inamissibilità della procura ad litem conferita ad avvocato del libero foro e  scrivendo in modo fuorviante  a pagina 10 quanto segue: Considerato che la sentenza di secondo grado non ha scrutinato il merito dell’impugnazione incidentale proposta in quel grado di giudizio dall’Agente della riscossione.

Il Ricorso per Cassazione è inammissibile in quanto mancante dell’interesse ad agire. Se in appello ha proposto appello incidentale tardivo? quale diritto gli è stato negato? Tenendo presente che nel merito gli era preclusa qualsiasi discussione e per le spese la CTR Campania condannava a una somma di gran lunga inferiore ai minimi edittali.

Ci si chiede quale sia l’interesse ad agire dell’ufficio ricorrendo in Cassazione visto, che l’appello incidentale in appello è fuori termine e sull’appello principale, la CTR riconosce un irrisorio compenso fuori tariffe minime. L’ufficio infatti non avendo proposto appello incidentale nei termini, non poteva più rimettere in discussione il merito, poteva soltanto contraddire sulla condanna alle spese, che nella fattispecie è stata irrisoria e al di sotto dei minimi edittali.

La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore, nella fattispecie non ci sono le condizioni, considerato che l’ufficio ha proposto appello incidentale tardivo e che la condanna alle spese è avvenuta al di sotto dei minimi edittali. Facendo applicazione del principio di celerità e ragionevole durata del processo, la Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 2642/2014 ha affermato che la sentenza non deve dare risposta a tutte le domande formulate, ma deve  “accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore“.

L’appello incidentale tardivo e la condanna al di sotto dei mini edittali può  essere accertata in via preliminare rispetto a quella relativa alla sussistenza della legittimatio ad causam, risolvendo di per sè la controversia, senza che questa sia dilazionata inutilmente con ulteriori aggravi per il contribuente. Invero, il principio della ragione più liquida è applicazione del principio di economia processuale, per cui la giustizia è un servizio reso alla collettività e, dunque, è necessario che sia effettuato in tempi celeri e ragionevoli

Dott. Giuseppe Marino

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